Nella prima metà del secolo XVIII la
giustizia penale in Europa era da considerarsi come un complesso
di norme confuso e di incerta interpretazione. Le fonti
legislative di diversa origine storica erano varie e
contraddittorie: convivevano in un ibrido connubio, aperto
sostanzialmente a ogni uso. La stessa tortura era parte
integrante del giudizio, come strumento di ricerca della verità,
come anticipazione della pena, come congiunzione tra supplizio e
delitto, stabilendo tra l'uno e l'altro una diretta e
consequenziale relazione. Molti dei giudizi finiscono da
secoli in un'esposizione pubblica, dove la punizione si fa
monito. "Come ogni agonia, quella che si svolge sul patibolo
dice una certa verità: ma con maggiore intensità, nella misura
in cui il dolore la serra; con maggiore rigore poiché essa è
esattamente nel punto di giunzione fra il giudizio degli uomini
e il giudizio di Dio; con maggiore splendore perché si svolge in
pubblico". Il supplizio anticipando le pene dell'aldilà, diventa
la sua rappresentazione terrena e espiazione della pena
all'inferno. Voltaire scrive che il diritto penale sembrava
“pianificato per rovinare i cittadini”; esso era "la traduzione
giuridica dei poteri dispotici dell'assolutismo monarchico,
della Chiesa e dell'aristocrazia, era la negazione dei diritti
dell'individuo" Tutti i settori dell’ordinamento penale
sopravvivevano nell’incertezza non essendo specificati né il
diritto personale, né lo svolgimento e le peculiarità del
processo, né dall'attività giurisdizionale, né
dall’esecuzione delle pene. "Non solo i reati erano definiti in
maniera generica dalle leggi penali, ... ma si poteva essere
incriminati anche per fatti che nemmeno erano previsti dalla
legge come reato" A questo si aggiungeva il fatto che la pena
per il singolo reato non era specificata e quindi era lasciata a
discrezione del giudice, con differenze enormi tra giudizio e
giudizio. Ma anche qualora la pena fosse specificata, essa
poteva essere aumentata o diminuita sempre a totale discrezione
del giudicante. L’arbitrarietà, insomma, era alla base
dell’intero ordinamento penale. Oltre ad essere censurati
semplici “reati” d’opinione o le pure intenzioni, la pena mutava
se il condannato faceva parte delle classi meno abbienti,
persino il tipo di condanna a morte poteva essere diversa. Tra
le regole giuridiche persisteva la “legge del taglione”, che
essendo tratta dalla Bibbia, veniva considerata d’origine divina
e quindi non mutabile o interpretabile. Ancora nel Settecento
venivano giudicate la stregoneria e le arti magiche, esisteva il
diritto d’asilo nelle chiese e, tra le pene, le mutilazioni
corporali. Come abbiamo detto, ad ogni tipo di reato veniva
associata la propria condanna a morte. In Inghilterra ai
colpevoli di alto tradimento veniva applicata la pena seguente:
“…venivano trascinati sul luogo del supplizio legati per i piedi
alla coda di un cavallo, con un graticcio sotto la testa per
impedire che sbattesse sulle pietre; il condannato veniva quindi
impiccato, e dal suo corpo ancora in vita venivano strappati i
visceri e gettati nel fuoco; dopo di che si procedeva al taglio
della testa e allo squartamento del corpo".
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