In Sicilia il
Tribunale del Sant'Uffizio fu istituito nel 1487.
Il Tribunale dell'Inquisizione spagnola tuttavia per problemi
organizzativi e politici iniziò a funzionare solo dopo il 1500.
Esso dipendeva dal “Consejo de la
Suprema y General Inquisiciòn”, che aveva sede a Madrid, ed era
composto da sette membri. A capo del Consejo vi era
l'inquisitore generale, nominato dal re in nome del papa, al
quale spettava soltanto il compito di ratificarlo.
L'attività del Tribunale spesso si
scontrava con l'indifferenza o l'ostilità delle autorità locali.
Sappiamo che nei primi decenni del Cinquecento, il popolo
siciliano manifestava spesso il suo odio contro i rappresentanti
dell'Inquisizione spagnola, tanto da cacciar via dalla sua sede
a Palermo nel 1516 il viceré Ugo Moncada e l'inquisitore
Melchiorre Cervera. Ma è da notare soprattutto che il
malcontento era uno stato d'animo trasversale, che toccava anche
le classi dominanti. Si sa, ad esempio, che il Parlamento
siciliano aveva manifestato all'imperatore Carlo V il desiderio
che il Santo Officio fosse esercitato da prelati siciliani.
Quando l'imperatore giunse in Sicilia nel
1535 accolse i reclami del popolo contro l'Inquisizione,
sospendendo per 5 anni i privilegi del Santo Officio,
prolungandoli poi fino al 1545. Le cose peggiorarono quando Carlo V diede
l'incarico di inquisitore generale di Sicilia a don Bartolomeo
Sebastiàn, il quale si distingueva per la ferocia nella
persecuzione dell'eretica pravità, tanto da essere elogiato
dall'imperatore per il suo zelo .
Molti sono gli studiosi che evidenziano
come il Tribunale dell'Inquisizione era alla ricerca di reati di
apostasia (durante il XVI secolo aumentano in particolare i
seguaci delle idee di Lutero, Calvino, Zwingli).
Progressivamente il Tribunale dell'Inquisizione allargò la
propria giurisdizione ad altri reati minori (prima di competenza
dei Tribunali vescovili), che consentivano un largo controllo
sulla popolazione siciliana, causando un diffuso malcontento. I
“mixti fori” erano quei reati minori che potevano essere
giudicati sia da Tribunali vescovili che inquisitoriali. Per
consuetudine, se ne occupava il Tribunale che per primo lo
denunciava. La capillare diffusione sul territorio
dell'Inquisizione faceva sì che fosse questo tribunale ad
aggiudicarsi tali cause.
Tra i “mixti fori” rientrava la
superstizione. Col termine di supersticiòn si faceva
riferimento a un concetto che era stato elaborato nel tempo e
che trova esplicitazione nelle “Summae Theologicae” di Tommaso
D'Aquino, per il quale si trattava di pratiche contrarie alla
virtù morale della religione. Il superstizioso è colui che, pur
rivolgendosi al vero Dio, pecca o per difetto (irreligio) o per
eccesso (superstizioso).
Il Tribunale dell'Inquisizione tendeva ad
occuparsi di quei casi di magia che implicassero l'eresia o
l'uso sacrilego dei sacramenti della Chiesa. Tra le attività
superstiziose rientrano le pratiche magiche e divinatorie. In verità, il problema a cui doveva
prestare attenzione l'inquisitore era non la tecnica ma
l'intenzione del mago. Ciò perché la credenza nella magia e
nella stregoneria interessava tutti i ceti sociali.
Una popolazione con un'attesa di vita
bassissima, spazzata via periodicamente da morbi e assediata
dalla carestia, cercava conforto in credenze che riuscissero a
placare l'ansia. Il sentimento di precarietà, di paura e terrore
per la propria sopravvivenza si riverbera nella cultura
popolare, che riteneva possibile l'intervento di forze naturali.
I confini che separano il tangibile dal misterioso erano molto
labili: il soprannaturale era l'altra faccia del quotidiano.
Come procedeva il
Tribunale dell'Inquisizione?
I processi inquisitoriali in Sicilia
costituiscono il più alto numero di procedimenti registrati per
il delitto di supersticiòn in un Tribunale inquisitorio
spagnolo. La credenza in magie, fatture e altre superstizioni
era molto diffusa nella popolazione e il Santo Officio puniva
questi atti con condann |