Primo piano Argomenti Schede Anteprime Editoriali
 
 
 
 
   
 
 

 

 
 
 
       CATALOGO DEI PRODOTTI
 
 
 
 

Minisiti

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
   



 

 
 
 
Marcello Crinò
EUTICHIO AJELLO
Dalla Sicilia alla Spagna
Pagine 104
Versione brossura
Formato 15,24 x 22,86
Editrice - Experiences

 

Costo: Brossura:
Euro 10,00

 
  4/4  
  IL SETTECENTO
 
 
 

 

 

Nella prima metà del secolo XVIII la giustizia penale in Europa era da considerarsi come un complesso di norme confuso e di incerta interpretazione. Le fonti legislative di diversa origine storica erano varie e contraddittorie: convivevano in un ibrido connubio, aperto sostanzialmente a ogni uso. La stessa tortura era parte integrante del giudizio, come strumento di ricerca della verità, come anticipazione della pena, come congiunzione tra supplizio e delitto, stabilendo tra l'uno e l'altro una diretta e consequenziale relazione.
Molti dei giudizi finiscono da secoli in un'esposizione pubblica, dove la punizione si fa monito. "Come ogni agonia, quella che si svolge sul patibolo dice una certa verità: ma con maggiore intensità, nella misura in cui il dolore la serra; con maggiore rigore poiché essa è esattamente nel punto di giunzione fra il giudizio degli uomini e il giudizio di Dio; con maggiore splendore perché si svolge in pubblico". Il supplizio anticipando le pene dell'aldilà, diventa la sua rappresentazione terrena e espiazione della pena all'inferno.
Voltaire scrive che il diritto penale sembrava “pianificato per rovinare i cittadini”; esso era "la traduzione giuridica dei poteri dispotici dell'assolutismo monarchico, della Chiesa e dell'aristocrazia, era la negazione dei diritti dell'individuo"
Tutti i settori dell’ordinamento penale sopravvivevano nell’incertezza non essendo specificati né il diritto personale, né lo svolgimento e le peculiarità del processo, né dall'attività giurisdizionale, né dall’esecuzione delle pene. "Non solo i reati erano definiti in maniera generica dalle leggi penali, ... ma si poteva essere incriminati anche per fatti che nemmeno erano previsti dalla legge come reato" A questo si aggiungeva il fatto che la pena per il singolo reato non era specificata e quindi era lasciata a discrezione del giudice, con differenze enormi tra giudizio e giudizio. Ma anche qualora la pena fosse specificata, essa poteva essere aumentata o diminuita sempre a totale discrezione del giudicante. L’arbitrarietà, insomma, era alla base dell’intero ordinamento penale.
Oltre ad essere censurati semplici “reati” d’opinione o le pure intenzioni, la pena mutava se il condannato faceva parte delle classi meno abbienti, persino il tipo di condanna a morte poteva essere diversa. Tra le regole giuridiche persisteva la “legge del taglione”, che essendo tratta dalla Bibbia, veniva considerata d’origine divina e quindi non mutabile o interpretabile. Ancora nel Settecento venivano giudicate la stregoneria e le arti magiche, esisteva il diritto d’asilo nelle chiese e, tra le pene, le mutilazioni corporali.
Come abbiamo detto, ad ogni tipo di reato veniva associata la propria condanna a morte. In Inghilterra ai colpevoli di alto tradimento veniva applicata la pena seguente: “…venivano trascinati sul luogo del supplizio legati per i piedi alla coda di un cavallo, con un graticcio sotto la testa per impedire che sbattesse sulle pietre; il condannato veniva quindi impiccato, e dal suo corpo ancora in vita venivano strappati i visceri e gettati nel fuoco; dopo di che si procedeva al taglio della testa e allo squartamento del corpo".

   
Pagine       
 
 
 
   
   
 
  HOME  
 
   

È vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi media, di testi ed immagini, la cui proprietà intellettuale appartiene ai rispettivi autori.

 

   
 
     
 
Experiences S.r.l. - Servizi per la promozione e lo sviluppo di attività culturali e ambientali - Copyright © 2004-2011. Tutti i diritti riservati - E-mail: info@experiences.it - Schermo 1024 x 768