Sud e Mediterraneo – Documenti

DOCUMENTI ALLEGATI ALL’ARTICOLO DI GIUSEPPE ABBATI
Il segreto per crescere e uscire dalla crisi? L’innovazione

Esperienze Mediterranee n.1 (download)

Un’agenda digitale europea

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 maggio 2010, intitolata «Un’agenda digitale europea» [COM (2010) 245 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

 SINTESI

La Commissione europea ha proposto un’agenda digitale il cui obiettivo principale è sviluppare un mercato unico digitale per condurre l’Europa verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.Quali sono gli ostacoli che minano l’agenda digitale?

  • la frammentazione dei mercati digitali;
  • la mancanza di interoperabilità;
  • l’aumento della criminalità informatica e il rischio di un calo della fiducia nelle reti;
  • la mancanza di investimenti nelle reti;
  • l’impegno insufficiente nella ricerca e nell’innovazione;
  • la mancanza di alfabetizzazione digitale e di competenze informatiche;
  • le opportunità mancate nella risposta ai problemi della società.

Quali azioni intraprendere nell’ambito dell’agenda digitale?

Realizzare il mercato digitale unico

La Commissione s’impegna da un lato ad aprire l’accesso ai contenuti on line legali semplificando le procedure di liberatoria e gestione dei diritti di autore e di rilascio di licenze transfrontaliere. A tal fine, proporrà una direttiva quadro sulla gestione collettiva dei diritti e una direttiva sulle opere orfane. Dall’altro lato, essa rivedrà la direttiva sul riutilizzo dell’informazione del settore pubblico.

Per agevolare le fatturazioni e i pagamenti elettronici la Commissione deve completare l’area di pagamento unica in euro (SEPA) e rivedere la direttiva sulla firma elettronica al fine di offrire sistemi di autenticazione elettronica sicuri.

Il mercato digitale europeo è caratterizzato da una mancanza di fiducia degli utenti per quanto riguarda la sicurezza dei pagamenti e la protezione della riservatezza. La Commissione intende rivedere il quadro normativo dell’UE in materia di protezione dei dati e intende pubblicare un codice on line che riassuma in modo chiaro e accessibile i diritti degli utenti digitali. Tale codice verterà anche sulla legislazione in materia di contratti e sulla risoluzione delle controversie on line a livello europeo. La Commissione intende creare inoltre un marchio di fiducia UE on line per tutelare i consumatori.

I servizi di telecomunicazione devono essere unificati. Occorre anche armonizzare la numerazione dei servizi e le bande dello spettro.

Aumentare l’interoperabilità e gli standard

L’UE deve aumentare l’interoperabilità di dispositivi, applicazioni, banche dati, servizi e reti. A tale scopo è fondamentale che la Commissione prosegua il riesame della sua politica in materia di standardizzazione. Deve inoltre promuovere norme adeguate ai diritti essenziali di proprietà intellettuale.

Consolidare la fiducia e la sicurezza on line

L’Europa deve rafforzare la sua politica per contrastare la criminalità informatica, la pornografia infantile on line e il non rispetto della riservatezza e dei dati personali. La Commissione presenterà misure relative alla sicurezza delle reti e dell’informazione, e alla lotta contro gli attacchi informatici.

Parallelamente gli Stati membri devono adottare misure per istituire una rete efficiente a livello nazionale e procedere a simulazioni di attacchi informatici su larga scala. Le piattaforme nazionali di segnalazione dovrebbero essere adattate alla piattaforma contro la criminalità elettronica di Europol.

Promuovere un accesso ad Internet veloce e superveloce per tutti

L’Europa deve disporre di un Internet veloce e superveloce, accessibile a tutti e a prezzi competitivi. In tale ottica, l’UE deve creare reti d’accesso di nuova generazione (NGA). La Commissione intende servirsi dei fondi europei (in particolare del FESR o del FEASR) per finanziare gli investimenti nella banda larga. La Commissione rafforzerà inoltre la sua politica in materia di spettro radio.

Investire nella ricerca e nell’innovazione

L’Europa deve investire di più nelle attività di ricerca e sviluppo connesse alle TIC, le quali sono ancora insufficienti in Europa rispetto a quanto avviene nei principali paesi partner commerciali. La Commissione intende quindi favorire gli investimenti privati e raddoppiare le spese pubbliche nello sviluppo delle TIC.

Migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e l’inclusione nel mondo digitale

Benché Internet faccia ormai parte integrante della vita quotidiana di molti europei, alcuni gruppi della popolazione sono ancora esclusi dall’alfabetizzazione mediatica nell’ambiente digitale. L’UE, inoltre, soffre della carenza di personale competente nel settore delle TIC.

Per favorire l’occupazione nel settore delle TIC, la Commissione propone di inserire l’alfabetizzazione e le competenze digitali fra le priorità del Fondo sociale europeo. Essa intende inoltre sviluppare gli strumenti per identificare e riconoscere le competenze dei tecnici e degli utenti delle TIC. Lo scopo è sviluppare un quadro europeo per i professionisti delle TIC.

Per rimediare alle disparità tra i cittadini europei nell’accesso all’alfabetizzazione digitale, gli Stati membri devono promuovere l’E-accessibilità, in particolare nel quadro dell’applicazione della direttiva «Servizi di media audiovisivi».

Vantaggi per la società grazie a un utilizzo intelligente della tecnologia

L’Unione europea deve sfruttare il potenziale offerto dall’utilizzo delle TIC nei seguenti settori:

Come realizzare queste azioni?

La realizzazione delle suddette azioni richiederà un costante impegno a livello comunitario e dei singoli Stati membri (nonché a livello regionale). L’attuazione sarà coordinata da un gruppo di commissari che dovranno coinvolgere gli Stati membri e il Parlamento europeo.

Un bilancio periodico dei progressi compiuti nell’ambito dell’agenda digitale sarà realizzato ogni anno con la pubblicazione di un quadro di valutazione e l’organizzazione di un’assemblea sul digitale.

Contesto

La crisi finanziaria del 2008 ha messo in luce alcune carenze strutturali dell’economia europea. La strategia «Europa 2020», avviata dalla Commissione europea nel 2010, rappresenta parte della risposta a questa crisi. Essa fissa obiettivi in materia di occupazione, produttività e coesione sociale. L’agenda digitale europea s’inscrive nella strategia Europa 2020 ed è una delle sue sette iniziative faro.

 

PON Governance e Capacita Istituzionale 2014-2020

Con Decisione C (2015) 1343 del 23 febbraio la Commissione europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale. Si tratta dello strumento che – nel ciclo di programmazione 2014-2020 – contribuirà agli obiettivi della Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso interventi di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale, di modernizzazione della PA nonché miglioramento della governance multilivello nei programmi di investimento pubblico.

Oltre 827 milioni di euro di dotazione finanziaria, comprensiva di risorse comunitarie – provenienti dal Fondo sociale europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale – e di risorse pubbliche nazionali, con una percentuale di cofinanziamento del sostegno comunitario pari al 70,53% del totale disponibile.

Due gli Obiettivi tematici di riferimento:

–      OT 11 (FESR – FSE) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente

–      OT 2 (FESR) Migliorare l’accesso alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime

Il Programma, rivolto all’intero territorio nazionale, sarà focalizzato su 4 Assi di intervento:

Asse I –  Per l’aumento della trasparenza, dell’interoperabilità e dell’accesso a dati aperti nel quadro delle politiche di open government e per l’implementazione di percorsi di rafforzamento delle competenze per la digitalizzazione, quali elementi essenziali di modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Il primo Asse supporterà le PA nella semplificazione e riduzione degli oneri regolatori e investirà anche sul rafforzamento del sistema giudiziario, la prevenzione della corruzione e l’aumento della legalità.

Asse II – Concentrato sullo sviluppo di soluzioni ICT – che consentano la realizzazione di servizi di open government favorendo processi di trasparenza e partecipazione – e sulla realizzazione di infrastrutture digitali funzionali agli interventi di riforma delle PA previsti dall’Asse I.

Asse III – Finalizzato al rafforzamento della governance multilivello nei Programmi di investimento pubblico con particolare riferimento al potenziamento della capacità istituzionale nell’implementazione delle politiche sostenute dal FESR (Obiettivi tematici 1-7), anche a partire da specifici fabbisogni emergenti dai Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA).

Asse IV – Un Asse di “assistenza tecnica” per assicurare da un lato le azioni di supporto alla gestione del Programma, dall’altro le azioni di supporto al coordinamento dell’Accordo di Partenariato.

 

Il Regolamento 1082/06

Articolo 1 Natura di un GECT

  1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato «GECT», può essere costituito sul territorio della Comunità alle condizioni e secondo gli accordi previsti dal presente regolamento.
  2. L’obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, di seguito denominata «cooperazione territoriale» tra i suoi membri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.
  3. Un GECT ha personalità giuridica.
  4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.

Articolo 2 Diritto applicabile

  1. Un GECT è disciplinato:
  2. a) dal presente regolamento;
  3. b) ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione e degli statuti di cui agli articoli 8 e 9;
  4. c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Laddove ai sensi del diritto comunitario o del diritto internazionale privato sia necessario stabilire quale legislazione disciplini gli atti di un GECT, il GECT è trattato come un’entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.
  5. Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c)include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.

Articolo 3 Composizione di un GECT

  1. Un GECT è composto da membri, entro i limiti delle loro competenze a norma della legislazione nazionale, che appartengono a una o più delle seguenti categorie:
  2. a) Stati membri;
  3. b) autorità regionali;
  4. c) autorità locali;
  5. d) organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1).

Le associazioni composte di organismi che appartengono ad una o più di tali categorie possono parimenti essere membri.

  1. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri.

Articolo 4 Istituzione di un GECT

  1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.
  2. Ciascun membro potenziale:
  3. a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l’intenzione di partecipare a un GECT; e
  4. b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9. L 210/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.7.2006 (1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo

dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

  1. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato

approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento o alla legislazione nazionale, anche per quanto concerne i poteri e doveri del membro potenziale, o che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto.

In linea di massima lo Stato membro decide entro tre mesi dalla ricezione di una domanda ammissibile a norma del paragrafo 2.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale al GECT, gli Stati membri possono applicare le norme nazionali.

  1. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.
  2. I membri approvano la convenzione di cui all’articolo 8 e gli statuti di cui all’articolo 9 garantendo la coerenza con l’approvazione degli Stati membri di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
  3. Eventuali modifiche della convenzione e modifiche sostanziali degli statuti sono approvate dagli Stati membri

secondo la procedura di cui al presente articolo. Modifiche sostanziali degli statuti sono quelle comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione.

Articolo 5 Ottenimento della personalità giuridica e pubblicazione nella G.U.

  1. Gli statuti di cui all’articolo 9 e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati e/o pubblicati conformemente alla legislazione nazionale applicabile nello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale. Il GECT ottiene la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della convenzione e della registrazione e/o pubblicazione degli statuti.
  2. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione e/o dalla pubblicazione degli statuti, sia trasmessa all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee una richiesta di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea che annunci l’istituzione del GECT e indichi la denominazione, gli obiettivi, i membri e la sede sociale.

Articolo 6 Controllo della gestione dei fondi pubblici

  1. Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l’autorità competente per l’espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell’articolo 4.
  2. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.
  3. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.
  4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo o secondo comma, riguardino azioni cofinanziate dalla Comunità, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dalla Comunità.
  5. Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.

Articolo 7 Compiti

  1. Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli articoli 4 e 8.
  2. Un GECT agisce nell’ambito dei compiti affidatigli, che si limitano all’agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale e sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che tutti i compiti devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale.
  3. In particolare, i compiti dei GECT si limitano essenzialmente all’attuazione di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla Comunità, a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Un GECT può realizzare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i loro membri e nell’ambito dell’obiettivo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario della Comunità.31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 210/21

Gli Stati membri possono limitare i compiti che i GECT possono svolgere senza un contributo finanziario della Comunità. Tuttavia, tali compiti ricomprendono almeno le attività di cooperazione di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1080/ 2006.

  1. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l’esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.
  2. I membri di un GECT possono decidere all’unanimità di demandare a uno dei membri l’esecuzione dei compiti del GECT.

Articolo 8 Convenzione

  1. Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all’unanimità dai suoi membri conformemente all’articolo 4.
  2. La convenzione precisa:
  3. a) la denominazione del GECT e della sede sociale; quest’ultima si trova in uno Stato membro in virtù della cui legislazione è costituito almeno uno dei membri del GECT;
  4. b) l’estensione del territorio in cui il GECT può eseguire i suoi compiti;
  5. c) l’obiettivo specifico e i compiti specifici del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento;
  6. d) l’elenco dei membri del GECT;
  7. e) il diritto applicabile all’interpretazione e all’applicazione della convenzione, che è il diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
  8. f) gli opportuni accordi di riconoscimento reciproco, anche per il controllo finanziario;
  9. g) le procedure di modifica della convenzione, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5

.Articolo 9 Statuti

  1. Gli statuti di un GECT sono adottati sulla base della convenzione dai suoi membri che deliberano all’unanimità.
  2. Gli statuti di un GECT contengono, almeno, tutte le disposizioni della convenzione unitamente a quanto segue:
  3. a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
  4. b) le procedure decisionali del GECT;
  5. c) la lingua o le lingue di lavoro;
  6. d) gli accordi di funzionamento, segnatamente per quanto riguarda la gestione del personale, le procedure di assunzione e la natura dei contratti del personale;
  7. e) gli accordi per il contributo finanziario dei membri e le norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio,

comprese quelle relative alle questioni finanziarie, relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest’ultimo;

  1. f) gli accordi riguardanti la responsabilità dei membri, di cui all’articolo 12, par. 2;
  2. g) le autorità responsabili della designazione di un organismo indipendente di audit esterno; e
  3. h) le procedure di modifica degli statuti, che devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Articolo 10 Organizzazione di un GECT

  1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:
  2. a) un’assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;
  3. b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.
  4. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.
  5. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT

.Articolo 11 Bilancio

  1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall’assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.
  2. La redazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché il loro audit e la loro pubblicità, è disciplinata conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

.Articolo 12 Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità

  1. Per quanto concerne la liquidazione, l’insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.L 210/22 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.7.2006
  2. Un GECT è responsabile dei suoi debiti, qualsiasi sia la loro natura. Qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo, salvo che la legislazione nazionale a norma della quale si è costituito il membro escluda o limiti la responsabilità di quest’ultimo. Gli accordi di detto contributo sono fissati negli statuti. Nel caso in cui almeno un membro di un GECT abbia responsabilità limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale si è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità negli statuti. I membri possono stabilire negli statuti che saranno responsabili anche una volta cessata la loro adesione al GECT per gli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT quando ne erano membri.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione «a responsabilità limitata». La pubblicità della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata è almeno uguale a quella richiesta per un altro tipo di entità giuridica i cui membri abbiano responsabilità limitata costituita a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Uno Stato membro può proibire la registrazione sul suo territorio di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata.

  1. Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.

Articolo 13 Interesse pubblico

Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all’interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest’ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT. La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un’autorità giudiziaria.

Articolo 14 Scioglimento

  1. Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un’autorità competente avente un legittimo interesse, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell’articolo 1, paragrafo 2, o nell’articolo 7, oppure in particolare qualora l’attività del GECT esuli dai compiti di cui all’articolo
  2. L’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.
  3. L’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente ordinano la sua liquidazione.

Articolo 15 Competenza giurisdizionale

  1. I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.
  2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l’organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale. L’organo giurisdizionale competente per la composizione delle controversie in relazione all’articolo 4, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 13 è un organo giurisdizionale dello Stato membro la cui decisione è impugnata.
  3. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:
  4. a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;
  5. b) accesso a servizi nella loro lingua; e
  6. c) accesso alle informazioni.

In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso.

Articolo 16 Disposizioni finali

  1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che reputano opportune per assicurare l’effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest’ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che svolgono già i membri di un GECT, ai sensi dell’art. 3, par. 1, costituiti in virtù della sua legislazione, per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro conseguentemente informa la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo.

  1. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.

Articolo 17 Relazione e clausola di revisione

Entro il 10 agosto 2011 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto sull’attuazione del presente regolamento e proposte di modifica, se del caso.

Articolo 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2007, eccetto l’articolo 16, che è applicabile a decorrere dal 10 agosto 2006. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 5 luglio 2006.

 

GECT: Il primo atto Italiano

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 44 (B.U. 22 dicembre 2009, n. 51 )

Istituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale Euroregione Alpi Mediterraneo-Eurorégion Alpes Méditérranée (GECT ALPMED).

In Abruzzo la giunta provinciale dell’Aquila ha approvato il GECT  per la progettualità e la prevenzione……..

Sorgerà a Sulmona il GECT, Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. La Giunta provinciale dell’Aquila, su proposta dell’assessore all’Ambiente, Michele Fina, ha approvato la delibera che da’ il via al processo di costituzione dell’organismo, primo passo per la creazione di una vera e propria ”rete delle autonomie locali” finalizzata ad affrontare in modo strutturato ed organico le problematiche derivanti da eventi calamitosi, quali sisma, inondazioni, incendi e frane.

È OPERATIVO IL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT) FORMATO DAI COMUNI DI GORIZIA, NOVA GORIZA E SEMPETER VRTOJBA.

Il primo Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale formato da Comuni europei è entrato in funzione a Gorizia il 3 febbraio, con sede provvisoria presso Informest. L’Assemblea del Gruppo, composta da 7 membri italiani e 7 membri sloveni, ha eletto Presidente l’On. Franco Frattini, già Ministro degli Affari Esteri e Vice Presidente della Commissione Europea, e Vice Presidente il Prof. Robert Golob.

Gect Archimed, “questione insularità al centro della nostra azione politica”
– Il presidente della regione Sardegna, Ugo Cappellacci, è stato eletto all’unanimità alla guida del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) Archimed, lo strumento giuridico europeo di cooperazione che rappresenta le isole del Mediterraneo. L’organismo, che ha personalità giuridica ed è il primo costituito in Italia, è un mezzo di cooperazione che si pone l’obiettivo primario di promuovere iniziative riguardo alla programmazione dei fondi comunitari, alle strategie transfrontaliere e rappresenta un esempio che anticipa le politiche macro-regionali.
Sottoscrizione a Venezia GECT “Euregio senza confini” il 27. 11. 2012 A Venezia hanno sottoscritto lo statuto e la convenzione del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT “Euregio senza confini r.l. – Euregio ohne Grenzen mbH”, composto dalle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia e dal Land Carinzia.

 

I GECT: prospettive per il 2020

Piano d’azione del C.d.R.  Riporto uno stralcio (vedi sito del CdR)

Un contesto nuovo per i gruppi europei di cooperazione territoriale

Sono trascorsi circa sei anni da quando il Comitato delle regioni ha adottato il documento Le prospettive della cooperazione territoriale e del gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera – Strategia politica e azioni di sostegno del Comitato delle regioni[1], in cui venivano definite le misure di sostegno e di accompagnamento politico per i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) fino al 2013. In tale documento, il Comitato delle regioni proponeva delle linee strategiche per l’esercizio del suo ruolo istituzionale nel quadro della cooperazione territoriale e del campo d’azione dei GECT sino al 2013. Nel gennaio 2011 è stato presentato all’Ufficio di presidenza un riepilogo delle azioni condotte tra il 2006 e il 2011[2].

 

Nel 2012 la situazione è alquanto differente, e diversi sono infatti i fattori che hanno determinato lo scenario attuale: 

i GECT sono una realtà operativa: 26 GECT raggruppano più di 550 enti locali e regionali in 15 Stati membri e hanno un impatto su oltre 25 milioni di cittadini europei[3].

Il Trattato di Lisbona definisce la coesione territoriale come uno degli obiettivi dell’Unione e conferisce nuove prerogative al Comitato, ribadendone la competenza consultiva specifica in materia di cooperazione transfrontaliera.

Nell’ambito del nuovo pacchetto legislativo sulla politica di coesione per il periodo 2014-2020 e nel quadro della strategia Europa 2020, la revisione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo ai GECT, attualmente in corso[4], è stata preceduta dalla pubblicazione della relazione della Commissione europea sull’applicazione del regolamento stesso[5].

Dal 2006 il Comitato ha adottato tre pareri sul tema dei GECT, confermando il proprio ruolo di sostegno a tali gruppi.

Il 27 gennaio 2011 è stata inaugurata la piattaforma GECT del Comitato[6].

Il 16 febbraio 2012 il Comitato e la Commissione europea hanno sottoscritto un accordo di cooperazione che prevede la collaborazione tra le due istituzioni al fine di:

  • attuare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale;
  • aumentare la visibilità dei GECT presso gli enti locali e regionali e i servizi delle istituzioni dell’UE, riconoscendo il ruolo che il Comitato svolge come registro dei GECT e responsabile della pubblicazione delle informazioni relative ai GECT nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • sostenere le valutazioni di impatto che rafforzano gli aspetti locali e regionali tramite le piattaforme del Comitato;
  • promuovere la cooperazione transfrontaliera tra l’Unione europea e i paesi vicini.

 Infine, gli sviluppi operativi e legislativi inducono a definire nuove priorità e linee d’azione.

 2a conferenza interistituzionale e riunione della piattaforma GECT nel 2012

 La 2a conferenza interistituzionale sui GECT e la 2a riunione annuale della piattaforma GECT, svoltesi il 29 marzo 2012[7], hanno permesso di individuare gli elementi fondamentali per la definizione dei piani d’azione e delle priorità di lavoro per il Comitato e la sua piattaforma.

Tra le conclusioni della conferenza, pare opportuno sottolineare le seguenti richieste di azione:

le istituzioni dovrebbero intraprendere delle azioni e cooperare per adottare in tempi rapidi il regolamento GECT riveduto;

il Comitato delle regioni e la Commissione europea dovrebbero cooperare per sensibilizzare i diversi servizi della Commissione in merito al valore aggiunto dei GECT e al loro potenziale;

la dimensione esterna dei GECT dovrebbe essere messa in rilievo;

occorre migliorare l’attrattività economica e fiscale dei GECT, nonché le condizioni per il loro finanziamento ad opera di partenariati pubblico-privati;

la revisione del regolamento non è sufficiente a garantire un’attuazione corretta ed efficace: è opportuno cooperare individualmente con le autorità nazionali degli Stati membri.

Tra i punti citati, quello della revisione del regolamento GECT è senza dubbio il più urgente, poiché rappresenta un elemento essenziale per il buon funzionamento dei gruppi in via di costituzione e di quelli che saranno creati in futuro. È quindi essenziale adottare rapidamente tale documento. Il Parlamento europeo, la Commissione europea, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno espresso in proposito una posizione comune, rivolgendo alla presidenza del Consiglio la richiesta di adottare quanto prima il regolamento GECT riveduto.

 

Idee progettuali per i Gect

L’idea progettuale per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, attraverso l’istituzione di   Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale (GECT) regolamento comunitario 1082/2006 e si pone i seguenti obiettivi:

  1. Essere uno strumento di rafforzamento della cooperazione fra i Paesi della comunità;
  2. Attuazione di programmi e progetti di cooperazione territoriale.

La cooperazione territoriale, attraverso l’istituzione del GECT, sarà attuata attraverso due linee guida:

  1. Cooperazione territoriale per la creazione di una rete di trasferimento dell’innovazione tra istituzioni pubbliche.
  2. Cooperazione territoriale per migliorare le capacità di ricerca e sviluppo attraverso l’aumento dei livelli di competenza.

Nello specifico si prevede di sviluppare seguenti progetti innovativa:

  1. Trasferimento di competenze e tecnologie nell’ambito:
  1. E-governance
  2. Archiviazione digitale
  3. Gestione dell’anagrafe e stato civile
  4. Tributi
  5. Urbanistica
  6. Sanità
  1. Cooperazione nella ricerca e sviluppo nell’ambito della e-democracy e del rapporto diretto tra istituzioni e cittadini sia dal punto di vista legislativo che tecnologico.
  2. Cooperazione nella ricerca e sviluppo nell’ambito dei Servizi alla Persona derivanti dall’avvento delle innovazioni informatiche di ultima generazione applicate al settore sanitario e-Health:
  3. Applicazioni di nuove tecnologie informatiche
  4. Nuove forme di servizio
  5. Applicazioni informatiche
  6. Cartella Clinica Elettronica
  7. Organizzazione di seminari per istituzioni ed imprenditoria
  8. Informazione e sensibilizzazione della cittadinanza
  9. Formazione del personale pubblico
  10. Redazione di studi di fattibilità

Costituzione di un GECT:” QUALITA’ DELLA VITA DELLE POPOLAZIONI ADRIATICO IONICHE e DIETA MEDITERRANEA”

Siamo oggi nella fase più operativa di identificazione dei Progetti e del loro Finanziamento nel Bilancio Europeo 2014-2020.

AGRICOLTURA INNOVATIVA

DIDATTICA INNOVATIVA

Su questo progetto c’e l’adesione della Lega Coop e dell’Associazione Italiana Coltivatori ( AIC)

  Università della Pace “ Celestino V”

 

ARK-ADRION

L’ARCA DELLA NUOVA ALLEANZA PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI MARI E DELLE COSTE ADRIATICHE E IONICHE Proposta per la costituzione di un GECT ADRIATICO IONICO per lo SVILUPPO SOSTENIBILE della MACROREGIONE ADRIATICO IONICA sulle tematiche marittime

  

 Linee guida e Sistema applicativo delle Metodologie scientifiche della Progettualità e dello Sviluppo

“Un GECT per lo Sviluppo”
di Alberto Savastano

L’ Economia dello Sviluppo insegna che:

  • la crescita, l’incremento del PIL, lo Sviluppo economico e sociale di un Paese o di una sua frazione territoriale sono uguali alla sommatoria del “Valore aggiunto prodotto dai progetti d’ investimento pubblici e privati, produttivi, infrastrutturali e sociali (Praticamente tutti i progetti dell’Economia Reale).
  • è necessario conoscere preventivamente se un progetto d’ investimento sia in grado o meno di creare “Valore aggiunto, altrimenti lo stesso è esposto ad elevati rischi di insuccesso.

L’ Economia dello Sviluppo indica quali sono le metodologie da applicare per conoscere preventivamente se un progetto d’ investimento sia o meno in grado di creare “Valore aggiunto” o “Redditività”; ci si riferisce, più specificatamente, alle metodologie cosiddette della “Progettualità” del “Valore aggiunto” e della “Redditività finanziaria e/o sociale” degli investimenti.

Queste metodologie sono poco conosciute e non applicate regolarmente non solo nel nostro Paese ma anche in molti altri Paesi UE e associati.

Di qui la necessità di organizzare” Un GECT per lo Sviluppo” con l’obiettivo di realizzare nei paesi Europei e associati interessati Programmi e Progetti di “Institution and Capacity building specializzati in discipline dello Sviluppo al fine  di introdurre, diffondere e, soprattutto, favorire, in Economia reale, l’ applicazione sistematica e generalizzata delle segnalate metodologie dell’ Economia dello Sviluppo.

La ricerca, l’ innovazione e, in particolare, l’ innovazione tecnologica contribuiscono indubbiamente ad elevare il livello culturale e il patrimonio industriale del settore produttivo ma se gli investimenti relativi non sono, poi, canalizzati nella direzione metodologica suggerita dall’ Economia dello sviluppo (“Progettualità”, “Valore aggiunto” e “Redditivitò finanziaria e sociale”) gli investimenti in questione rischiano di rivelarsi una vanificazione se non, addirittura, un vero e proprio spreco delle risorse finanziarie, sia pubbliche che private, agli stessi allocate.

L’ iniziativa “Un GECT per lo Sviluppo” è stato identificato nell’ ambito dell’Accordo di collaborazione vigente tra la RIMET (Associazione senza scopo di lucro specializzata in discipline dell’ Economia dello Sviluppo) ed il Comune di Chieti; lo stesso prevede l’ adesione  di alcuni Comuni Italiani, di un Comune francese, di un Comune belga e  Università italiane e di alcuni Paesi Balcanici.

 

A dicembre 2013 il P.E approva il nuovo GECT

Reg.1302/13 testo cordinato dallo scrivente:

 Articolo 1 Natura di un GECT

  1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato (“GECT”), può essere istituito sul territorio dell’Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.
  2. L’obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compreso uno o più filoni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.
  3. Un GECT ha personalità giuridica.
  4. Un GECT gode in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale di detto Stato membro. Esso può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio.
  5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri. (IT 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/307)

 Articolo 2 Diritto applicabile

 Gli atti degli organi di un GECT sono disciplinati:

  1. a) dal presente regolamento;
  2. b) dalla convenzione di cui all’articolo 8, se è espressamente autorizzato a farlo a norma del presente regolamento, e
  3. c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT.

Allorché sia necessario determinare il diritto applicabile ai sensi del diritto dell’Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un’entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale;

 1 bis Le attività di un GECT relative allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, all’interno dell’Unione sono disciplinate dal diritto dell’Unione applicabile e dal diritto nazionale specificato nella convenzione di cui all’art. 8.

Le attività di un GECT cofinanziate dal bilancio dell’Unione rispettano i requisiti definiti dal diritto dell’Unione e nazionale concernente la sua applicazione

 

  1. Se uno Stato membro comprende più entità territoriali aventi norme proprie in materia di diritto applicabile, il riferimento al diritto applicabile di cui al paragrafo 1, lettera c) include la legislazione di tali entità, tenuto conto della struttura costituzionale dello Stato membro interessato.

 Articolo 3 Composizione di un GECT

 

  1. Possono diventare membri di un GECT:
  2. a) gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;
  3. b) le autorità regionali;
  4. c) le autorità locali;
  5. d) le imprese pubbliche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), o gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);
  6. e) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabile.
  7. f) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all’articolo 3 bis.

 

  1. Un GECT è composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni dell’articolo 3 bis, paragrafi 2 e 5;

 ___________

(*) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

(**) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).”;

 

3 bis Adesione di membri di paesi terzi o di paesi o territori d’oltremare (PTOM)

 

  1. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, ove tali Stati membri e paesi terzi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall’Unione.

Ai fini del presente regolamento, un paese terzo o un PTOM è considerato limitrofo a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se ha in comune una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell’ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell’obiettivo della cooperazione territoriale europea o sono ammissibili nell’ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.

 

  1. Un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro e di uno o più paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, ove tale Stato membro interessato consideri un siffatto GECT coerente con l’obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi interessati.( IT L 347/308 Gazzetta ufficiale dell’U E 20.12.2013)

 

  1. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, comprendono le frontiere marittime tra i paesi in questione.

 

  1. Conformemente all’articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di almeno due Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

 

  1. Conformemente all’articolo 4 bis e sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, un GECT può essere altresì composto da membri situati nel territorio di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.

 

  1. Un GECT non può essere istituito solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati a quello stesso Stato membro;

 

 Articolo 4 Istituzione di un GECT

 

  1. La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali.

 

  1. Ciascun membro potenziale:
  2. a) notifica allo Stato membro in virtù della cui legislazione è stato costituito l’intenzione di partecipare a un GECT;e
  3. b) invia a tale Stato membro una copia della convenzione e degli statuti proposti di cui agli articoli 8 e 9. L 210/20 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.7.2006 (1) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo

dal regolamento (CE) n. 2083/2005 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2005, pag. 28).

 

  1. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro che ha ricevuto tale notifica approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la partecipazione al GECT del membro potenziale e la convenzione, a meno che tale Stato membro ritenga che:
  2. a) tale partecipazione o la convenzione non siano conformi:
  3. i) al presente regolamento;
  4. ii) ad altra normativa dell’Unione relativa agli atti e alle attività del GECT;

iii) al diritto nazionale che disciplina i poteri e le competenze del membro   potenziale;

  1. b) tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico; oppure
  2. c) lo statuto non sia coerente con la convenzione.

In caso di mancata approvazione, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto e propone, se del caso, le modifiche da apportare alla convenzione.

Lo Stato membro decide, per quanto riguarda l’approvazione, entro un periodo di sei mesi dalla data di ricezione di una notifica a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro che ha ricevuto la notifica non solleva obiezioni entro tale periodo, la partecipazione del membro potenziale e la convenzione si considerano approvate. Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l’ubicazione della sede sociale del GECT è tenuto ad approvare formalmente la convenzione per consentire al GECT di poter essere costituito.

Una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dello Stato membro al membro potenziale sospende il termine di cui al terzo comma della presente lettera c). Il periodo di sospensione ha inizio dal giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest’ultimo risponde alle osservazioni.

Tuttavia, il termine di cui al terzo comma della presente lettera c) non è sospeso se il membro potenziale risponde alle osservazioni formulate dallo Stato membro entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall’inizio del periodo di sospensione.

Nel decidere in merito alla partecipazione di un membro potenziale a un GECT, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.”;

 3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di uno o più paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l’ubicazione della sede sociale del GECT si accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati, che siano soddisfatte le condizioni stabilite all’articolo 3 bis e che ogni paese terzo abbia approvato la partecipazione dei membri potenziali conformemente a:

  1. a) condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; o
  2. b) un accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è costituito e detto paese terzo;

 

  1. Gli Stati membri designano le autorità competenti a ricevere le notifiche e i documenti di cui al paragrafo 2.

 

  1. I membri approvano la convenzione di cui all’articolo 8 garantendo la coerenza con l’approvazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

 

  1. Eventuali modifiche della convenzione o degli statuti sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i membri del GECT sono costituiti. Eventuali modifiche della convenzione, eccetto esclusivamente nei casi di adesione di un nuovo membro a norma del paragrafo 6 bis, lettera a), sono approvate da tali Stati membri secondo la procedura di cui al presente articolo.

 

6 bis. Nel caso dell’adesione di nuovi membri a un GECT esistente, si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è costituito, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;
  2. b) nel caso di adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si applica la procedura di cui al paragrafo 6.
  3. c) nel caso di adesione di un nuovo membro di un paese terzo, tale adesione è esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, secondo la procedura di cui al paragrafo 3 bis.

 Articolo 4 bis Partecipazione di membri di un PTOM

 Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui allo articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:

  1. a) approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, o
  2. b) conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l’ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale conformemente a condizioni e secondo procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento.

 Articolo 5 Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

 

  1. La convenzione e gli statuti e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale, conformemente al diritto nazionale applicabile di tale Stato membro. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o pubblicazione della convenzione e degli statuti.

 

  1. Il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti, sia trasmessa al Comitato delle regioni una richiesta redatta sulla base del modello figurante nell’allegato del presente regolamento. Il Comitato delle regioni trasmette a sua volta tale richiesta all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che annunci l’istituzione del GECT, insieme ai dettagli di cui all’allegato del presente regolamento;

 

Articolo 6 Controllo della gestione dei fondi pubblici

 

1.Il controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Lo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale designa l’autorità competente per l’espletamento di tale compito prima di approvare la partecipazione al GECT a norma dell’articolo 4.

 

  1. Laddove richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.
  2. Tutti i controlli sono effettuati conformemente a norme di audit internazionalmente riconosciute.
  3. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, qualora i compiti di un GECT di cui all’articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall’Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo dei fondi versati dall’Unione.
  4. Lo Stato membro nel quale un GECT ha la sede sociale informa gli altri Stati membri interessati di eventuali difficoltà incontrate durante i controlli.

 Articolo 7 Compiti

 1.Un GECT esegue i compiti assegnatigli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. I compiti sono definiti dalla convenzione approvata dai suoi membri, conformemente agli art 4 e 8.

 

  1. Un GECT agisce nell’ambito dei compiti affidatigli, vale a dire l’agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione, e il superamento degli ostacoli del mercato interno. Ogni compito è confermato dai suoi membri come rientrante nella competenza di ciascun membro, a meno che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro costituito a norma del suo diritto nazionale, anche qualora tale membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.

 

  1. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l’obiettivo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, con o senza sostegno finanziario dell’Unione.

In primo luogo, i compiti del GECT possono riguardare l’attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o l’attuazione di operazioni finanziate dall’Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare i compiti che possono essere realizzati dai GECT senza sostegno finanziario dell’Unione. Tuttavia, fatto salvo l’articolo 13, gli Stati membri non escludono i compiti relativi alle priorità di investimento di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1299/2013 (*) del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

  1. I compiti assegnati al GECT dai suoi membri non riguardano l’esercizio dei poteri conferiti dal diritto pubblico o dei doveri volti a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre autorità pubbliche, quali i poteri di polizia, di regolamentazione, la giustizia e la politica estera.

Tuttavia, in conformità del diritto dell’Unione e nazionale applicabile, l’assemblea di un GECT di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), può definire i termini e le condizioni dell’utilizzo di un’infrastruttura gestita dal GECT, o i termini e le condizioni sulla base dei quali è fornito un servizio di interesse economico generale, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.

 

  1. I membri di un GECT possono decidere all’unanimità di demandare a uno dei membri l’esecuzione dei compiti del GECT.

 Articolo 8 Convenzione

 

1 Un GECT è oggetto di una convenzione conclusa all’unanimità dai suoi membri conformemente all’articolo 4.

 

  1. La convenzione precisa:
  2. a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
  3. b) l’estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
  4. c) l’obiettivo e i compiti del GECT;
  5. d) la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;
  6. e) l’elenco dei membri del GECT;
  7. f) l’elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;
  8. g) il diritto applicabile dell’Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della convenzione;
  9. h) il diritto applicabile dell’Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;
  10. i) le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l’identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;
  11. j) il diritto applicabile dell’Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;
  12. k) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
  13. l) le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri conformemente all’articolo 12;
  14. m) le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e
  15. n) le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione, che rispetta gli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

 

  1. Nel caso in cui i compiti di un GECT riguardino soltanto la gestione di un programma di cooperazione, o una sua parte, ai sensi del regolamento (UE) n. 1299/2013, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b);

Le seguenti norme si applicano al personale del GECT cui è fatto riferimento alla lettera i):

(a) le norme dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale,

(b) le norme dello Stato membro in cui il personale del GECT effettivamente lavora o

(c) le norme dello Stato membro di cui il membro del personale è cittadino.

Al fine di consentire parità di trattamento a tutto il personale che lavora nella stessa sede, le leggi e le norme nazionali, di diritto sia pubblico sia privato, possono essere assoggettate a norme aggiuntive ad hoc fissate dal GECT.

 

Articolo 9 Statuti

  

  1. Gli statuti di un GECT sono adottati, sulla base e conformemente alla sua convenzione, dai suoi membri che deliberano all’unanimità.
  2. Gli statuti del GECT specificano come minimo:
  3. a) le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
  4. b) le relative procedure decisionali;
  5. c) la sua lingua o le sue lingue di lavoro;
  6. d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
  7. e) le procedure riguardanti la gestione e l’assunzione del personale;
  8. f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;
  9. g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;
  10. h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno;(e IT 20.12.2013 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 347/311)
  11. i) le procedure di modifica del proprio statuto, che rispettano gli obblighi stabiliti agli art. 4 e 5;

 Articolo 10 Organizzazione di un GECT

 

  1. Un GECT ha almeno i seguenti organi:
  2. a) un’assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri;
  3. b) un direttore, che rappresenta il GECT e che agisce per conto di questo.

 

  1. Gli statuti possono prevedere altri organi, aventi competenze chiaramente definite.

 

  1. Un GECT è responsabile degli atti dei suoi organi nei confronti dei terzi, anche quando tali atti non rientrano tra i compiti del GECT

.

Articolo 11 Bilancio

 

  1. Un GECT redige un bilancio annuale, adottato dall’assemblea, contenente, in particolare, una componente relativa ai costi di funzionamento e, se necessario, una componente operativa.

.

2 La preparazione dei conti, compresi, ove necessario, il rapporto annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

 

Articolo 12 Liquidazione, insolvenza, cessazione dei pagamenti e responsabilità

 

1.Per quanto concerne la liquidazione, l’insolvenza, la cessazione dei pagamenti e procedure analoghe, un GECT è disciplinato dal diritto dello Stato membro in cui ha la sede sociale, salvo se diversamente previsto ai paragrafi 2 e 3.L 210/22 (IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 31.7.2006)

 

Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti.

 

  1. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate negli statuti.

I membri del GECT possono stabilire negli statuti di assumersi la responsabilità, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, degli obblighi derivanti dalle attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

 

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT di uno Stato membro sia limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale è costituito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione qualora lo consenta il diritto nazionale di attuazione del presente regolamento.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione “a responsabilità limitata”.

Le prescrizioni in materia di pubblicazione della convenzione, degli statuti e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche a responsabilità limitata a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, qualsiasi Stato membro interessato può richiedere che il GECT stipuli un’appropriata assicurazione, o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro ovvero che sia coperto da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o da uno Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.

 

  1. Senza pregiudizio della responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi strutturali e/o di coesione assegnati a un GECT, in virtù del presente regolamento non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri nei confronti di un GECT di cui non sono membri.

 

Articolo 13 Interesse pubblico

 

   Qualora un GECT svolga attività contrarie alle disposizioni di uno Stato membro in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza, salute pubblica o moralità pubblica, o contrarie all’interesse pubblico di uno Stato membro, un organo competente di tale Stato membro può vietare tali attività nel suo territorio o chiedere ai membri costituitisi a norma della legislazione di detto Stato membro di recedere da tale GECT, se quest’ultimo non cessa di svolgere le attività in questione.

   Tali divieti non costituiscono un mezzo di restrizione arbitraria o occulta della cooperazione territoriale tra i membri del GECT.

   La decisione di tale organo può formare oggetto di ricorso davanti ad un’autorità giudiziaria.

 

Articolo 14 Scioglimento

 

1.Nonostante le disposizioni concernenti lo scioglimento previste dalla convenzione, su richiesta di un’autorità competente avente un legittimo interesse, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente di uno Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale ordina lo scioglimento di un GECT qualora questo non soddisfi più le condizioni previste nell’articolo 1, paragrafo 2, o nell’articolo 7, oppure in particolare qualora l’attività del GECT esuli dai compiti di cui all’articolo7. L’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente informa di ogni richiesta di scioglimento di un GECT tutti gli Stati membri ai sensi delle cui legislazioni si sono costituiti i membri.

 

  1. L’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente possono accordare al GECT un periodo di tempo per correggere la situazione. Qualora il GECT non vi riesca entro il termine accordato, l’organo giurisdizionale competente o l’autorità competente ordinano la sua liquidazione.

 

Articolo 15 Competenza giurisdizionale

 

1.I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria.

 

  1. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento,alle controversie che coinvolgono un GECT si applica il diritto dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale diritto della Unione, l’organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale

 

  1. Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai cittadini di esercitare i loro diritti costituzionali nazionali di ricorso contro organismi pubblici membri di un GECT riguardo a:
  2. a) decisioni amministrative su attività che il GECT svolge;
  3. b) accesso a servizi nella loro lingua; e
  4. c) accesso alle informazioni.

    In tali casi gli organi giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro in virtù della cui costituzione sorge il diritto di ricorso. 31.7.2006 IT Gazzetta ufficiale dell’UE. L. 210/23

 

Articolo 16 Disposizioni finali

 

 

  1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che assicurano l’effettiva applicazione del presente regolamento, compresa la determinazione delle autorità competenti responsabili della procedura di approvazione conformemente alle rispettive disposizioni giuridiche e amministrative.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, questo ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, costituiti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale in detto Stato membro.

Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo nonché gli emendamenti alle stesse. La Commissione trasmette successivamente tali disposizioni agli altri Stati membri e al Comitato delle regioni;

 

1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui riguardano uno Stato membro cui è legato un PTOM, tenuto conto della sua relazione con tale PTOM, garantiscono altresì l’applicazione effettiva del presente regolamento nei confronti del PTOM limitrofo ad altri Stati membri o a regioni ultraperiferiche degli stessi.

 

  1. Gli Stati membri possono prevedere il pagamento di diritti connessi con la registrazione della convenzione e degli statuti; questi diritti non possono tuttavia essere superiori ai costi amministrativi che ne derivano.

 

Articolo 17 Relazione

Entro il 1° agosto 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all’applicazione del presente regolamento, valutandone, sulla base di indicatori, l’efficacia, l’efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e i margini di semplificazione.IT L 347/312 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.12.2013

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 17 bis, che stabiliscano l’elenco degli indicatori di cui al primo comma.

 

Articolo 17 bis Esercizio della delega

 

  1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

  1. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 21 dicembre 2013

 

  1. La delega di potere di cui all’articolo 17, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

  1. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

  1. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

Articolo 2 Disposizioni transitorie

 

  1. I GECT costituiti anteriormente a 21 dicembre 2013 non sono tenuti ad adeguare la propria convenzione e i propri statuti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006, quale modificato dal presente regolamento.

 

  1. Nel caso dei GECT per i quali la procedura ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 e per i quali soltanto la registrazione o la pubblicazione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1082/2006 sono in sospeso, la convenzione e gli statuti sono registrati o pubblicati o entrambi conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

 

  1. I GECT per i quali una procedura ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata più di sei mesi prima del 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 prima della modifica apportata dal presente regolamento.

 

  1. I GECT diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo per i quali una procedura ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1082/2006 è stata avviata anteriormente a 22 giugno 2014 sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 quale modificato dal presente regolamento.

 

  1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le necessarie modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento CE) n. 1082/2006, come modificato dal presente regolamento, entro 22 giugno 2014

 

Articolo 3 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere da 22 giugno 2014.

ELENCO GECT COSTITUITI IN EUROPA

la cui costituzione è stata notificata al Comitato delle regioni dell’Unione europea
ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

Bruxelles, 26 novembre 2013

 

GECT

(abbreviazione)

Sede Stati membri Data di costituzione
1 Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai

 

(Lille-Kortrijk-Tournai)

Lilla, FR FR/BE 22.1.2008

(Pubblicazione)

2 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce s rucenim obmedzením Ister-Granum

 

Ister-Granum European Grouping of
Territorial Co-operation Ltd.

 

(Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Csoportosulás)

Esztergom, HU HU/SK 12.11.2008

(Registrazione)

3 Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia – Norte de Portugal

 

(GNP AECT)

Vigo, ES ES/PT 23.10.2008
(R)
4 EGTC Amphictyony of Twinned Cities and Areas of the Mediterranean

 

(Amphictyony / ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ / Anfizionia)

Atene, EL EL/IT/
FR/CY
1.12.2008
(R)
5 Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Limited Liability EGTC

 

(UTTS)

Miskolc, HU HU/SK 15.1.2009
(P)
6 Európske zoskupenie územnej spolupráce Kras-Bodva s ručením obmedzeným

 

Karszt-Bódva Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

 

Limited liability European Grouping of Territorial Cooperation Karst-Bodva

 

(Zoskupenie Kras Bodva

Karszt-Bódva Csoportosulás

Karst-Bodva EGTC)

Turňa nad Bodvou, SK SK/HU 11.2.2009 (R)
7 Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro

(Duero-Douro)

Trabanca, ES ES/PT 21.3.2009

(R)

8 Groupement Européen de Coopération Territoriale West Vlaanderen / Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale Dunkerque, FR FR/BE 25.3.2009
(R)
9 GECT ArchiMed Taormina, IT IT/CY/
ES/EL
6.3.2011
(R)
10 GECT Pyrénées-Méditerranée

AECT Pirineos Mediterráneo

AECT Pirineus Mediterrània

Tolosa, FR FR/ES 25.8.2009

(R)

11 GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau

EVTZ Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau

Strasburgo, FR FR/DE 25.1.2010
(R)
12 Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial ZASNET, AECT

 

(ZASNET)

Braganza, PT PT/ES 19.3.2010
(P)
13 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya

 

(AECT HC)

Puigcerdá, ES ES/FR 26.4.2010
(R)
14 GECT INTERREG “Programme Grande Région”

EVTZ INTERREG “Programm Großregion”

 

(Grande Région / Großregion)

Metz, FR FR/DE/
LU/BE
29.3.2010
(R)
15 Eurodistrikt Saarmoselle

Eurodistrict Saarmoselle

 

(SaarMoselle)

Sarreguemines FR FR/DE 6.5.2010
(R)
16 ABAÚJ – ABAÚJBAN Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulás

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce ABOV v ABOVE s ručením obmedzeným

 

ABAÚJ – ABAÚJBAN European Grouping of Territorial Co-operation Ltd

Miskolc, HU HU/SK 11.6.2010
(R)
17 Pons Danubii EGTC Komarno, SK SK/HU 16.12.2010
(R)
18 Bánát – Triplex Confinium Limited Liability EGTC (EN) Mórahalom, HU HU/RO 5.1.2011
(R)
19 Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulás

 

(Arrabona EGTC Ltd.)

Győr, HU HU/SK 7.6.2011
(R)
20 “Linieland van Waas en Hulst” Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking

 

(EGTC Linieland van Waas en Hulst)

Sint-Gillis-Waas, BE BE/NL 15.6.2011

(R)

21 GECT Euregio Tirolo – Alto Adige – Trentino Bolzano / Bozen, IT IT/AT 13.9.2011 (R)

Durata: 15 anni

22 Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna Občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)

 

Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)

Gorizia, IT IT/SI 15.9.2011
(R)
23 GECT Pirineus – Cerdanya

AECT Pirineus – Cerdanya

Saillagouse, FR FR/ES 22.9.2011
(R)
24 Agrupación Europea de Cooperación Territorial “Espacio Portalet” Sabiñánigo, ES ES/FR 3.6.2011
(R)
25 Rába-Duna-Vág Korlátolt

Felelősségű Európai Területi

Együttműködési Csoportosulás

 

(Rába-Duna-Vág EGTC Ltd.)

Tatabánya, HU HU/SK 10.12.2011
(R)
26 GECT Eurorégion Aquitaine-Euskadi Hendaye,

FR

FR/ES 12.12.2011
(R)
27 Európa-kapu Korlátolt Felelösségü

Európai Területi Együttmüködési Csoportosulás (Európakapu ETT)
Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială Poarta Europa cu Răspundere Limitata (Poarta Europa GECT)

 

(EGTC Gate to Europe Ltd.)

Nyíradony, HU HU/RO 7.5.2012
(R)
28 BODROGKÖZI Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

 

(BODROGKÖZI EGTC Ltd.)

Miskolc, HU HU/SK 11.4.2012
(R)
29 Novohrad-Nógrád Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (Novohrad-Nógrád ETT)

Európske zoskupenie územnej spolupráce Novohrad-Nógrád s ručením obmedzeným (EZÚS Novohrad-Nógrád)

Novohrad-Nógrád European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability (Novohrad-Nógrád EGTC)

Salgótarján, HU HU/SK 21.12.2011
(R)
30 Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

(Pannon ETT)

Panonsko Evropsko Združenje za Teritorialno Sodelovanje z Omejeno Odgovornostjo (Panonsko EZTS)

Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd.

(Pannon EGTC)

Pécs, HU HU/SI 28.3.2012
(R)
31 EGTC EFXINI POLI – Network of European Cities for Sustainable Development

(EGTC Efxini Poli – SolidarCity Network)

Acharnes Attica, EL EL/CY/BG 2.8.2012
(R)Durata: 25 anni
32 European Urban Knowledge Network (EUKN) EGTC Limited

(EUKN EGTC)

L’Aia, NL NL/BE/
CY/CZ/FR/DE/HU/LU/RO
3.12.2012
(P)
33 GECT “Euregio Senza Confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen mbH” Trieste, IT IT/AT 21.12.2012
(R)
34 Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnościąEuropejskiego

(EUWT TRITIA z o.o.)

 

Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností

(ESÚS TRITIA s o.o.)

 

Európske zoskupenie územnej spolupráce TRITIA s ručením obmedzeným

(EZÚS TRITIA s.r.o.)

 

European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA limited

Cieszyn, PL PL/CZ/
SK
25.2.2013
(R)
35 Sajó – Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás

(Sajó-Rima ETT)

Európske zoskupenie üzemnej spolupráce Slána – Rimava s ručením obmedzeným (EZÚS Slaná-Rimava)

 

Sajó – Rima / Slaná – Rimava European Grouping of Territorial Cooperation with Limited Liability

(Sajó-Rima / Slaná-Rimava EGTC)

Putnok, HU HU/SK 3.4.2013 (R)
36 European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia  Limited

Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia s ručením obmedzeným

Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési

Csoportosulás

Košice SK SK/HU 31.5.2013

(R)

37 Parc européen / Parco europeo Alpi Marritime – Mercantour Tende FR FR/IT 29.5.2013 (R)

Durata:50 anni

38 Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (G.E.CT) Parco Marino Internazionale delle Bocche di Bonifacio (P.M.I.B.B)

 

Groupement Europeen de Cooperation Territoriale (G.E.C.T) Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (P.M.I.B.B.)

La Maddalena IT IT/FR 11.3.2013 (R)

Valido fino al 31.12.2080

39 GECT “Secrétariat du Sommet de la Grande Région”

 

EVTZ “Gipfelsekretariat der Großregion”

Luxembourg, LU LU/DE/BE/FR 28.8.2013 (P)
40 EUWT TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością

 

EZÚS TATRY s ručením obmedzeným

 

EGTC TATRY Ltd.

Nowy Targ, PL PL/SK 20.9.2013 (R)
41 Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný región s ručením obmedzeným Senica

SK

SK/CZ 22.5.2013

(R)

 

Il Comitato  delle Regioni:

”Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)”

Dieci domande e risposte

COOPERAZIONE TERRITORIALE

  1. Che cos’è il gruppo europeo di cooperazione territoriale?

Il gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) è un nuovo strumento giuridico europeo che consente ad autorità

territoriali appartenenti a Stati diversi di istituire gruppi di cooperazione con personalità giuridica. È stato introdotto

il 5 luglio 2006 dal regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

  1. Quali funzioni può svolgere?

Serve ad organizzare e gestire azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale, con o senza cofinanziamento da parte dell’UE. Per svolgere queste funzioni, un GECT può dotarsi di un’organizzazione, disporre di un patrimonio e assumere del personale.

  1. Come si istituisce un GECT?

Stipulando una convenzione e adottando uno statuto, che vanno notificati alle autorità nazionali competenti. Queste hanno tre mesi di tempo per autorizzare la partecipazione dei potenziali membri e devono motivare un eventuale rifiuto facendo appello al regolamento.

  1. Quale area geografi ca deve coprire un GECT?

I membri di un GECT devono risiedere sul territorio di almeno due Stati membri.

  1. Si può istituire un GECT alle frontiere esterne dell’UE?

In linea di principio sì, purché la legislazione dei paesi terzi interessati o gli accordi tra questi e gli Stati membri lo consentano.

  1. A partire da quando sarà possibile costituire un GECT?

Dal 1º agosto 2007. Prima di tale data, gli Stati membri dovranno adottare misure legislative o amministrative complementari al regolamento (CE) n. 1082/2006.

  1. Si è ancora in tempo per la programmazione 2007-2013?

Sì. I futuri GECT potranno proporre progetti da finanziare nell’ambito dei diversi programmi di cooperazione.

Nei programmi operativi si può inoltre prevedere il trasferimento delle funzioni di autorità di gestione del programma ad un futuro GECT. ■

 

R E G I O N I E  C O M U N I  D ’ E U R O P A

«Nel nuovo periodo di programmazione, le azioni di cooperazione devono assumere una maggiore importanza. In particolare, auspico che esse possano ricevere impulso dal GECT, il nuovo strumento di cui il CdR intende farsi promotore»

  1. Alcuni esempi?

Organizzare un servizio di trasporto o di sanità transfrontaliero, gestire un progetto o un programma cofinanziato dal FESR (nell’ambito, ad esempio, dell’obiettivo «cooperazione territoriale», ex Interreg), gestire un progetto all’interno del Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico ecc.

  1. Quali azioni di cooperazione sono precluse al GECT?

Il GECT non può esercitare poteri di polizia o assolvere funzioni in materia di giustizia o di politica estera.

  1. Chi può costituire un GECT?

Regioni, autorità locali o nazionali, organismi di diritto pubblico e associazioni.

Quali sono le iniziative del CdR riguardo al GECT?

Il CdR ha una competenza consultiva specifica in materia di cooperazione transfrontaliera (articolo 265 del trattato CE) ed è uno dei principali sostenitori politici del GECT.

u Nei primi mesi del 2007, il CdR pubblicherà uno studio sul GECT e promuoverà attivamente l’informazione su questo tema.

u Il CdR istituirà inoltre un gruppo di esperti provenienti dagli enti territoriali per valutare i progressi compiuti nell’adozione del GECT nei diversi Stati membri e facilitare la comunicazione reciproca delle esperienze.

u Il regolamento (CE) n. 1082/2006 prevede anche che, quando i futuri GECT saranno istituiti, il CdR venga informato sui loro statuti e le loro convenzioni. Ciò consentirà di creare un registro europeo dei GECT.

u Sulla base di questa rete di esperienze e della propria specifica competenza consultiva,

il CdR assicurerà un supporto politico alla piena attuazione del nuovo regolamento sul GECT. direzione dei Lavori consultivi”

 

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale

Regolamento UE 1082/2006 e

Regolamento UE 1302/2013

Guida

Indice generale

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE AL GECT…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

I COMPITI DEL GECT…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

ORGANI DEL GECT……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

I DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL GECT……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN ITALIA PER IL GECT………………………………………………………………………………………………………………….. 4

PRATICHE DI COOPERAZIONE……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4

CONTROLLO DELLA GESTIONE DI FONDI PUBBLICI………………………………………………………………………………………………………………….. 5

DIRITTO APPLICABILE E COMPETENZA GIURISDIZIONALE…………………………………………………………………………………………………………. 5

IMPORTANTI NOVITA DEL NUOVO REG. UE 1302/2013…………………………………………………………………………………………………………… 5

Il GECT, disciplinato dal Regolamento UE 1082/2006, recentemente modificato dal Regolamento UE 1302/2013, in vigore dal prossimo 22 Giugno 2014, ha come obiettivo quello di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale tra i suoi membri al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale.

 

Esso gode di personalità giuridica di diritto pubblico e capacità giuridica e in particolare può acquistare o alienare beni immobili e mobili, assumere personale e stare in giudizio” (in Italia è acquisita tramite l’iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale, così come previsto dagli artt. 21 e 22 Legge Comunitaria n. 1078/09).

SOGGETTI CHE POSSONO ADERIRE AL GECT

Deve essere composto da membri situati nel territorio di almeno due stati membri. I membri possono appartenere ad una vasta gamma di categorie di enti pubblici e assimilati:

  1. a) Stati membri;
  2. b) autorità regionali (in Italia: le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano);
  3. c) autorità locali (in Italia: gli enti locali ai sensi del d.lgs. 267/2000 art 2.1, ovvero i Comuni, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità Isolane e le Unioni di Comuni);
  4. d) le imprese pubbliche ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, o gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
  5. e) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabile.
  6. f) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, alle condizioni di cui all’articolo 3 bis.

Una lista non esaustiva all’Allegato III della direttiva 2004/18/CE elenca per l’Italia i seguenti organismi:

  • Enti portuali e aeroportuali
  • Consorzi per le opere idrauliche
  • Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
  • Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
  • Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
  • Enti di ricerca e sperimentazione
  • Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
  • Consorzi di bonifica
  • Enti di sviluppo e di irrigazione
  • Consorzi per le aree industriali
  • Comunità montane
  • Enti preposti a servizi di pubblico interesse
  • Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero
  • Enti culturali e di promozione artistica

I COMPITI DEL GECT

I compiti del GECT sono definiti dalla Convenzione approvata dai suoi membri. La loro delimitazione resta nel complesso aperta a processi di cooperazione estesi e progressivi. Essi sono genericamente ristretti “all’agevolazione e alla promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica e sociale” e “devono rientrare nella competenza di ciascun membro a norma della sua legislazione nazionale”, con una priorità per i compiti di attuazione congiunta di programmi o progetti di cooperazione territoriale cofinanziati dalla comunità (FESR, FSE, FC). Tuttavia il regolamento lascia aperta la porta alla possibilità di forme di cooperazione più ambiziosa (“altre azioni specifiche di cooperazione territoriale […] con o senza contributo finanziario della Comunità”).

Il regolamento UE che disciplina il GECT vieta esplicitamente ai GECT l’esercizio di poteri conferiti dal diritto pubblico o di doveri volti a tutelare gli interessi generali dello stato (polizia, regolamentazione, giustizia, politica estera, etc).

Tuttavia esso rende possibile una serie di interessanti attività di cooperazione, ovvero:

  1. a) attività transfrontaliere economiche, sociali ed ambientali, e segnatamente:
  • promozione dell’imprenditorialità (PMI, turismo, cultura e commercio transfrontaliero)
  • protezione delle risorse naturali e culturali
  • prevenzione dei rischi naturali e tecnologici
  • rafforzamento dei legami tra aree urbane e rurali
  • miglioramento dell’accesso alle reti di trasporto, informazione, comunicazione, idriche, elettriche e di smaltimento rifiuti
  • collaborazione sulle infrastrutture, in particolare nei settori salute, cultura, turismo e istruzione
  • cooperazione legale ed amministrativa, integrazione dei mercati del lavoro, occupazione locale, parità di genere e pari opportunità, formazione e inclusione sociale, condivisione di risorse umane e dotazioni per la ricerca e lo sviluppo;
  1. b) reti e azioni transnazionali volte ad uno sviluppo territoriale integrato, in particolare nei settori dell’innovazione, dell’ambiente, dell’accessibilità e dello sviluppo urbano sostenibile;
  2. c) politiche regionali di cooperazione nei campi dell’economia della conoscenza, della prevenzione del rischio, dello scambio di esperienze e best practices e della ricerca sulle tendenze di sviluppo.

ORGANI DEL GECT

Per quanto riguarda gli organi viene prescritta la presenza obbligatoria di:

– un’assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri

– un direttore che rappresenta il GECT

Altri organi con competenze chiaramente definite possono essere previsti in via opzionale.

I DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL GECT

I documenti costitutivi fondamentali del GECT sono la Convenzione e lo Statuto, entrambi approvati all’unanimità.

La Convenzione precisa:

  1. a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
  2. b) l’estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
  3. c) l’obiettivo e i compiti del GECT;
  4. d) la durata del GECT e le condizioni del suo scioglimento;
  5. e) l’elenco dei membri del GECT;
  6. f) l’elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;
  7. g) il diritto applicabile dell’Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della convenzione;
  8. h) il diritto applicabile dell’Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT;
  9. i) le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o dei PTOM, se del caso compresa l’identificazione del diritto applicabile qualora il GECT svolga compiti in paesi terzi o in PTOM;
  10. j) il diritto applicabile dell’Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;
  11. k) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
  12. l) le disposizioni circa la responsabilità del GECT e dei suoi membri;
  13. m) le opportune disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; e
  14. n) le procedure di adozione degli statuti e di modifica della convenzione.

Lo Statuto deve invece includere:

  1. a) le modalità di funzionamento dei suoi organi e delle competenze di tali organi, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
  2. b) le relative procedure decisionali;
  3. c) la sua lingua o le sue lingue di lavoro;
  4. d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
  5. e) le procedure riguardanti la gestione e l’assunzione del personale;
  6. f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei propri membri;
  7. g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio per i propri membri;
  8. h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno;
  9. i) le procedure di modifica del proprio statuto.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN ITALIA PER IL GECT

In Italia il GECT deve necessariamente avere la forma giuridica di organismo senza fini di lucro. Nella Legge di attuazione approvata dallo Stato italiano, il GECT è inoltre autorizzato a svolgere il ruolo di Autorità di gestione e di segretariato tecnico congiunto per la promozione e l’attuazione dei programmi operativi cofinanziati e può inoltre essere incaricato della promozione e attuazione di operazioni nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate (cfr. Legge 289/2002 art. 61).

PRATICHE DI COOPERAZIONE

Pratiche concrete di cooperazione possono essere attuate in parte attraverso progetti cofinanziati dall’Unione Europea (in particolare dal programma INTERREG III), in parte attraverso l’autonomo coordinamento e la collaborazione delle istituzioni coinvolte.

Esse coinvolgono una serie di tematiche ad ampio raggio, a titolo esemplificativo:

  • Cooperazione istituzionale (discussione su piani strategici di sviluppo comuni, dialogo istituzionale, sedi comuni a Bruxelles);
  • Trasporti (integrazione delle reti di trasporto, coordinamento dei vari servizi di trasporto pubblico e privato, nuovi progetti infrastrutturali);
  • Ricerca e innovazione (cooperazione tra università, centri di ricerca e uffici statistici);
  • Pianificazione urbana e sviluppo locale (sviluppo di strategie e strumenti comuni);
  • Mobilità transfrontaliera (rafforzamento degli scambi di tipo lavorativo, turistico, accademico e culturale);
  • Turismo (collaborazione in materia di accoglienza, formazione e promozione);
  • Ambiente (tutela del patrimonio ambientale e del paesaggio rurale);
  • Cultura (organizzazione comune di eventi);
  • Cooperazione ospedaliera e sanitaria (ospedali transfrontalieri, servizi in comune);
  • Sviluppo economico e occupazione (fondi di capitale di rischio comuni, integrazione dei mercati del lavoro, formazione professionale).

CONTROLLO DELLA GESTIONE DI FONDI PUBBLICI

In merito al controllo della gestione dei fondi pubblici da parte di un GECT, esso è organizzato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, designate per la ricezione di notifiche e documenti ai fini della stessa istituzione del GECT.

 

In particolare, se richiesto dalla legislazione nazionale degli altri Stati membri interessati, le autorità dello Stato membro in cui un GECT ha la sede sociale concludono accordi affinché le competenti autorità degli altri Stati membri interessati eseguano i controlli sul loro territorio per gli atti del GECT eseguiti in tali

Stati membri e si scambino tutte le opportune informazioni.

DIRITTO APPLICABILE E COMPETENZA GIURISDIZIONALE

Un GECT è disciplinato:

  1. a) Sino al 21 Giugno 2014 dal Regolamento UE 1082/2006, dal 22 Giugno 2014 dal Regolamento UE 1302/2013, che integra e sostituisce il regolamento UE 1082/2006;
  2. b) ove espressamente autorizzato dai Regolamenti UE sopra citati, dalle disposizioni della convenzione e dello Statuto di cui si deve dotare ogni GECT;
  3. c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal precedenti Regolamenti UE, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale.

I terzi che si ritengono lesi da atti od omissioni di un GECT sono legittimati a far valere i propri diritti in via giudiziaria. Alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa comunitaria in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti da tale normativa comunitaria, l’organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha sede sociale.

IMPORTANTI NOVITA DEL NUOVO REG. UE 1302/2013

  1. Allargamento dei GECT a membri di Paesi Terzi – Un GECT potrà essere composto da soggetti situati nel territorio di almeno due Stati membri e di uno o più Paesi terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati membri, a patto che in tali Paesi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall’Unione. Un Paese terzo o un Paese o Territorio d’Oltre Mare (PTOM) è considerato limitrofo a uno Stato membro:
    • se ha in comune una frontiera terrestre;
    • se sia il paese terzo o il PTOM e tale Stato membro sono ammissibili nell’ambito di un Programma Transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro dell’obiettivo della cooperazione territoriale europea;
    • se è ammissibile nell’ambito di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che insista su un confine marittimo o su un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.
  2. Tempi per l’approvazione dei GECT – Il tempo massimo necessario per l’approvazione del GECT da parte degli Stati membri è di sei mesi. Al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, la convenzione sarà considerata approvata per tacito accordo, fatto salvo il caso dello Stato membro in cui è prevista l’ubicazione della sede sociale del GECT, che comunque dovrà approvare formalmente la convenzione.
  3. Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti – I membri del GECT sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in funzione del suo contributo finanziario. Dal momento che ogni Stato membro decide autonomamente la forma giuridica del GECT e quindi la responsabilità (limitata o illimitata) dei membri del GECT, il Regolamento “suggerisce” agli Stati membri di richiedere che i GECT con responsabilità limitata stipulino un’appropriata assicurazione o che tali GECT siano soggetti a un’adeguata garanzia finanziaria a copertura dei rischi connessi a tali attività.
  4. Acquisizione della personalità giuridica da parte del GECT – La convenzione e gli statuti sono registrati e/o pubblicati nello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale; il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione della convenzione e degli statuti. Successivamente, i membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o pubblicazione della convenzione e degli statuti. Inoltre, il GECT garantisce che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione e degli statuti, sia trasmessa al Comitato delle regioni una richiesta redatta sulla base del modello allegato al nuovo Regolamento. Il Comitato delle regioni trasmette a sua volta tale richiesta all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea che annunci l’istituzione del GECT.
  5. Norme sul personale del GECT – Il Regolamento prevede che la convenzione del GECT possa identificare con precisione norme, principi e disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale del GECT e le procedure di assunzione. Importante il riferimento della UE alle possibilità offerte dal regolamento n. 883/2004, che consente ai membri del GECT di scegliere, di comune accordo, la legislazione applicabile ai sensi di tale regolamento, nell’interesse di talune persone o di categorie di persone, e di considerare il personale dei GECT come assimilabile a questa categoria di persone. Infine, da sottolineare che il GECT, al fine di consentire parità di trattamento a tutto il personale che lavora nella stessa sede, può assoggettare leggi e norme nazionali, di diritto sia pubblico sia privato, a norme aggiuntive ad hoc fissate dallo stesso GECT.

NOTA IMPORTANTE

l’AICCRE Puglia può mettere a disposizione lo Statuto-Convenzione

Documento redatto dal Dott. Dino Salamanna

 

Macroregioni:raccomandazione 331.
23a SESSIONE Strasburgo,18.10.012

 

  La governance delle macroregioni europee

 

1. Una macroregione è un raggruppamento di entità subnazionali (enti locali e regionali), un territorio comprendente più paesi o regioni, con una o più caratteristiche o sfide comuni, che decidono di riunirsi per cooperare su questioni di interesse comune. Il Congresso è convinto che tale tipo di cooperazione possa dare valore aggiunto in termini di coesione sociale e territoriale e di stabilità democratica.

2. I vantaggi potenziali sono molteplici. Le economie di scala consentono ai pubblici poteri di svolgere più efficacemente i loro compiti, di migliorare i servizi pubblici e di conseguenza anche la qualità della vita dei cittadini. Le macroregioni possono innalzare il livello dello sviluppo sociale ed economico, e in tal modo creano nuove opportunità in termini di occupazione e di cultura per i cittadini, e accrescono la creatività e la produttività, migliorando al contempo i rapporti di buon vicinato e la comprensione tra i popoli. Possono inoltre rivelarsi molto utili per affrontare sfide comuni, quali ad esempio la tutela ambientale.

3. Il riconoscimento dei vantaggi apportati dalla cooperazione regionale e la conseguente eliminazione degli ostacoli costituiscono da tempo un elemento centrale del progetto europeo. Una disposizione essenziale contenuta sia nella Carta europea dell’autonomia locale, che nel Quadro di riferimento per la democrazia regionale è il diritto degli enti territoriali di associarsi e di cooperare con enti omologhi di altri paesi su questioni che rientrano nel loro ambito di competenza e secondo le modalità previste dalla legge.

4. L’Unione europea (Ue) svolge un ruolo sempre più importante nell’ambito di questo tipo di cooperazione. In effetti, il progressivo allargamento dell’Ue e la Politica europea di vicinato hanno aumentato il numero di Stati membri del Consiglio d’Europa che possono beneficiare dei fondi strutturali dell’Ue, e hanno altresì posto in risalto la necessità di rafforzare la coesione territoriale tra Stati membri e non membri dell’Unione europea all’interno dello spazio europeo allargato.

5. L’esperienza insegna che devono essere superati numerosi ostacoli prima che le intenzioni politiche e la ferma volontà di migliorare la cooperazione macroregionale possano trasformarsi in risultati concreti. I progetti devono perseguire obiettivi realistici, essere finalizzati a conseguire risultati concreti ed essere pratici, rispettando le realtà dei territori. La cooperazione può progredire più facilmente ed evitare le situazioni di stallo provocate da tensioni tra i governi nazionali se si concentra su settori specifici e obiettivi modesti.

6. Tra gli ostacoli che si frappongono a questo tipo di cooperazione sono numerosi quelli di natura giuridica e derivano da questioni affrontate nel 3° Protocollo della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (Convenzione di Madrid, STE n° 106). Pertanto, l’entrata in vigore di tale Protocollo in un prossimo futuro deve essere una priorità per il programma a favore della democrazia locale e regionale del Consiglio d’Europa.

7. Di conseguenza il Congresso, ribadendo l’importanza della Convenzione di Madrid e dei suoi Protocolli e ricordando altresì:

a. l’Articolo 10 della Carta europea dell’autonomia locale sul diritto di associazione;

b. il Quadro di riferimento per la democrazia regionale;

c. la Raccomandazione Rec(2005)2 del Comitato dei Ministri sulle buone prassi e la riduzione degli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera e interterritoriale tra collettività o autorità territoriali.

8. Raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri che non l’avessero ancora fatto a ratificare la Convenzione di Madrid e i suoi Protocolli e di recepirla nelle loro legislazioni nazionali.

9. Raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare gli Stati membri a:

a. promuovere la conclusione di accordi e intese multilaterali, come previsto all’Articolo 1 della Convenzione di Madrid, e predisporre strumenti finanziari favorevoli alla messa in atto di progetti di cooperazione macroregionale;

b. sostenere lo sviluppo delle macroregioni in quanto piattaforme atte a facilitare la cooperazione interregionale e transfrontaliera;

c. fornire la quota di co-finanziamento nazionale per i progetti di cooperazione macroregionale, al fine di incoraggiarne la realizzazione;

10. Invita il Comitato dei Ministri a:

a. includere nel suo programma di attività intergovernative uno studio su come superare gli ostacoli alla cooperazione interregionale, transfrontaliera e macroregionale e sul modo in cui tale cooperazione può contribuire a realizzare i suoi obiettivi di promozione della democrazia, ponendo l’accento sugli aspetti locali e regionali;

b. dare il proprio supporto agli scambi tra esperti e allo scambio di pareri e consulenze tra rappresentanti ed esperti macroregionali, tramite seminari, riunioni di coordinamento e la costituzione di gruppi di contatto, al fine di trarre insegnamenti dalle buone pratiche, lavorando nell’ambito di partenariati per ottenere un maggiore impatto e utilizzare le risorse disponibili del Consiglio d’Europa nella maniera più efficace.

 

L’evoluzione delle strategie macroregionali dell’UE: pratiche attuali e prospettive future, in particolare, nel Mediterraneo
  Commissione per lo sviluppo regionale

Riporto la parte più importante della relazione approvata il 27 giugno 2012……….

 

    considerando che il Mediterraneo è una zona estremamente vasta che si estende da est a ovest lungo quasi 4 000 km, caratterizzata da numerosi spazi insulari e territori aventi frontiere marittime e terrestri con l’Africa settentrionale, e che è necessario promuovervi una vasta rete di rotte marittime che consentano di sviluppare gli scambi riducendone al contempo l’impatto in termini di emissioni di CO2;

  1. considerando che, nonostante l’articolo 174 del TFUE, le istituzioni europee non hanno ancora adottato una strategia permanente che tenga in considerazione le esigenze specifiche delle isole, e considerando che la piena accessibilità delle regioni insulari mediterranee e una loro migliore integrazione nel mercato unico europeo potrebbero essere garantite più efficacemente mediante l’assegnazione di risorse adeguate e l’adozione di un approccio integrato alla questione dell’insularità, riconoscendo lo svantaggio strutturale cui devono far fronte le popolazioni isolane nei settori dei trasporti e dell’energia
  2. considerando l’avanzamento della proposta concernente una strategia macroregionale adriatico-ionica, che s’inserisce in una lunga tradizione di cooperazione e di solidarietà in un territorio contiguo intorno ai Mari Adriatico e Ionio e che ha il sostegno degli otto Stati partecipanti all’Iniziativa adriatico-ionica (IAI), come più volte manifestato nelle dichiarazioni degli otto ministri degli affari esteri aderenti all’Iniziativa ad Ancona (2010), a Bruxelles (2011) e a Belgrado (2012);
  3. considerando le consultazioni condotte nel quadro dell’elaborazione della presente relazione con numerose regioni interessate, con l’Unione per il Mediterraneo e con diversi organismi impegnati nella politica di cooperazione territoriale dell’Unione europea;

Sulle strategie macroregionali in generale

  1. approva l’approccio macroregionale alle politiche di cooperazione territoriale tra aree appartenenti a uno stesso territorio: spazio marittimo, massiccio montuoso, bacino fluviale; ritiene che le strategie macroregionali abbiano aperto un nuovo capitolo nella cooperazione territoriale europea applicando un approccio dal basso verso l’alto ed estendendo la cooperazione a un numero sempre crescente di settori grazie a un uso migliore delle risorse disponibili; raccomanda che le strategie macroregionali, visto il loro evidente valore aggiunto a livello europeo, ricevano maggiore attenzione nel quadro della cooperazione territoriale europea che sarà rafforzata a partire dal 2013;
  2. ritiene che questo tipo di cooperazione territoriale sia utile, in particolare laddove le frontiere hanno frammentato tali spazi nel corso della storia, e possa favorire l’integrazione dei nuovi Stati membri e delle loro regioni;
  3. ritiene che grazie alla veduta d’insieme offerta da una strategia macroregionale i progetti di cooperazione territoriale e lo strumento del GECT avrebbero un maggiore valore aggiunto e che in questo modo si rafforzerebbero le sinergie con le grandi strategie dell’UE come le reti transeuropee di trasporto o la politica marittima integrata; è del parere che tale approccio contribuirebbe altresì a facilitare il coinvolgimento di altri strumenti della politica europea, come quelli proposti dalla BEI; ritiene che tali approcci avrebbero come risultato un migliore coordinamento delle politiche europee a livello transnazionale e interregionale;
  4. raccomanda di fondare le strategie macroregionali su una governance multilivello, garantendo la partecipazione delle autorità locali e regionali e del maggior numero possibile di partner e di soggetti interessati – come rappresentanti della società civile, delle università e dei centri di ricerca – tanto all’elaborazione quanto all’attuazione delle strategie macroregionali, al fine di rafforzarne la titolarità ai livelli locale e regionale;
  5. sottolinea che le macroregioni rappresentano un ambito favorevole alla partecipazione dei soggetti politici locali e degli attori non governativi, poiché tali regioni incoraggiano lo sviluppo di sistemi di coordinamento efficaci che facilitano gli approcci dal basso verso l’alto, al fine di garantire la significativa partecipazione della società civile al processo decisionale politico e la creazione di sinergie tra le iniziative esistenti al fine di ottimizzare le risorse e riunire gli attori coinvolti;
  6. ritiene che la strategia macroregionale possa indirizzare le politiche di vicinato e/o di preadesione dell’Unione verso una maggiore efficacia;

 Sulle strategie macroregionali in corso

  1. 7.  plaude al fatto che la strategia macroregionale per il Mar Baltico abbia mostrato la sua capacità di generare un valore aggiunto europeo importante: convalidata dal Consiglio, sostenuta dalla Commissione, condivisa da tutti i soggetti nazionali, regionali e locali interessati, essa ha definito un programma d’azione con priorità chiaramente definite;
  2. chiede che questa strategia formi oggetto di una valutazione completa sulla base di criteri oggettivi e di indicatori misurabili per ciascuno dei settori prioritari;
  3. ritiene necessario, per garantire il pieno successo di questa strategia, sostenerne nel tempo la struttura di governance, estendendola alle autorità locali e regionali mediante il suo inserimento nell’ambito del prossimo periodo di programmazione 2014-2020;
  4. chiede alla Commissione e al Consiglio di sostenere apertamente l’approccio intrapreso per il bacino del Danubio, che deve anch’esso costituire oggetto di una valutazione e di un monitoraggio periodici;

 Sulle strategie macroregionali future

  1. suggerisce alla Commissione di coordinare un processo di riflessione e di concertazione per le strategie macroregionali future; ritiene che si tratti di individuare le zone prioritarie tenuto conto della mancanza di cooperazione o dell’esigenza di rafforzare la cooperazione esistente tra aree europee appartenenti a Stati membri diversi ma partecipi di uno stesso territorio; reputa che tale concertazione debba concludersi con l’elaborazione di una “mappa previsionale delle macroregioni europee”, frutto di un’ampia concertazione con le regioni e gli Stati membri interessati, che non avrà carattere vincolante e potrà evolvere in funzione delle dinamiche locali;
  2. è del parere che le strategie macroregionali necessitino di un migliore allineamento dei finanziamenti, di un uso più efficiente delle risorse esistenti e di un coordinamento degli strumenti; ritiene che – sebbene tali strategie non abbiano bisogno né di nuovi finanziamenti, né di nuovi strumenti istituzionali, né di una nuova regolamentazione – tuttavia l’accompagnamento delle medesime giustifichi un sostegno con fondi europei sotto forma di stanziamenti per l’assistenza tecnica e di stanziamenti per la fase preliminare di valutazione e raccolta dati e per l’eventuale start-up, e ritiene altresì che la strategia macroregionale debba favorire i progetti strutturali tenendo conto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;
  3. invita la Commissione e il Consiglio a tenere conto delle strategie macroregionali dell’UE all’atto della decisione su talune dotazioni di bilancio, quali i fondi strutturali e di coesione, la ricerca e lo sviluppo e, in particolare, la cooperazione regionale;
  4. chiede l’introduzione di un percorso obbligatorio per i programmi operativi mirato alle rispettive priorità delle strategie macroregionali al fine di garantire il miglior coordinamento possibile degli obiettivi e dei mezzi;

 

Il  Comitato economico e sociale europeo C.E.S.E. parere, stralcio

 Obiettivi della macrostrategia per il Mediterraneo

 

conseguire uno sviluppo sostenibile, rafforzando al tempo stesso la competitività delle economie dei paesi situati in questa regione per far fronte all’attuale crisi economica mondiale, creare prospettive occupazionali e ridurre la disoccupazione;

rafforzare le relazioni tra i paesi del Mediterraneo e trasformarli in canali di comunicazione tra l’UE, il Medio Oriente e l’Africa allo scopo di consolidare le condizioni propizie alla pace, al benessere e alla coesione regionale;

elaborare una politica energetica ambiziosa che vada a beneficio sia dei paesi della regione che dell’UE – data la necessità per quest’ultima di assicurarsi fornitori di energia diversificati e di ridurre la sua dipendenza dalla Russia;

migliorare i collegamenti per un accesso rapido e senza ostacoli per merci, persone e servizi, con particolare attenzione per la circolazione in condizioni di sicurezza dei prodotti energetici;

promuovere programmi che creino occupazione a vantaggio dei gruppi che richiedono particolare attenzione (donne[8], giovani, persone con esigenze specifiche, ecc.).

La macrostrategia per il Mediterraneo (suddivisa in due strategie subregionali, una per il Mediterraneo orientale e l’altra per quello occidentale) deve puntare a trasformare la regione in uno spazio veramente all’avanguardia in termini di scambi commerciali, turismo, civiltà, idee, innovazione, ricerca e istruzione, convertendola in una regione di pace ai fini dello sviluppo e della prosperità sociale.

  

Le sfide che deve affrontare il Mediterraneo

Uno stralcio da un documento del CESE

……….

Va segnalato che, dato il numero di programmi e di iniziative già concepiti a favore sia del Mediterraneo allargato (partenariato euromediterraneo, anche noto come processo di Barcellona) sia di regioni più specifiche come lo Ionio e l’Adriatico (cooperazione territoriale nel Mediterraneo tramite la macroregione dell’Adriatico e dello Ionio), la nuova macrostrategia dovrà abbracciare tutti i paesi del Mediterraneo, vale a dire gli Stati membri dell’UE (Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Grecia, Cipro, Slovenia, Malta) e i paesi terzi (Croazia, Montenegro, Albania, Turchia, Libano, Siria, Palestina, Giordania, Israele, Egitto, Libia, Algeria, Tunisia e Marocco).

Prima, però, di descrivere il quadro di obiettivi e di politiche, occorre individuare le sfide che la regione deve affrontare.

In primo luogo il Mediterraneo, soprattutto quello orientale, presenta una grande importanza storica e accoglie sulle sue sponde alcuni Stati membri dell’UE, ma anche paesi terzi che presentano stadi diversi di sviluppo. A motivo di questa coabitazione, dell’attività economica e dell’intenso traffico di merci, persone e imbarcazioni che ospita da secoli, la regione del Mediterraneo è caratterizzata da flussi significativi dal punto di vista commerciale, ma anche umano, mentre le relazioni economiche tra i paesi della regione restano particolarmente limitate (per fare un esempio, mancano collegamenti aerei e marittimi diretti tra i paesi del Mediterraneo orientale). Non è privo di fondamento pensare che la cooperazione euromediterranea si limiti purtroppo alle relazioni tra i paesi del Mediterraneo meridionale e l’UE o a relazioni bilaterali tra tali paesi e determinati Stati membri.

Secondariamente, a causa delle attuali disparità economiche, dei diversi livelli di sviluppo e di benessere raggiunti, ma anche delle frequenti tensioni che caratterizzano soprattutto questo momento storico, la circolazione delle persone ha assunto le dimensioni di un’emigrazione economica permanente (legale o illegale)[9] e ha ricadute negative sia sui paesi d’origine che su quelli di destinazione, con un aspetto particolarmente grave costituito dai movimenti di persone in cerca di asilo politico.

In terzo luogo, la regione del Mediterraneo resta un focolaio di instabilità politica e di conflitti armati, con gravi perdite di vite umane, distruzioni di beni e ricadute sugli scambi economici e commerciali e sull’ambiente. Inoltre, dopo lo scoppio delle rivoluzioni arabe, si avverte l’esigenza di mettere subito a punto una strategia per consolidare le relazioni economiche e sociali tra i paesi della regione mediante un’iniziativa dell’UE che venga strutturata tramite un dialogo democratico con i paesi, ma anche con la società civile[10], dimostrando che l’UE sostiene con forza i popoli del Mediterraneo meridionale[11].

Quarto, la regione è ricca di materie prime preziose, prima fra tutte le fonti energetiche situate nella più ampia regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Un fatto significativo è la recente scoperta di nuove riserve di gas naturale, che dovrebbero rappresentare per l’UE una nuova fonte di approvvigionamento energetico più stabile. Occorre però garantire condizioni di sicurezza e migliorare i collegamenti marittimi, aerei, ecc. tra i paesi del Mediterraneo e il resto del mondo, con particolare attenzione per i trasporti marittimi commerciali, che costituiscono un’attività economica importante per la regione.

Quinto, uno sfruttamento ormai secolare della regione, l’intensa attività agricola, i recenti fenomeni di siccità ricorrente, la pesca eccessiva, ma anche l’alta densità del traffico marittimo hanno prodotto inquinamento, con conseguenze negative per la vita marina e le coste, nonché per l’attività turistica. La produzione agricola[12] diminuisce costantemente in termini di quantità e di qualità, le risorse del mare si sono gradualmente impoverite e si riscontra un calo nel livello delle catture.

Sesto, dal momento che una caratteristica comune a tutti i paesi del Mediterraneo è la grande importanza acquisita dall’industria turistica in quanto settore di occupazione e di sviluppo, la promozione della cooperazione a livello turistico tra i paesi della regione dovrà costituire un elemento basilare della strategia al fine di risolvere gravi problemi, in particolare la stagionalità di queste attività.

Settimo, si riscontrano un uso modesto delle tecnologie offerte da Internet, soprattutto sulla sponda meridionale del Mediterraneo, e una mancanza di iniziative di ricerca e di innovazione, settori questi indispensabili per l’economia moderna; anche i collegamenti tra i paesi del Mediterraneo restano molto limitati.

Va rilevato che le relazioni economiche, politiche e sociali tra i paesi del Nord Africa sono particolarmente arretrate, tanto che la cosiddetta cooperazione euromediterranea si limita nella sostanza a pochi paesi. Al tempo stesso, i programmi che l’UE ha realizzato in questa regione hanno riscosso un successo limitato a causa della mancanza di collaboratori locali capaci e della corruzione[13], ma anche di una errata valutazione e percezione degli usi, delle tradizioni e delle concezioni sociali locali. Il processo di Barcellona, avviato nel 1995, ha avuto esiti modesti, mentre il programma MEDA e l’Unione per il Mediterraneo non hanno finora ottenuto i risultati auspicati, non hanno cioè promosso adeguatamente la cooperazione dell’UE con i paesi del bacino del Mediterraneo.

La macrostrategia per il Mediterraneo (suddivisa in due strategie subregionali) deve inserirsi nel quadro della strategia Europa 2020, dei programmi esistenti e dei meccanismi di agevolazione finanziaria dell’UE[14], e ricorrere a iniziative europee come il programma Interact per la fornitura di assistenza tecnica e formazione[15]. Andrà però creata una nuova struttura per gestire e agevolare il funzionamento delle istituzioni. La strategia macroregionale dovrà far nascere nuovi approcci che costituiscano un vantaggio per i paesi coinvolti, con la prospettiva di misure pratiche e di politiche da poter applicare con successo.

La strategia per il Mediterraneo (orientale e occidentale) dovrà essere tracciata con l’ausilio di tutti gli strumenti esistenti e tener conto degli aspetti dell’approccio mediterraneo che riguardano le relazioni esterne. Dovrà essere incentrata su un coordinamento più efficace tra le azioni e le politiche della Commissione europea, da un lato, e degli Stati membri, delle regioni, degli enti locali e di altri organismi interessati, dall’altro, se si vuole che dia buoni risultati.

Al vertice di Parigi per il Mediterraneo del 2008, l’UE, riconoscendo il ruolo particolarmente significativo del Mediterraneo, ha deciso di migliorare la cooperazione nell’immediato creando un meccanismo permanente denominato Unione per il Mediterraneo[16]. A tale meccanismo, che è stato istituito a Barcellona e ha suscitato grandi aspettative, sono stati affidati progetti specifici in materia di inquinamento marino, sicurezza dei mari ed energia, nonché lo sviluppo di relazioni economiche tra tutti i partner euromediterranei. Purtroppo l’Unione per il Mediterraneo ha mostrato finora risultati particolarmente deludenti.

Dal momento che le macroregioni non presentano confini ben definiti, le questioni che esse sceglieranno di promuovere dovranno privilegiare le sfide riconosciute di comune accordo e i punti comuni che ne consentono la risoluzione, ed essere collegate anche con altre strategie macroregionali individuate dall’UE, mettendo in opera una combinazione ben definita di politiche e di azioni selezionate dai paesi partecipanti.

 

Misure necessarie per realizzare la nuova strategia

Nel contesto definito in precedenza, l’approccio della strategia macroregionale per il Mediterraneo dovrebbe comprendere più in particolare le misure che seguono.

Va creato un meccanismo appropriato di coordinamento-gestione per la realizzazione della strategia macroregionale che sia in grado di coordinare il gran numero di organismi europei e di enti locali coinvolti. Si propone di conseguenza di:affidare alla Commissione (e più precisamente alla DG REGIO, in collaborazione con il Servizio europeo per l’azione esterna) il coordinamento delle azioni della strategia macroregionale perché questa costituisca una politica ufficiale dell’UE;

creare due macrostrategie subregionali per il Mar Mediterraneo, una per il Mediterraneo orientale e l’altra per quello occidentale, a causa delle loro caratteristiche peculiari sul piano economico, sociale, geografico e culturale. Assieme alla strategia per l’Adriatico e lo Ionio, le due strategie subregionali copriranno l’intero bacino del Mediterraneo.

 

Si propone inoltre di prendere come modello di lavoro le strutture utilizzate nella strategia per l’Atlantico (DG MARE), vale a dire:

 

       Il Comitato delle Regioni esprime soddisfazione per  il  via  libera  Consiglio alla alla “Macro-regione  Adriatico  Ionica: ”    17/12/2012

La decisione del Consiglio di dare alla Commissione Europea il mandato di elaborare una proposta di strategia per la macro-regione Adriatico–Ionica è stata accolta con grande soddisfazione al Comitato delle Regioni che per anni si è impegnato a promuovere iniziative e occasioni di elaborazione istituzionale e strategica volti a dar vita a questa nuova aggregazione territoriale.

Abbiamo creduto fortemente nel potenziale della cooperazione tra le regioni dell’area Adriatico-Ionica e abbiamo fatto del Comitato delle Regioni uno snodo decisivo per coordinare e intensificare gli sforzi istituzionali volti a far nascere una nuova macro-regione sul modello di quanto avvenuto nell’area Baltica” ha sottolineato oggi Mercedes Bresso, Primo Vice Presidente del CdR. “Grazie all’impulso dei presidenti e degli amministratori locali delle regioni interessate ed a un’intensa interlocuzione con la Commissione Europea, col Consiglio e col Parlamento, la Macro-Regione Adriatico Ionica potrà essere operativa in tempi rapidi e competere per i fondi della fase 2014-2020, andandosi ad aggiungere alle omologhe già operative nell’area del Baltico e del Danubio”.Fiducioso anche il relatore del parere sulla macroregione Gian Mario Spacca, presidente della Regione Marche e tra i primi promotori dell’iniziativa: “L’elaborazione della strategia operativa porterà al lancio formale della Macroregione Adriatico Ionica e all’avvio della fase operativa di identificazione dei progetti e dei canali di finanziamento nel bilancio europeo 2014-20” ha detto Spacca, sottolineando che “la Commissione, nel corso del 2013, svilupperà insieme alle Regioni il Piano d’Azione che sarà approvato per la Macroregione Adriatico Ionica nel 2014, a metà strada, tra la Presidenza Greca e quella Italiana“. Secondo Spacca dal Consiglio è giunto oggi ” il riconoscimento autorevole del valore delle iniziative messe in campo dalla Regione Marche, insieme al Comitato delle Regioni e al Governo nazionale, per la realizzazione di questa strategia macroregionale”. E’ una scelta “che esprime la fiducia dell’Europa nel nostro progetto e la volontà di investire su un nuovo strumento capace di promuovere pace, sicurezza, sviluppo e cooperazione nel quadrante europeo Sud-Est“.

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Prime valutazioni delle MacroRegioni Europee Notizia, 11 07 2013.

L’Unione europea ha attivato da tempo un processo di cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi limitrofi della regione del Baltico e del Danubio, coinvolgendo più di 20 paesi UE e non UE.

La logica di questo tipo di cooperazione si fonda sull’idea che le sfide comuni a specifiche regioni possono essere affrontate e superate con successo solo mediante uno sforzo collettivo.

La strategia per la regione del Mar Baltico (EUSBSR), adottata nel 2009, raggruppa otto Stati membri (Svezia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia) che hanno unito le loro forze per affrontare sfide specifiche attinenti alla regione, in particolare la situazione ambientale del Mar Baltico. La strategia inoltre è aperta alla cooperazione con i paesi limitrofi, tra cui la Russia e la Norvegia.

La strategia dell’UE per la regione del Danubio (EUSDR) coinvolge nove Stati membri dell’UE (Germania, Austria, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Bulgaria, Romania e Croazia) e cinque paesi non UE (Serbia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Ucraina e Moldavia).

La prima settimana di Luglio la Commissione europea ha pubblicato la prima relazione di valutazione delle due strategie macroregionali, valutandole positivamente e sottolineando come queste abbiano incentivato la realizzazione di centinaia di nuovi progetti molto importanti per le regioni interessate. La relazione, inoltre, chiede ai governi un impegno politico per rendere le strategie prioritarie in tutti i settori di attività pertinenti, garantendone l’integrazione nei futuri programmi dei Fondi strutturali e di investimento europei.

 

Prime valutazioni Macroregione del Baltico

Gli otto paesi dell’UE che compongono la regione del Mar Baltico (Svezia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania e Polonia) devono affrontare numerose sfide comuni che si riflettono nel piano d’azione congiunto concordato per la strategia. Esso comprende una serie di settori prioritari per salvare il mare, collegare la regione e aumentare la prosperità – ciascuno accompagnato da progetti di punta concreti nonché obiettivi e indicatori chiaramente identificati. La strategia contribuisce a mobilitare tutti i pertinenti finanziamenti e politiche UE e coordinare le azioni dell’Unione europea, i paesi dell’UE, regioni, organizzazioni pan-baltiche, le istituzioni finanziarie e gli organismi non governativi per promuovere uno sviluppo più equilibrato della regione del Mar Baltico.
La Commissione pubblica relazioni periodiche sull’attuazione della strategia dell’UE per la regione del Mar Baltico. I risultati sinora ottenuti sono:
• Supporto per i nuovi progetti, tra cui la cooperazione tra agricoltori per ridurre l’eutrofizzazione ed una migliore pianificazione delle infrastrutture di trasporto;
• Maggiore coinvolgimento dei partner russi in settori come la tutela ambientale, la qualità dell’acqua e l’innovazione;
• Miglioramento della cooperazione tra le regioni e gli altri partner, tra cui il settore privato
Anche se la strategia non viene fornito con il finanziamento supplementare dell’UE, una notevole quantità di fondi è già disponibile per la regione attraverso la politica regionale dell’UE, gli altri programmi e strumenti finanziari europei, e di varie istituzioni finanziarie internazionali
 

Macroregione del Sud e del Mediterraneo

Da qualche giorno è iniziato un interessante dibattito sul Sud: ricette vecchie e nuove.

L’ipotesi più audace: il Governo nel pacchetto di riforme Costituzionali varerà le macroregioni, invogliato, si fa per dire, da alcuni Governatori.

Il Governo, stabilirà di accorpare le Regioni! (da 20  a 12  qualcuno ne propone solo tre). Non è una proposta credibile né utile, le Regioni non sono omogenee ed è difficile unirle! Non sarà facile trovare un’intesa.

Il Governo deciderà senza sentire i Cittadini!?

Si possono obbligare alcune Regioni a stare insieme!? Per decreto!? Aspettiamo la proposta del Governo!

Non credo si possa confondere la politica adottata dall’ Europa, volta a far programmare insieme Stati diversi, che operano nella stessa area, con una revisione dell’assetto Istituzionale!

Molto più interessante l’ipotesi avanzata di programmare, insieme, in vista della nascita, imminente, della macroregione Adriatico Ionica e dei risultati lusinghieri ottenuti dai primi anni di attività delle due macroregioni: Baltico e Danubio!

Il Presidente della Basilicata Pitella, infatti, non aderendo all’ipotesi Caldoro      ( Presidente della Regione Campania, che sollecita la macroregione del Sud, cioè di riunire tutte le Regioni del Sud ) ha invitato i Presidenti delle Regioni del Sud ad un incontro a Maratea!

Sono certo, sarà utile per aprire un confronto, un dialogo, individuare priorità, costruire progetti condivisi ed anche a studiare i modi per utilizzare le tante risorse messe a disposizione dall’Europa e non impiegate concretamente!

Sarebbe un grosso passo avanti trovare un’intesa e stabilire una seria collaborazione.

Non è sopportabile, infatti, constare che non sono utilizzate tutte le risorse disponibili o peggio, come avviene ancora oggi, si perdono ingenti somme!

E’ auspicabile che si possa esaminare le iniziative da assumere in vista del semestre a guida italiana dell’UE ed anche individuare e tracciare un virtuoso cammino comune.

L’Aiccre nel corso dei lavori della Direzione di qualche giorno fa ha auspicato la realizzazione delle Macroregioni del Mediterraneo facendo proprie le indicazioni e le proposte approvate dalla Commissione sviluppo del Parlamento Europeo e dal C.E.S.E. già nel 2012.

Una grande opportunità per il Sud!

Se il Governo proporrà di accorpare le Regione è giusto aprire un confronto per esaminare se esistono le condizioni minime per condividerla!  Difficile, sicuramente, accettare la proposta di Caldoro!

Praticabile ed auspicabile, invece, che alcune Regioni dell’area Adriatica trovino una intesa ed inizino a collaborare!

In questo contesto l’Aiccre ha rivolto un appello alle Istituzioni locali ed al CCRE di lavorare per realizzare quanto prima le due macroregioni del Mediterraneo ed, in attesa, esaminare la proposta di iniziare a costruire la Macroregione del Tirreno!

2 maggio 2014

Giuseppe Abbati

 

Finanziamenti Diretti della   Commissione   Europea    2014/20

La Commissione Europea gestisce direttamente dei fondi che possono essere chiesti dagli Enti pubblici, dalle piccole e medie imprese, dai giovani, dalle ong società civile, dai ricercatori e dagli agricoltori.

Ecco l’elenco:

 

Un aiuto a conoscerli e per poterli usare:

Asilo e Migrazione

Che cos’è?

Il programma “Asilo e Migrazione” sostituisce il vecchio programma “Solidarietà e Flussi Migratori”. Questo programma si concentra sulla gestione efficace dei flussi migratori nell’Unione, nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità con la politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e la politica comune dell’immigrazione.
Difatti, affronta tutti gli aspetti della migrazione, compresi l’asilo, la migrazione legale, l’integrazione e il permesso di soggiorno irregolare di cittadini extracomunitari.
Il programma “Asilo e Migrazione” ha una disponibilità finanziaria totale pari a 3.869 milioni di euro, così distribuiti:
• Indicativamente l’80% di questo importo è destinato ai Programmi Nazionali degli  Stati Membri;
• 637 milioni di euro, al contrario, li gestisce direttamente la Commissione per finanziare azioni dell’Unione, l’assistenza in caso di emergenza, la rete europea sulle migrazioni, l’assistenza tecnica e l’attuazione di specifici compiti operativi da parte delle agenzie dell’Unione.

Chi può partecipare?

Possono partecipare:
1. Cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano dello status definito dalla convenzione di Ginevra e sono autorizzati a risiedere come rifugiati in uno degli Stati membri;
2. Cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE;
3. Cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno fatto domanda per una delle forme di protezione previste alle lettere 1) e 2));
4. Cittadini di paesi terzi o apolidi che beneficiano di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
5. Cittadini di paesi terzi o apolidi da reinsediare o reinsediati in uno Stato membro;
6. Cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro o che sono in procinto di ottenere il permesso di soggiorno in uno Stato membro;
7. Cittadini di paesi terzi che si trovano nel territorio di un paese terzo, intendono emigrare nell’Unione e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza previste dal diritto nazionale, comprese quelle relative alla capacità di integrarsi nella società di uno Stato membro;
8. Cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro domanda di soggiorno o di residenza e/o di protezione internazionale in uno Stato membro e possono scegliere di avvalersi del rimpatrio volontario, purché tali persone non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;
9. Cittadini di paesi terzi che godono del diritto di soggiornare o risiedere o di una forma di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE o di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE in uno Stato membro e che scelgono di avvalersi del rimpatrio volontario, purché non abbiano acquistato una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio di quello Stato membro;
10. Cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.
11. I gruppi di riferimento comprendono i familiari delle persone di cui sopra, ove appropriato e nella misura in cui ricorrano le stesse condizioni.
Oltre ai 28 Stati Membri dell’Unione Europea, possono presentare domanda, i Paesi in via di adesione, nonché i Paesi dell’EFTA. In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a seconda della gara alla quale si intende partecipare.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?
Funding opportunities in the Home Affairs policy areas

Il Punto di Contatto Nazionale Italiano: Antenna Europea Cittadini
Via del Collegio Romano 27
IT – 00186 Roma
Tel.: +39/ 06 672 32675 +39/ 06 672 32675/2639
Fax:+ 39/ 06 67232459
Web: www.europacittadini.it
Email : antennadelcittadino@beniculturali.it
Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu

 

Dafne III

Lotta contro la violenza nei confronti dei bambini degli adolescenti e delle donne

Che cos’è?

Il programma Daphne III è una linea di finanziamento della Commissione Europea che sostiene attività mirate a prevenire e a combattere ogni forma di violenza (fisica, sessuale e psicologica) nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne sia nella sfera pubblica che in quella privata, e a proteggere le vittime e i gruppi a rischi per garantire un livello elevato di protezione della salute fisica e mentale, del benessere e della coesione sociale in tutto il territorio dell’Unione.

Il programma specifico “Daphne III” fa parte del programma generale “Diritti Fondamentali e Giustizia” che con i programmi “Solidarietà e Gestione dei Flussi Migratori” e “Sicurezza e Tutela delle Libertà” sostituisce i precedenti strumenti della Commissione nel settore della giustizia, libertà e sicurezza. Con un budget di 116,85 milioni di euro per il periodo 2007-2013 il programma si pone i seguenti obbiettivi principali:

  • assistere e incoraggiare le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni impegnate contro la violenza;
  • costituire reti multidisciplinari, al fine di rafforzare la cooperazione tra le ONG;
  • sviluppare e attuare azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici;
  • diffondere i risultati ottenuti nell’ambito dei due programmi Daphne precedenti;
  • assicurare lo scambio di informazioni e di buone pratiche, per esempio tramite visite studio e scambi di personale;
  • studiare i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che sulla società (costi sociali, economici e relativi all’assistenza sanitaria);
  • sviluppare programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e programmi d’intervento per gli autori delle violenze.

Il programma si rivolge a gruppi di destinatari come le famiglie, gli insegnanti, gli operatori sociali, la polizia, il personale medico e giudiziario oltre che alle organizzazioni non governative e alle autorità pubbliche.

Il programma finanzia ricerche, sondaggi e inchieste, raccolta e diffusione di dati, seminari, conferenze e riunioni di esperti, sviluppo e aggiornamento di siti web, ecc.; i progetti transnazionali di interesse comunitario che coinvolgono almeno due Stati membri; le ONG e ad altre organizzazioni che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale.

Chi può partecipare?

Possono presentare proposte organizzazioni e istituzioni pubbliche o private (autorità locali, dipartimenti universitari e centri di ricerca) attive nel settore della prevenzione e della lotta contro la violenza o del sostegno alle vittime.

Il programma è aperto alla partecipazione dei 27 Stati membri dell’Unione Europea e dei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) nonché, a talune condizioni, dei paesi candidati e dei paesi dei Balcani.

Come ci si candida?

Rispondendo all’invito a presentare proposta (call for proposals) e alle gare d’appalto (call for tenders) pubblicate sul sito dedicato alla specifica linea di finanziamento.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

> Dafne III – Sito della Commissione europea

 

Erasmus plus

Che cos’è?

“Erasmus plus”  è  un programma innovativo,  che riunisce sette programmi comunitari esistenti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù. In qualità di programma integrato, “Erasmus plus” fornisce maggiori opportunità di cooperazione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. Il programma “Erasmus plus” con  una disponibilità finanziaria totale di 14.7 miliardi di euro, si propone i seguenti obiettivi:

  • Primi due strand: Istruzione e formazione a tutti i livelli, in una prospettiva di apprendimento permanente. L’obiettivo è promuovere l’equità e l’inclusione sociale, facilitando l’accesso agli studenti con contesti svantaggiati e meno opportunità rispetto ai loro coetanei; migliorare le competenze e l’occupazione, nonché un rinnovamento dell’istruzione, della formazione e del lavoro giovanile, attraverso nuovi metodi di insegnamento e di apprendimento. Tutte le azioni mirano a sostenere partenariati transnazionali tra istruzione, formazione, per le istituzioni e le organizzazioni giovanili, in modo tale da favorire la cooperazione a livello europeo e colmare i vuoti che attanagliano i mondi dell’istruzione e del lavoro.
  • Terzo strand: “Gioventù in azione”: l’obiettivo è di offrire nuove opportunità per oltre 4 milioni di cittadini europei per studiare, formarsi e acquisire esperienza di lavoro e volontariato all’estero.
  •  Il quarto strand, la vera novità del programma riguarda lo sport: dove si prefigge di sostenere progetti di base e sfide transnazionali quali la lotta contro le partite truccate, il doping, la violenza e il razzismo.

Infine vi è lo strand trasversale, di natura internazionale, che mira a sostenere l’azione esterna dell’Unione, compresi i suoi obiettivi si sviluppo, mediante la cooperazione tra l’Unione e i suoi Paesi partner.

Chi può partecipare?

Qualsiasi organismo pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Per alcuni tipi di attività (Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento), il programma sostiene anche i gruppi di giovani che sono attivi nell’ambito dell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile.
Oltre ai 28 Stati Membri dell’Unione Europea, possono presentare domanda, i Paesi in via di adesione, nonché i Paesi dell’EFTA. Può, infine, presentare domanda la Confederazione Elvetica, in forza di un accordo bilaterale da concludere con tale paese e i Paesi interessati dalla politica europea di vicinato che hanno concluso accordi con l’Unione. In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a seconda della gara alla quale si intende partecipare.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Education, audiovisual and cultural executive Agency

Il Punto di Contatto Nazionale Italiano è
Antenna Europea Cittadini
Via del Collegio Romano 27
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Tel.: +39/ 06 672 32675 +39/ 06 672 32675/2639
Fax:+ 39/ 06 67232459
Web: www.europacittadini.it
Email : antennadelcittadino@beniculturali.it
Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA

 

Europa Creativa

Che cos’è?

“Europa creativa” è il nuovo programma quadro per il sostegno ai settori della cultura e dei media, nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Il suo obiettivo è di raggruppare gli attuali programmi Cultura, MEDIA e MEDIA Mundus in un quadro comune e istituire uno strumento del tutto nuovo inteso a migliorare l’accesso al credito.
Focalizzandosi specificatamente sulle esigenze dei settori culturali e creativi, il programma integra altri programmi dell’Unione europea (UE), quali il sostegno dei fondi strutturali agli investimenti nei settori culturali e creativi, il restauro del patrimonio, le infrastrutture e i servizi culturali, i fondi per la digitalizzazione del patrimonio culturale e gli strumenti nel campo dell’allargamento e delle relazioni esterne. Tali attività favoriscono una decisiva inclusione sociale. Pertanto, tale programma intende contribuire sia a una strutturazione e promozione del settore, sostenendo i settori prioritari per generare un reale ed incisivo impatto in tutta Europa, sia ad una promozione e scambio di idee a livello transnazionale.
Il programma “Europa Creativa” (2014-2020) ha una disponibilità finanziaria totale di 14.6 miliardi di euro (9% in più rispetto ai programmi precedenti) così distribuiti:

  1. Strand “Cultura”, a cui viene destinato il 31% dei fondi;
  2. Strand “Media”, a cui viene destinato il 56% dei fondi;
  3. Strand “trasversale”, a cui viene destinato il 13% dei fondi.

Il programma si propone i seguenti obiettivi:

  • Promuovere e favorire iniziative nel settore culturale, attraverso la formazione e creazione di figure artistiche e professionali nel campo artistico, culturale e creativo; favorendo e promuovendo la traduzione letteraria, la creazione di piattaforme, del contatto in rete e della cooperazione transnazionale.
  • Promuovere e sostenere iniziative nel settore audiovisivo, attraverso lo sviluppo di film, giochi e programmi televisivi europei; attraverso la distribuzione e diffusione di film, festival e reti di cinema europei;
  • Promuovere uno strand trasversale, che comprende un Fondo di Garanzia e favorisce la cooperazione politica transnazionale.

“Europa Creativa” si articola in due Strand o sottoprammi (Strand: “Cultura” per il settore culturale e Strand: “Media per il settore audiovisivo) e di uno Strand trasversale volto a valorizzare i risultati dei progetti selezionati e ad incrementare l’impatto e l’efficacia del Programma.

Chi può partecipare?

Possono partecipare le organizzazioni attive nei settori culturali e creativi, come definiti all’articolo 2 del regolamento n 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa ( 2014-2020). Reti che coprono settori e / o attività esclusivamente audiovisivi già coperti dal sottoprogramma MEDIA, non sono ammissibili al finanziamento nell’ambito del sottoprogramma CULTURA. Tuttavia, le reti costituite principalmente da settori non audiovisive che includono membri del settore audiovisivo sono ammissibili.
Oltre ai 28 Stati Membri dell’Unione Europea, possono presentare domanda, i Paesi in via di sviluppo nonché i Paesi dell’EFTA. Possono, in ultimo, presentare domanda:

  1. La Confederazione svizzera, sulla base di un accordo bilaterale da concludere con tale paese;
  2. Paesi interessati dalla politica europea di vicinato secondo le modalità definite con questi paesi.

In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a seconda della gara alla quale si intende partecipare.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Il sito web per trovare ulteriori informazioni è il seguente:
Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA

 

Europa per i cittadini

Che cos’è?

Il programma “Europa per i cittadini” contribuisce a promuovere la comprensione tra l’Unione Europea e i  suoi cittadini, cerca di approfondire la consapevolezza di ciò che significa essere un Europeo, e aiuta a sviluppare un senso di identità europea.
Il programma “Europa per i cittadini” (2014-2020), con  una disponibilità finanziaria totale di 185.5 milioni di euro , si propone i seguenti obiettivi:

  • Contribuire alla comprensione dei cittadini dell’Unione Europea, alla sua storia e diversità;
  • Promuovere la cittadinanza europea e  migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello europeo;
  • Stimolare il dibattito, la riflessione e il networking relativo alla memoria, la storia dell’Unione, l’identità e lo scopo per cui è stata creata;
  • Incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell’Unione Europea, sviluppando la consapevolezza dei cittadini sulle strategie politiche e i processi decisionali dell’Unione Europea, in modo tale da promuovere le opportunità di impegno sociale e il volontariato a livello europeo.

Il Programma si articola in due Strand (“Memoria Europea Attiva”, “Impegno democratico e partecipazione civica”) e di uno Strand trasversale (“Azione orizzontale di valorizzazione”) volto a valorizzare i risultati dei progetti selezionati e ad incrementare l’impatto e l’efficacia del Programma.

Chi può partecipare?

Possono partecipare gli organismi non governativi (ONG) e le organizzazioni della società civile. Le autorità locali, di riflessione, i sindacati, le federazioni, gli Istituti Scolastici, le reti di volontariato e le organizzazioni attive nel campo del volontariato. Possono, inoltre, parteciparvi gli organismi sportivi, i Comuni e i comitati di gemellaggio tra città (specifiche per l’azione 1), le Associazioni dei Sopravvissuti, le Associazioni delle famiglie delle vittime, i  memoriali,  i musei (specifiche per l’azione 4).
Oltre ai 28 Stati Membri dell’Unione Europea, possono presentare domanda , i paesi in via di adesione nonché i paesi dell’EFTA.
In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a seconda della gara alla quale si intende partecipare.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Il Punto di Contatto Nazionale Italiano è:
Antenna Europea Cittadini
Via del Collegio Romano 27
IT – 00186 Roma
Tel.: +39/ 06 672 32675 +39/ 06 672 32675/2639
Fax:+ 39/ 06 67232459
Web: www.europacittadini.it
Email : antennadelcittadino@beniculturali.it

Agenzia Esecutiva per l’Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura (EACEA)

 

Fondo Asilo e Migrazione (Asylum and Migration Fund)

Che cos’è?

Il Fondo è stato concepito per migliorare la gestione dei flussi migratori nell’Unione nell’ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità con la politica comune in materia di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune di immigrazione. Con un budget complessivo di € 3.137,42 milioni, il programma  mira specificatamente a :

  • rafforzare e sviluppare il Sistema Europeo Comune di Asilo, compresa la sua dimensione esterna;
  • supportare la migrazione legale nell’Unione in linea con le esigenze economiche e sociali degli Stati membri e promuovere l’effettiva integrazione dei cittadini di Paesi terzi, compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale;
  • migliorare strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, con accento sulla sostenibilità del rimpatrio e riammissione effettiva nei Paesi di origine;
  • migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, in particolare quelli più esposti ai flussi migratori e di asilo.

Il Fondo finanzia azioni mirate rivolte a cittadini di Paesi terzi o ad apolidi, inclusi i loro familiari, che:

  • sono rifugiati o richiedenti asilo;
  • sono beneficiari di protezione sussidiaria o hanno presentato domanda per questa forma di protezione ;godono della protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE;
  • sono reinsediati in uno Stato membro, sono legalmente residenti in uno Stato membro o sono in corso di acquisizione di residenza legale in uno Stato membro;
  • sono nel territorio di un Paese terzo e intendono migrare verso l’UE, rispettando le misure e/o condizioni di pre-partenza specifiche;
  • godono del diritto di soggiorno in uno Stato membro ai sensi della direttiva 2004/83/CE o della direttiva 2001/55/CE, e hanno scelto di utilizzare il rimpatrio volontario;
  • non soddisfanno più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato membro.

Chi può partecipare?

Possono partecipare al programma e richiedere finanziamenti le organizzazioni internazionali, gli enti e le istituzioni pubbliche, le organizzazioni internazionali e regionali, gli organismi non governativi dei paesi membri dell’Unione europea.

Come ci si candida?

La Commissione Europea invita i a partecipare tramite call for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite ‘call for tenders’ (bandi di gara per lavori, servizi e forniture).

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Affari Interni

Call for tender e call for proposal

 

Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Che cos’è?

La politica di sviluppo rurale è uno dei punti di forza, nonché secondo pilastro della politica agricola comune (PAC). Questa riforma mira a rendere il settore agricolo e forestale più competitivo, a rafforzare i legami tra l’attività primaria e l’ambiente, migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, promuovere la cooperazione, l’innovazione e la diversificazione dell’economia nelle comunità rurali. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, il secondo pilastro della PAC dovrà concentrarsi su sei priorità relative a:

  • trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali;
  • miglioramento della redditività agricola, competitività di tutti i tipi di agricoltura in tutte le regioni, la promozione delle tecnologie agricole innovative e la gestione sostenibile delle foreste;
  • l’organizzazione della catena alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi in agricoltura;
  • preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi che sono legati al settore agricolo e forestale;
  • la promozione dell’efficienza delle risorse e del passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio nei settori agricoli, alimentari e forestali;
  • promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) è stato assegnato un totale di 85 miliardi di euro. Il FEASR intende contribuire alla strategia “Europa 2020” promuovendo lo sviluppo rurale sostenibile in tutta l’UE e integrandosi con gli altri strumenti della PAC, della politica di coesione e della politica comune per la pesca.
Nel nuovo periodo di programmazione, gli Stati membri dovranno spendere almeno il 30% dei fondi di sviluppo rurale che ricevono dal bilancio comunitario per specifiche misure relative all’agricoltura biologica, zone soggette a vincoli naturali, gestione del territorio e la lotta contro il cambiamento climatico. Per raggiungere gli obiettivi nelle sei aree prioritarie, gli Stati membri sono tenuti a definire programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale che tengono conto delle priorità stabilite a livello europeo.

Come ci si candida?

Ogni Stato membro elabora un piano strategico nazionale conformemente agli orientamenti strategici che sono stati adottati dalla Comunità. Ogni Stato membro trasmette in seguito il proprio piano strategico nazionale alla Commissione prima di presentare i propri programmi di sviluppo rurale. Il piano strategico nazionale copre il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, e comprende:

  • una valutazione della situazione economica, sociale e ambientale, e delle possibilità di sviluppo;
  • la strategia adottata per l’azione congiunta della Comunità e dello Stato membro, conformemente agli orientamenti strategici della Comunità;
  • le priorità tematiche e territoriali;
  • un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati ad attuare il piano strategico nazionale e la ripartizione delle risorse del FEASR tra i vari programmi;
  • i mezzi volti ad assicurare il coordinamento con gli altri strumenti della politica agricola comune, il FESR, il FSE, il FC, il Fondo europeo per la pesca e la Banca europea per gli investimenti;
  • eventualmente, l’importo della dotazione finanziaria destinata al raggiungimento dell’obiettivo «convergenza»;
  • la descrizione delle modalità di attuazione della rete rurale nazionale che raggruppa le organizzazioni e le amministrazioni operanti nel settore dello sviluppo rurale e l’importo destinato alla sua attuazione.
    I piani strategici nazionali sono attuati mediante programmi di sviluppo rurale.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Agriculture and rural development

 

Fondo per i sistemi informatici

Che cos’è?

Il fondo per i sistemi informatici rientra nella linea di finanziamento “Sicurezza e cittadinanza” che include attività nell’ambito della giustizia e affari interni, protezione delle frontiere, immigrazione e asilo, sanità pubblica, protezione dei consumatori, la cultura, la gioventù, l’informazione e il dialogo con i cittadini.
Per quanto riguarda la gestione delle frontiere per garantire la sicurezza dei cittadini e viaggiatori nel territorio europeo, le autorità degli Stati UE devono cooperare. Un certo numero di sistemi informatici per la condivisione delle informazioni sono perciò previsti per questa collaborazione: il “Sistema d’informazione dei visti (VIS)” che consente Stati parte dell’accordo di Schengen di scambiare dati relativi ai visti; e il “Sistema d’informazione Schengen (SIS)”che consente invece agli Stati Schengen di scambiare dati su presunti criminali, su persone che non possono avere il diritto di entrare o rimanere nell’ UE, sulle persone scomparse e sulle proprietà rubate, sottratte o smarrite. Il Fondo di supporto allo sviluppo dei sistemi informatici, con un budget totale di 138,66 milioni di €, ha come scopo quello di contribuire alla ricerca di soluzioni a lungo termine per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nel settore degli affari interni e nelle aree essenziali per l’attuazione delle politiche di asilo, migrazione e gestione delle frontiere dell’UE.

Come ci si candida?

Rispondendo all’invito a presentare proposta (call for proposals) e alle gare d’appalto (call for tenders) pubblicate sul sito dedicato alla specifica linea di finanziamento

Dove posso trovare ulteriori informazioni? 

DG Affari Interni, DG DEVCO Inizio modulo

 

Strumento di assistenza ai paesi in preadesione (IPA)

Che cos’è?

Lo strumento di assistenza ai Paesi in preadesione (IPA) è il mezzo con cui l’UE sostiene sostenere i paesi candidati e i potenziali candidati nell’attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per avvicinare i Paesi ai valori dell’Unione e allinearli progressivamente alle norme, alle politiche e alle pratiche dell’Unione in vista dell’appartenenza alla stessa.  Il sostegno fornito è di tipo finanziario e tecnico e servono sostanzialmente al potenziamento delle capacità dei paesi interessati durante tutto il processo di adesione, con conseguenti e progressivi sviluppi positivi per tutta la regione coinvolta. IPA II si baserà sui risultati già ottenuti con IPA I e dedicherà un ammontare di risorse pari a 11.700.000.000 € per tutto il periodo 2014-2020. La novità più importante di IPA II è il suo approccio strategico. Saranno i “documenti di strategia nazionale” (Country Strategy Papers) realizzati per ciascun beneficiario, e validi per tutto il periodo di programmazione, a promuovere un maggiore coinvolgimento dei beneficiari stessi attraverso l’integrazione dei contenuti  di questi ultimi nelle proprie agende di riforma e di sviluppo. Un “documento di strategia multi-Paese”, inoltre, affronterà priorità comuni per la cooperazione regionale e la cooperazione territoriale. IPA II sostiene riforme nell’ambito di settori strettamente legati alla strategia di allargamento: il rafforzamento della democrazia e della governance, la promozione dello stato di diritto, della crescita e della competitività. Nello specifico i settori di intervento di IPA II sono:

  • il sostegno alle riforme politiche;
  • lo sviluppo economico, dei trasporti, energetico e ambientale;
  • lo sviluppo sociale, delle risorse umane e la promozione dell’inclusione;
  • lo sviluppo agricolo e rurale

Chi può partecipare?

Possono partecipare al programma e richiedere finanziamenti le organizzazioni internazionali, gli enti e le istituzioni pubbliche, le organizzazioni internazionali e regionali, gli organismi non governativi dei paesi membri dell’Unione europea. I paesi beneficiari sono: Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia.

Come ci si candida?

La Commissione Europea invita i a partecipare tramite call for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite ‘call for tenders’ (bandi di gara per lavori, servizi e forniture). Per essere sempre aggiornati sui bandi di gara europei si può consultare il sito web dell’Ufficio di Cooperazione della Commissione Europea, dove è a disposizione un motore di ricerca dedicato esclusivamente a tali informazioni. I bandi sono divisi tra le diverse aree geografiche in cui opera l’UE ma anche tra programmi e settori d’azione.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Allargamento,  Call for tender and call for proposal: EuroAid

 

Fondo per la sicurezza interna

 (ex programma sicurezza e libertà)

Che cos’è?

Il “Fondo per la sicurezza interna” sostiene l’implementazione della strategia europea per la sicurezza interna e la cooperazione giudiziaria, compresa la gestione delle frontiere esterne dell’Unione. Questo programma sostiene inoltre lo sviluppo di nuovi sistemi informatici, come il futuro sistema di ingresso / uscita e il programma “Viaggiatori Registrati”. Per l’implementazione di questo strumento di finanziamento la Commissione ha optato, ove possibile, per la gestione condivisa e non diretta al fine di eliminare inutili oneri burocratici. La gestione diretta sarà mantenuta solamente per progetti transnazionali specifici o particolarmente innovativi, nonché per sostenere attori non statali e per promuovere la proliferazione di eventi e studi. Per i fondi in gestione concorrente, la Commissione propone di passare dal sistema di programmazione annuale, ad un sistema di programmazione pluriennale basato sui risultati.
L’obiettivo generale dello strumento è quello di contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione europea.
Gli obiettivi specifici sono:

  • sostenere una politica comune dei visti per facilitare i viaggi legali, assicurare la parità di trattamento dei cittadini di Paesi terzi e contrastare l’immigrazione irregolare;
  • supportare la gestione delle frontiere per assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione delle frontiere esterne e, dall’altro, facilitare l’attraversamento delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen.

Chi può partecipare?

Possono accedere gli enti pubblici e privati, le autorità regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, le organizzazioni non governative e gli organismi internazionali competenti che partecipano in qualità di partners e che hanno personalità giuridica e sede in un uno degli Stati membri dell’UE. Le organizzazioni a scopo di lucro hanno accesso alle sovvenzioni soltanto se operano in associazione con organi statali o con organismi senza scopo di lucro.

Come ci si candida?

La Commissione Europea invita i possibili interessati a partecipare tramite calls for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite call for tenders (bandi di gara per lavori, servizi e forniture). La via più rapida e sicura per essere sempre aggiornati sui bandi di gara europei è rappresentata dal sito web della DG Giustizia e Affari Interni.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

http: DG Affari interni, Call for tender e call for proposal

 

Fondo sicurezza interna (componente Polizia)

Che cos’è?

Il Fondo Sicurezza Interna è un quadro finanziario completo composto da due atti distinti, che istituiscono le diverse componenti del Fondo e ne stabiliscono gli obiettivi, le azioni ammissibili e le dotazioni:

  • il primo Regolamento istituisce la componente per la cooperazione tra le forze di polizia, la prevenzione, la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi;
  • il secondo Regolamento regola la gestione delle frontiere e la politica comune dei visti.

Nel quadro globale del Fondo Sicurezza interna, il primo Regolamento fornisce sostegno finanziario alla cooperazione di polizia, allo scambio e accesso alle informazioni, alla prevenzione della criminalità e alla lotta alla criminalità transfrontaliera, nonché alle gravi forme di criminalità organizzata, incluso il terrorismo, alla tutela delle persone e delle infrastrutture critiche contro gli incidenti legati alla mancanza di sicurezza e alla gestione efficace dei rischi e delle emergenze relative alla sicurezza, tenendo conto delle politiche comuni dell’Unione (strategie, programmi e piani d’azione), la legislazione, la cooperazione pratica e le valutazioni delle minacce e dei rischi.

Chi può partecipare?

Possono accedere gli enti pubblici e privati, le autorità regionali e nazionali, le parti sociali, le università, gli uffici statistici, le organizzazioni non governative e gli organismi internazionali competenti che partecipano in qualità di partners e che hanno personalità giuridica e sede in un uno degli Stati membri dell’UE.

Come ci si candida?

La Commissione Europea invita i possibili interessati a partecipare tramite calls for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite call for tenders (bandi di gara per lavori, servizi e forniture).

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Affari interni,  Call for tender e call for proposal

Hercules III

Che cos’è?

Il Programma Hercules III è volto a sostenere azioni per contrastare la frode, alla corruzione  e ad ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. Il programma favorisce una maggiore cooperazione transnazionale e offre una formazione congiunta  specializzata al personale delle amministrazioni regionali, nazionali e ad altri soggetti  interessati.

Chi può partecipare?

Possono partecipare gli Stati membri, gli Stati in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, i paesi partner della Politica europea di vicinato, i paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE),   i rappresentanti dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e associazione per i paesi dell’Europa sudorientale, della Federazione russa, nonché di alcuni paesi con i quali l’Unione ha concluso un accordo di reciproca assistenza in materia di frodi, e rappresentanti di organizzazioni internazionali e altre organizzazioni pertinenti.  I possibili partner possono essere sia le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro o di un paese terzo sia gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro o in un paese terzo che promuovano il rafforzamento dell’iniziativa a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari del l’Unione.

Come si usa?

Il programma finanzia in particolare assistenza tecnica alle autorità nazionali per:

  • fornire conoscenze specifiche, nonché materiale specialistico e tecnicamente avanzato e strumenti informatici efficaci che agevolino la cooperazione transnazionale e la cooperazione con la Commissione;
  • garantire il sostegno necessario e agevolare le indagini, in particolare tramite l’istituzione di gruppi d’indagine congiunti e di operazioni transnazionali;
  • promuovere gli scambi di personale nell’ambito di progetti specifici, soprattutto nel campo della lotta al contrabbando e alla contraffazione di sigarette;
  • fornire un supporto tecnico e operativo alle autorità degli Stati membri preposte all’applicazione della legge nella lotta contro le attività transfrontaliere illegali e la frode lesive degli interessi finanziari dell’Unione, ivi compreso in particolare il sostegno alle autorità doganali;
  • rafforzare la capacità informatica in tutti gli Stati membri e i paesi terzi, sviluppando e mettendo a disposizione banche dati e strumenti informatici specifici che agevolino l’accesso ai dati e la loro analisi;
  • intensificare lo scambio di dati, sviluppando e mettendo a disposizione gli strumenti informatici per le indagini e sorvegliando le attività di intelligence;
  • organizzazione di formazione specializzata e di seminari di formazione sull’analisi dei rischi e di conferenze.

Come ci si candida?

Rispondendo agli inviti a presentare proposte con scadenze specifiche (Call for Proposals) o mediante gare d’appalto (Call for Tender) pubblicate al seguente indirizzo:

Call for tender e call for proposal

Dove posso trovare ulterori informazioni?

OLAF- Ufficio europeo per la lotta antifrode

 

Life Plus: azione per l’ambiente

  e il clima

Che cos’è?

Il programma “LIFE: azione per l’ambiente e per il clima” (2014-2020) sostituisce il precedente Programma LIFE+ (2007-2013) ed ha un ruolo significativo nell’attuazione dei principali interventi legislativi dell’Unione europea in campo ambientale, quali le direttive “habitat” e “uccelli” e la direttiva quadro in materia di acque. Tra le principali caratteristiche del nuovo programma “LIFE” si possono citare:

  1. la creazione di un nuovo sottoprogramma per l’azione in campo climatico;
  2. una definizione più chiara delle priorità in relazione ai programmi pluriennali adottati in consultazione con gli Stati membri;
  3. nuove possibilità di attuare i programmi su più larga scala mediante “progetti integrati” che aiutino a mobilitare ulteriori fondi a livello europeo, nazionale o privato per conseguire obiettivi in materia di ambiente o clima.

Pertanto, il nuovo Programma “LIFE+” (2014-2020) si articola in due sottoprogrammi, ciascuno con i propri obiettivi specifici:

  1. Sottoprogramma per l’Ambiente che prevede tre settori di attività prioritaria:
    • Ambiente ed uso efficiente delle risorse;
    • Natura e Biodiversità;
    • Governance e informazione in materia ambientale.
  2. Sottoprogramma azione per il clima che prevede tre settori di attività prioritaria:
    • Mitigazione dei cambiamenti climatici;
    • Adattamento ai cambiamenti climatici;
    • Governance e informazione in materia di clima

Il nuovo Programma “Life” (2014-2020) ha una disponibilità finanziaria totale di 3,2 miliardi di euro, di cui:

  1. Sottoprogramma per l’Ambiente, a cui vengono destinati 2,592 miliardi di euro;
  2. Sottoprogramma per l’Azione climatica, a cui vengono destinati 864 milioni di euro.

Chi può partecipare?

Possono partecipare tutti gli enti pubblici e privati, comprese le imprese, che operano nel settore dell’ambiente. Oltre ai 28 Stati Membri possono presentare domanda i Paesi EFTA membri del SEE, i Paesi candidati (effettivi e potenziali), i paesi ai quali si applica la Politica Europea di Vicinato, nonché i Paesi divenuti membri dell’Agenzia Europea per l’Ambiente. In ogni call for proposals ed in ogni call for tenders vengono specificati i criteri di eleggibilità specifici per la gara alla quale si intende partecipare.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

I siti web per trovare ulteriori informazioni sono i seguenti:

DG Enviroment,  Sito LIFE+ Ministero Ambiente

 

Meccanismo di protezione civile dell’Unione e aiuti umanitari (Civil Protection Financial Instrument + Emergency Response Centre)

Che cos’è?

Gli aiuti umanitari e l’assistenza alla protezione civile sono la prima risposta dell’Unione Europea alle crisi e alle catastrofi. Con un budget di circa 144 milioni di euro, il meccanismo mira a sostenere, coordinare e integrare le  azioni degli Stati membri civile per migliorare l’efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione ,  di risposta  degli Stati membri di fronte a gravi catastrofi e facilitare rapidi ed efficienti interventi di emergenza in caso di grandi catastrofi per ridurre al minimo le perdite umane e materiali.

Chi può partecipare?

Possono presentare domanda di finanziamento tutti gli Stati membri, i paesi dell’EFTA, i paesi in via di adesione, paesi candidati e paesi potenziali candidati. Le misure di prevenzione e preparazione si applicano per tutti i tipi di catastrofi che accadano all’interno dell’Unione e nei paesi terzi, quali:

  • Paesi EFTA che sono membri dello Spazio Economico Europeo (SEE);
  • Paesi in via di adesione, paesi candidati e paesi potenziali candidati in conformità con i principi generali e le condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione, così come stabilito nei rispettivi accordi-quadro,nelle decisioni del Consiglio di Associazione, o in accordi simili.

Le sovvenzioni concesse ai sensi della presente decisione possono essere concesse a persone  giuridiche, siano esse soggette al diritto pubblico o privato.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Aiuti umanitari e protezione civile

 

Meccanismo per collegare l’Europa

Che cos’è?

Il Programma “Meccanismo per collegare l’Europa” sostituisce i precedenti programmi “TEN-T; TEN-E, Marco Polo II” , rendendo possibili la preparazione e la realizzazione di progetti di interesse comune nel quadro delle reti transeuropee (TEN), delle politiche nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Difatti, il suo scopo è contribuire alla costruzione di nuove infrastrutture o al miglioramento di quelle esistenti nel campo dei trasporti, dell’energia e delle telecomunicazioni. Tale programma è suddiviso in tre strand tematici o aree tematiche, i cui obiettivi specifici variano da strand a strand:

  1. Strand1: Trasporti:
    • Eliminare le strozzature, accrescere l’interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e migliorare le tratte transfrontaliere;
    • Garantire nel lungo periodo sistemi di trasporto sostenibili ed efficienti per consentire la decarbonizzazione dei mezzi di trasporto;
    • Accrescere l’integrazione, l’interconnessione e l’interoperabilità dei servizi di trasporto migliorando nel contempo l’accessibilità alle infrastrutture di trasporto;
  2. Strand 2: Energia:
    • Accrescere la competitività promuovendo l’ulteriore integrazione del mercato interno dell’energia e l’interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas;
    • Migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione;
    • Utilizzo di energie rinnovabili e sviluppo di reti energetiche intelligenti
  3. Strand 3: Telecomunicazioni:
    • Reti a banda larga veloci e ultraveloci;
    • Servizi digitali panaeuropei.

Il Programma “Meccanismo per collegare l’Europa” ha una disponibilità finanziaria totale di33.242,259 miliardi di euro, che vengono così distribuiti:

  • Trasporti: 26.250 miliardi di euro.
  • Telecomunicazioni: a cui vengono destinati 1,141 miliardi di euro;
  • Energia: a cui vengono destinati 5,850 miliardi di euro;

Chi può partecipare?

Possono partecipare tutti i soggetti pubblici o privati, incluse le imprese. Inoltre, possono partecipare organizzazioni internazionali, imprese comuni o imprese o enti stabiliti in Stati membri pubblici o privati. Infine, possono presentare domanda i 28 Stati Membri. In ogni call for proposals   ed ogni call for tenders vengono specificati i criteri di eleggibilità della gara alla quale si intende partecipare.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?
I siti web per trovare ulteriori informazioni sono i seguenti:
Trans European Transport Network Executive Agency (TENTEA)
Sito ufficiale DG EnergiaSito ufficiale DG Trasporti,
Sito Governo ItalianoAgenzia esecutiva Ten-T

 

MEDIA Mundus

Produzioni audiovisive

Che cos’è?

Media Mundus è una linea di finanziamento della Commissione Europea destinata a rafforzare le relazioni culturali e commerciali tra l’industria cinematografica europea e i registi dei paesi terzi e ad accrescere la competitività dell’industria audiovisiva europea. Il programma mira ad aiutare i professionisti europei ed extraeuropei dell’audiovisivo a interagire per migliorare la competitività reciproca sfruttando più efficacemente il potenziale di sviluppo di progetti comuni, come la messa a punto, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive.

Forte del crescente interesse internazionale e delle opportunità che offre la cooperazione mondiale nel settore dell’audiovisivo il nuovo programma MEDIA Mundus 2011-2013 concederà finanziamenti per 15 milioni di euro per i progetti presentati da professionisti del settore audiovisivo provenienti dall’Unione Europea e dai paesi terzi. Gli obiettivi sono i seguenti:

  • rafforzare lo scambio di informazioni tra professionisti, in particolare attraverso attività di formazione e borse di studio, così da permettere ai professionisti europei dell’audiovisivo di fare rete con i professionisti dei paesi terzi. Questo migliorerà l’accesso ai mercati stranieri e si instaureranno rapporti di fiducia e legami commerciali a lungo termine;
  • migliorare la competitività e la distribuzione di opere audiovisive in tutto il mondo agevolando le coproduzioni internazionali;
  • migliorare la circolazione e la diffusione di opere audiovisive in tutto il mondo e accrescere la domanda del pubblico, soprattutto dei giovani, di contenuti audiovisivi che rispecchiano le diverse culture.

Tali obiettivi verranno realizzati attraverso le seguenti azioni:

Sostegno alla formazione: azione destinata a migliorare le competenze e le capacità dei professionisti europei e dei paesi terzi, sostiene l’inclusione degli studenti/dei professionisti e degli insegnanti dei paesi terzi in sistemi di formazione iniziale o permanente nell’ambito del programma MEDIA 2007 e la creazione di un sistema di formazione permanente specifico per MEDIA Mundus,

Sostegno per l’accesso al mercato: azione destinata a sostenere progetti volti a promuovere l’accesso ai mercati internazionali per le opere audiovisive. I progetti riguardano le fasi di sviluppo e/o pre-produzione (ad esempio i mercati internazionali della coproduzione) e le attività a valle (manifestazioni promozionali per la vendita delle opere sui mercati internazionali).

Sostegno alla distribuzione e alla circolazione: azione destinata ad incentivare la distribuzione, la promozione, lo screening e la diffusione delle 2 opere europee sui mercati dei paesi terzi e delle opere audiovisive dei paesi terzi in Europa in condizioni ottimali.

Attività trasversali: azione destinata a sostenere progetti trasversali, ovvero riguardanti diverse priorità nell’ambito del programma, ad esempio formazioni seguite da manifestazioni per la ricerca di partner (pitching) nell’ambito degli incontri di coproduzione.

Chi può partecipare?

Possono partecipare al progrmma i professionisti europei e dei paesi terzi. Ogni progetto deve essere guidato ed attuato da un gruppo che rispetti tre criteri:

  • il gruppo deve essere composto da almeno tre partner (compreso il coordinatore). Possono essere ammessi progetti con due soli partner ove sia garantita la necessaria creazione di una rete. La creazione di una rete è garantita se il coordinatore del progetto è una rete europea di professionisti/società del settore audiovisivo che comprende più di dieci Stati membri dell’Unione;
  • il coordinatore del gruppo deve avere sede in uno Stato membro dell’Unione Europea oppure in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia;
  • i gruppo deve comprendere almeno un cobeneficiario collegato al settore audiovisivo avente sede in un paese terzo diverso dalla Croazia e dalla Svizzera

Come ci si candida?

Si risponde a un invito a presentare (call for proposals) la proposta entro il termine di scadenza. La Guida per i partecipanti vi guiderà attraverso la procedura e vi indicherà altri documenti utili. Potete trovare le call for proposals e la guida sul sito della Commissione Europea.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

>MEDIA Mundus – Sito della Commissione Europea

 

Programma Consumatori

Che cos’è?

Il Nuovo Programma “Consumatori” (2014-2020) sostituisce il precedente Programma “Tutela dei Consumatori” e contribuisce a creare un’immagine nuova dell’Europa, intesa come uno spazio efficiente e efficace riservato a cittadini sani, attivi, informati ed emancipati in grado di contribuire alla crescita economica dell’Unione. L’obiettivo del programma è quello di porre la figura dei consumatori al centro del mercato interno e di conferire loro i poteri per poter partecipare attivamente al mercato e far sì che esso funzioni a loro vantaggio. Difatti tale programma si propone di tutelare i consumatori nell’ambito della salute, della sicurezza, degli interessi economici, nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e ad organizzarsi per salvaguardare i loro interessi. Il programma integra, appoggia e controlla le politiche degli Stati Membri. Esso si prefigge tali obiettivi specifici:

  1. promuovere la sicurezza dei prodotti attraverso efficaci misure di sorveglianza del mercato;
  2. migliorare l’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione dei consumatori sui loro diritti;
  3. consolidare i diritti dei consumatori e dando impulso a sistemi efficaci di riparazione, in particolare mediante meccanismi alternativi di soluzione delle controversie;
  4. rafforzare l’attuazione dei diritti nella dimensione transfrontaliera.
    Il Programma “Consumatori” (2014-2020) ha una disponibilità finanziaria totale pari a 197 milioni di euro.

Chi può partecipare?

Possono partecipare le organizzazioni di consumatori europee che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Non governative, senza scopo di lucro, indipendenti da interessi industriali, commerciali, e di business o di altri interessi in conflitto, che hanno come obiettivi primari sia l’attività di promozione e tutela della salute, sia la sicurezza economica e giuridica nell’ambito degli interessi dei consumatori dell’Unione;
  • che hanno il compito di rappresentare gli interessi dei consumatori a livello dell’Unione;
  • organizzazioni rappresentative in almeno la metà degli Stati Membri, in conformità alle norme o prassi nazionali, dei consumatori, e che sono attivi a livello regionale o nazionale. Oltre ai 28 Stati Membri possono presentare domanda i Paesi delle associazioni europee di libero scambio che partecipano allo Spazio Economico Europeo, in conformità con le condizioni stabilite dall’accordo sullo Spazio economico europeo.

Possono, inoltre, presentare domanda i paesi terzi, in particolare quelli in via di adesione e candidati, nonché potenziali candidati e dei paesi ai quali si applica la politica europea di vicinato, in conformità ai principi generali e alle condizioni di partecipazione ai programmi dell’Unione stabiliti nel rispettivo quadro. In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a seconda della gara alla quale si intende partecipare

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Agenzia Esecutiva per la Salute e i Consumatori

Programma dell’Unione Europea per l’occupazione e l’innovazione sociale

Che cos’è?

Il programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione sociale mira ad aumentare la coerenza dell’azione dell’UE in materia di occupazione e aree sociali. Dopo la crisi del 2008 i cittadini europei devono affrontare molte sfide: l’elevata disoccupazione, la frammentazione del mercato del lavoro e l’esclusione sociale. Per affrontare queste sfide, l’Unione europea (UE) deve fornire una risposta coordinata.
Con un budget di € 919,47 milioni, il programma sosterrà le attività analisi, l’apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, così come il supporto agli attori principali.
Questo programma si sostanzia in tre parti:

  • Progress
  • EURES
  • Microfinanza e imprenditorialità sociale

La sezione” Progress” ha i seguenti obiettivi:

  • produrre analisi comparative per verificare l’adeguatezza delle condizioni di lavoro dell’Unione europea con le esigenze degli Stati membri;
  • promuovere lo scambio di informazioni tra Stati membri in materia di politica sociale e occupazione;
  • aiutare finanziariamente i responsabili delle politiche di aiuto finanziario per testare le riforme della politica sociale e del mercato del lavoro;
  • fornire l’assistenza finanziaria alle organizzazioni l’UE e agli Stati membri impegnati a sviluppare, promuovere e sostenere l’attuazione della politica sociale e dell’occupazione.

La componente “EURES”, invece, avrà come obiettivi:

  • garantire la trasparenza delle offerte di lavoro e delle applicazioni;
  • attuare de servizi di reclutamento e collocamento dei lavoratori basati sulla compensazione delle offerte e domande di lavoro in tutta l’UE.

La sezione “Microfinanza e imprenditoria sociale”, infine, è destinata a facilitare l’accesso al microcredito per le persone in difficoltà (coloro che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo) e le micro-imprese. Essa mira, inoltre, a rafforzare la capacità delle istituzioni di microfinanza nel sostenere lo sviluppo delle imprese sociali.

Come ci si candida?

La Commissione Europea invita i possibili interessati a partecipare tramite calls for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite call for tenders (bandi di gara per lavori, servizi e forniture).

Chi può partecipare?

  • Nell’ambito della componente “Progress” del programma l’accessibilità è prevista a tutti gli Stati membri, i membri del Free Trade Association (EFTA) e dello Spazio economico europeo (SEE), in conformità con l’accordo sui paesi SEE ei paesi candidati e potenziali candidati. Le organizzazioni che possono partecipare al programma sono privati o pubblici, tra cui in particolare:
    • le autorità nazionali, regionali e locali;
    • i servizi per l’impiego;
    • le parti sociali;
    • le organizzazioni non governative (ONG).
  • Nell’ambito di questo intervento, la Commissione ha la possibilità di cooperare con i paesi terzi che non partecipano al programma.
  • Per la componente “Eures” il programma è aperto agli Stati membri e ai paesi dell’EFTA e del SEE. Qualsiasi organizzazione, pubblica o privata, può partecipare a questo programma, così come le autorità nazionali, regionali e locali, i servizi per l’impiego e le organizzazioni sociali.
  • Per componente “Microfinanza”, infine, possono partecipare gli Stati membri, i paesi parte dell’EFTA e del SEE, i paesi candidati e i potenziali candidati.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Occupazione, affari sociali e inclusione

 

Programma diritti umani e cittadinanza

Che cos’è?

“Il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza” racchiude i tre programmi 2007-2013: Diritti fondamentali e cittadinanza, Daphne III, e le sezioni “lotta contro la discriminazione e la diversità” e “uguaglianza di genere” del Programma per l’occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS).
L’obiettivo generale del Programma è di contribuire all’ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l’uguaglianza e i diritti delle persone siano promossi, riconosciuti ed  attuati così come sanciti dal TUE, dal TFUE, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dalle convenzioni internazionali in materia di diritti umani .

Con un budget di € 439, 47 milioni, il programma prevede i seguenti obiettivi specifici:

  • attuazione efficace del divieto di discriminazioni basate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
  • prevenzione e lotta al razzismo, xenofobia, omofobia e le altre forme di intolleranza;
  • promozione e protezione dei diritti delle persone con disabilità;
  • promozione della parità tra donne e uomini nonché l’integrazione di genere;
  • prevenzione e lotta a tutte le forme di violenza nei confronti di bambini, giovani e donne, nonché la violenza contro altri gruppi a rischio, in particolare i gruppi a rischio di violenza nelle relazioni strette, e proteggere le vittime di tale violenza;
  • protezione della privacy e dei dati personali;

Chi può partecipare?

Possono partecipare gli Stati membri; paesi dell’associazione europea di libero scambio (EFTA); nei paesi candidati, potenziali candidati e in via di adesione all’Unione;

Organismi ed entità pubbliche e/o private aventi la propria sede legale in altri paesi terzi, in particolare nei paesi in cui si applica la politica europea di vicinato, possono essere associati alle azioni del programma, qualora ciò sia utile alla realizzazione di tali azioni.

Come ci si candida?

La Commissione Europea invita i possibili interessati a partecipare tramite calls for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite call for tenders (bandi di gara per lavori, servizi e forniture).

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Giustizia, Call for tender e call for proposal

 

Programma europeo di assistenza allo smantellamento

Che cos’è?

Dopo l’incidente del reattore di Chernobyl nel 1986, il problema relativo alla sicurezza dei reattori di progettazione sovietica catturò finalmente l’interesse della comunità internazionale e, tra le altre iniziative, iniziò ad essere considerato anche all’interno degli ultimi due processi di allargamento dell’UE. Alla fine, queste discussioni portano alla decisione per la chiusura di alcuni reattori in nuovi Stati membri Dopo l’incidente del reattore di Chernobyl , nel 1986 la sicurezza dei reattori di progettazione sovietica divenne finalmente un problema molto delicato , che è stato affrontato, tra gli altri , negli ultimi due processi di allargamento dell’UE . Queste discussioni portano, infine, alla decisione di chiusura di alcuni reattori nei nuovi Stati membri, in particolare in Slovacchia, Lituania e Bulgaria. La posizione della Commissione in materia è rimasta coerente con il Programma di azione multilaterale adottato in occasione del vertice del G7 di Monaco di Baviera nel 1992. All’epoca era già chiaro che i cosiddetti reattori ad alta potenza e reattori di prima generazione di progettazione sovietica non potessero essere resi sicuri a causa dell’enorme spesa economica che sarebbe stato necessario affrontare per convertirli, e pertanto dovevano essere chiusi. Per aiutare i governi lituani, slovacchi e bulgari a soddisfare questo impegno, ulteriori strumenti di assistenza comunitaria, oltre al precedente programma PHARE, sono stati concordati.
A dicembre 2013 due nuovi regolamenti (uno per la Lituania e un altro per la Bulgaria e la Slovacchia) sono stati adottati al fine di continuare a fornire assistenza finanziaria anche nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020; limitandolo però al sostegno di progetti per lo smantellamento e la gestione delle scorie. Il sostegno finanziario complessivo previsto per i tre programmi dal periodo 1999-2020 è pari a € 3,816.000.000.

Come ci si candida?

L’assistenza viene attuata attraverso il “Fondo Internazionale di Sostegno alla Disattivazione” (IDSF), gestito dalla “Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo” (BERS). Per tutti e tre i fondi (uno per Stato membro), la Commissione europea è il principale contribuente. Solamente in Lituania il sostegno viene reso disponibile direttamente al paese e qui i fondi sono gestiti da un’agenzia nazionale (CPMA) nominata dalla CE. La Commissione è responsabile di fornire il supporto finanziario a tempo debito e garantisce l’uso efficiente ed efficace dei fondi comunitari. Profonde relazioni lavorative sono stati stabilite, quindi, sia con la BERS e il CPMA, che con i paesi beneficiari del programma. La Commissione europea continua a favorire non solo lo scambio di informazioni tra i servizi di smantellamento di diversi Stati membri, ma anche tra tutte le parti coinvolte nel progetto (centrali nucleare, imprese, autorità nazionali competenti).

Chi può partecipare?

Possono partecipare organismi decentrati, aziende private, attori non-statali, quali le organizzazioni non-governative o associazioni professionali, le persone fisiche, il Centro Comune di Ricerca o agenzie UE, organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie di paesi terzi (con particolare attenzione alla Russia, Ucraina, Armenia e Kazakistan, Nord Africa, paesi ACP e dell’America latina).
I Beneficiari di questo programma sono Bulgaria, Slovacchia e Lituania.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Energia 

 

Programma Giustizia

Che cos’è?

Il “Programma Giustizia” sostiene le azioni dell’Unione europea volte a migliorare la cooperazione in materia di diritto civile e penale, permettendo alle persone di esercitare al meglio i loro diritti di cittadini europei e promuovendo l’uguaglianza. Inoltre contribuirà anche a rafforzare gli sforzi dell’UE per combattere la criminalità, contrastare la domanda e offerta di droga e salvaguardare i diritti delle persone (come colpevoli o vittime di reato) nei procedimenti penali. Con un budget di € 416.000.000, ha lo scopo di assicurare che la legislazione dell’UE in materia di giustizia civile e penale sia effettivamente applicata, contribuendo a garantire un adeguato accesso alla giustizia per le persone e le imprese coinvolte in cause legali transfrontaliere e in Europa, nonché a sostenere azioni comunitarie di lotta alla droga e alla criminalità.
Gli obiettivi specifici del programma sono:

  • promuovere un’efficace, completa e coerente applicazione della normativa dell’Unione nei settori della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale;
  • facilitare l’accesso alla giustizia;
  • prevenire e ridurre la domanda e l’offerta di droga.
  •  formazione per giudici e avvocati in tutta Europa affinché possano applicare il diritto e diritti umani dell’UE;

Attraverso attività di:

  • rafforzamento della cooperazione europea in materia di giustizia e di problematiche relative al godimento dei diritti attraverso reti di operatori della giustizia, organizzazioni non governative e responsabili politici;
  • sviluppo di strumenti pratici per i cittadini e le imprese che favoriscano l’applicazione dei loro diritti e l’accesso alla giustizia, come ad esempio il “portale europeo della giustizia”;
  • organizzazione di campagne nazionali ed europee per informare le persone dei loro diritti garantiti dal diritto dell’Unione e la loro applicazione.

Chi può partecipare?

Possono partecipare  gli organismi pubblici e/o privati, legalmente stabiliti:
negli Stati membri;  nei Paesi EFTA;  nei Paesi in corso di adesione, candidati o potenziali candidati;  in Danimarca, sulla base di un accordo internazionale.
in altri Paesi terzi, in particolare in Paesi in cui si applica la Politica Europea di Vicinato; questi possono essere associati alle attività del programma, se ciò risulti utile a raggiungere lo scopo di queste attività.
Nell’ambito del programma, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali attive nei settori contemplati dal Programma, come ad es. il Consiglio d’Europa, le Nazioni Unite e la Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale privato. L’accesso al programma è aperto a tali organizzazioni internazionali.
Come ci si candida?

La Commissione Europea invita i possibili interessati a partecipare tramite calls for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite call for tenders (bandi di gara per lavori, servizi e forniture).

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Giustizia, Call for tender e call for proposal

 

Salute per la crescita

Che cos’è?

Il programma “Salute per la crescita” (2014-2020) sostituisce l’ex programma “Salute”. La strategia sanitaria dell’UE “Insieme per la salute”, sostiene la strategia globale Europa 2020. Tale programma contribuisce a garantire i prerequisiti fondamentali del trattato dell’Unione Europea riguardo la salute, ovvero:
1.Promuovere la salute, prevenire le malattie e promuovere ambienti favorevoli a stili di vita sani, tenendo conto del principio ‘salute in tutte le politiche “;
2.Proteggere i cittadini dell’Unione da gravi minacce sanitarie transfrontaliere;
3.Contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili;
4.Facilitare l’accesso ad un’assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini dell’Unione. Tali obiettivi sono una prerogativa essenziale in quanto favorisce una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dell’economia promozione per tutti. Il Programma “Salute per la crescita” ha una diponibilità finanziaria totale di 449,39 milioni di euro.

Chi può partecipare?

Possono partecipare le organizzazioni legalmente costituite, le autorità pubbliche, gli organismi del settore pubblico e non (istituti di ricerca e sanitari, università ed istituti di istruzione superiore); gli organismi non governativi; gli organismi internazionali; le imprese private (attraverso gli appalti pubblici). A tal proposito i criteri di ammissibilità specifici saranno presentati dal CHAFEA.
Oltre ai 28 Stati Membri dell’Unione Europea, possono presentare domanda, i Paesi in via di adesione, nonché i Paesi dell’EFTA. Inoltre, possono presentare domanda i paesi limitrofi e i paesi ai quali la Comunità europea applica
la Politica europea di vicinato (PEV), conformemente alle condizioni stabilite
da un accordo bilaterale o multilaterale pertinente. Infine possono partecipare altri paesi, conformemente alle condizioni previste da un rilevante
accordo bilaterale o multilaterale.
In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a seconda della gara alla quale si intende partecipare.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Per ulteriori informazioni si possono consultare i seguenti siti web:

DG Health and consumer 

 

Sicurezza Alimentare

Che cos’è?

Il nuovo Programma “Per la Sicurezza Alimentare” (2014-2020) mira a garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e salvaguardare il benessere di animali, piante e consumatori all’interno dell’Unione Europea, attraverso misure coerenti, studiate a tavolino, e un monitoraggio adeguato, assicurando al contempo, l’efficace funzionamento del mercato interno. Il programma punta, anche a migliorare l’efficacia dei controlli ufficiali e di altre attività ufficiali effettuati dagli Stati membri per garantire la corretta applicazione delle norme della catena agro-alimentare dell’Unione Europea.
L’attuazione di questa linea di programma comporta lo sviluppo di azioni legislative e di altro, al fine di perseguire i seguenti obiettivi specifici:

  1. Gestire le relazioni internazionali con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere di animali, piante e esseri umani;
  2. Gestire i rapporti con l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e garantire una gestione del rischio basata sulla scienza;
  3. Contribuire in modo efficace al fine di ottenere un livello qualitativo migliore e più elevato riguardo la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante lungo tutta la catena alimentare: sostenendo, ad esempio, le regole basate sul rischio, in modo da potenziare e intensificare il controllo e l’eradicazione delle malattie animali e parassiti delle piante.
  4. Fornire un ulteriore livello di protezione e di informazione ai consumatori, tenendo in considerazione l’ambiente, la concorrenza, la crescita e l’occupazione.
    Il Programma “Per la Sicurezza Alimentare” (2014-2020) ha una disponibilità finanziaria totale di 2,2 miliardi di euro.

Chi può partecipare?

Possono partecipare:
le organizzazioni legalmente costituite, le autorità pubbliche, gli organismi del settore pubblico e non (istituti di ricerca e sanitari, università ed istituti di istruzione superiore); gli organismi non governativi; gli organismi internazionali; le imprese private ( attraverso gli appalti pubblici).
Oltre ai 28 Stati Membri dell’Unione Europea, possono presentare domanda, i Paesi in via di adesione (candidati e potenziali candidati che beneficiano della strategia di preadesione), nonché i Paesi dell’EFTA. Inoltre, possono presentare domanda i paesi limitrofi e i paesi ai quali la Comunità europea applica
la Politica europea di vicinato (PEV), conformemente alle condizioni stabilite
da un accordo bilaterale o multilaterale pertinente. Infine, possono partecipare altri paesi, conformemente alle condizioni previste da un rilevante accordo bilaterale o multilaterale.
In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a seconda della gara alla quale si intende partecipare.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

I siti web per trovare ulteriori informazioni sono i seguenti:
DG salute e consumatori

 

Strumento di cooperazione per la sicurezza nucleare (NSCI)

Che cos’è?

Lo strumento di cooperazione per la sicurezza nucleare (NSCI) finanzia misure volte a sostenere un livello più elevato di sicurezza nucleare, di radioprotezione e l’applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi. Dal 1 ° gennaio 2007, l’NSCI sostituisce il programma di sicurezza nucleare TACIS che aveva coperto la sicurezza di impianti nucleari nei nuovi Stati indipendenti (NSI), creato a seguito della disgregazione dell’Unione Sovietica. Gli  obiettivi del programma sono:

  • promozione di una cultura della sicurezza nucleare efficace e attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
  • gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, smantellamento e bonifica degli ex siti e impianti nucleari;
  • elaborazione di quadri e metodologie per l’applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi.

Chi può partecipare?

Nello specifico questo strumento si rivolge ad organismi decentrati, aziende private, agli attori non statali come le organizzazioni non governative o le associazioni professionali, le persone fisiche, le agenzie di ricerca, le organizzazioni internazionali e le istituzioni finanziarie di paesi terzi (con particolare attenzione in Russia, Ucraina, Armenia e Kazakistan, Nord Africa, ACP e paesi latino-americani).

Come ci si candida?

L’aiuto è erogato sulla base dei documenti strategici pluriennali adottati dalla Commissione, che riguardano uno o più paesi per una durata massima di sette anni e nei limiti di applicazione del regolamento in parola. Tali documenti contengono i programmi indicativi pluriennali che illustrano, in particolare, gli obiettivi prioritari e gli stanziamenti indicativi. Sulla base di tali documenti la Commissione adotta i programmi di azione, generalmente della durata di un anno, che precisano le modalità concrete di attuazione degli aiuti. Gli aiuti possono essere concessi, tra l’altro, ai paesi e alle regioni partner, ai loro enti decentralizzati, a enti pubblici e parastatali, a imprese private, a entità non statali quali le organizzazioni non governative o le associazioni professionali, a persone fisiche, al Centro comune di ricerca o alle agenzie della UE, alle organizzazioni internazionali o ancora a istituzioni finanziarie.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Sito programma, Europe Aid

 

Strumento di partenariato (SP)

Che cos’è?

L’obiettivo generale è promuovere gli interessi dell’UE sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne come la competitività, ricerca e innovazione, di migrazione, e affrontando le grandi sfide globali: sicurezza energetica, cambiamento climatico e ambiente. Con una dotazione finanziaria pari a € 954,76 milioni, lo strumento di partenariato sostituisce lo strumento di cooperazione con i paesi industrializzati e i territori ad alto reddito (ICI), che entrò in vigore nel 2007, e che è stato il principale veicolo di collaborazione dell’UE con i paesi sviluppati. L’UE ha inoltre sviluppato molti accordi con pesi partner ed economie emergenti (India, Cina e brasile) per affrontare questioni bilaterali e questioni di interesse globale.
In particolare, lo strumento di partenariato persegue i seguenti obiettivi:
• implementazione  della dimensione internazionale della strategia “Europa 2020″  supportando le strategie europee di cooperazione bilaterale, regionale e interregionale, nonché promuovendo il dialogo politico e lo sviluppo di approcci collettivi in risposta alle sfide di portata planetaria quali la sicurezza energetica, la lotta al cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente;
• miglioramento  dell’accesso al mercato e sviluppo degli scambi, investimenti e le opportunità per le imprese europee, in particolare per le PMI, attraverso una partnership economica, cooperazione commerciale e normativa;
• diffusione e ampliamento della visibilità dell’Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite una diplomazia pubblica, istruzione , la cooperazione accademica e le attività di sensibilizzazione per promuovere i valori e gli interessi dell’Unione.

Come ci si candida?

La Commissione Europea invita i possibili interessati a partecipare tramite calls for proposals (inviti a presentare proposte) o tramite call for tenders (bandi di gara per lavori, servizi e forniture).

Chi può partecipare?

Tutti i paesi dell’Unione europea e i Paesi terzi, le regioni e i territori sono ammissibili alla cooperazione nell’ambito del presente strumento. Tuttavia, lo strumento di partenariato sostiene in primo luogo le misure di cooperazione con i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante nell’economia internazionale e nel commercio, nelle sedi multilaterali, nella governance mondiale e nell’affrontare sfide di portata mondiale,ed infine dove l’Unione ha interessi significativi.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

 

Strumento Europeo di Vicinato (ENI)

Che cos’è?

L’11 marzo 2014 è stato istituito il nuovo strumento europeo di vicinato ENI (2014-2020), in sostituzione del precedente ENPI (2007-2013). Il nuovo programma ENI consente all’Unione Europea di offrire ai paesi del vicinato europeo relazioni privilegiate, fondate su un impegno reciproco e sulla promozione di valori, quali la democrazia e i diritti umani, lo stato di diritto, il buon governo e i principi dell’economia di mercato e dello sviluppo sostenibile e inclusivo, nonché un quadro per una maggiore mobilità ed una integrazione regionale, inclusi i programmi di cooperazione transfrontaliera (CBC).

Questo nuovo strumento è sempre più orientato verso le politiche e prevede una maggiore differenziazione, una maggiore flessibilità, una più rigorosa condizionalità e incentivi per i migliori partenariati. Esso prevede che la maggior parte dei finanziamenti per i paesi vicini siano concessi attraverso programmi bilaterali, multinazionali (inclusi quelli di cooperazione regionale e sub-regionale) e di cooperazione transfrontaliera. I principali elementi che caratterizzano lo strumento europeo di vicinato sono:

  1. L’individuazione di obiettivi specifici che permettono di ottenere il sostegno dell’UE;
  2. L’implementazione di un approccio basato su incentivi per acquisire il sostegno e la differenziazione sulla base di criteri ben definiti;
  3. L’identificazione di elementi di riferimento essenziali (piani d’azione o documenti equivalenti definiti di comune accordo) per individuare le priorità del sostegno;
  4. La razionalizzazione nel processo di programmazione, sulla base del possesso o meno di piani d’azione o documenti equivalenti;
  5. La promozione di iniziative politiche, quali il Partenariato Orientale tra l’UE ed i paesi del vicinato orientale, il Partenariato per la Democrazia e la Prosperità Condivisa e l’Unione per il Mediterraneo con i paesi del vicinato meridionale;
  6. L’attuazione della cooperazione regionale in tutto il vicinato, nel quadro della politica di partenariato con i paesi del vicinato settentrionale o della sinergia con il Mar Nero e della cooperazione transfrontaliera attraverso programmi operativi congiunti;
  7. La promozione di una maggiore complementarietà con le politiche ed i programmi dell’UE;
  8. Il riconoscimento di status specifico della Federazione russa quale vicino dell’UE e partner strategico nei programmi multinazionali, di cooperazione regionale e transfrontaliera.

Il programma “ENI” ha una disponibilità finanziaria totale pari a 15,4 miliardi di euro, di cui fino al 5 % è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera.

Chi può partecipare?

Possono partecipare gli enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche e le università; le organizzazioni internazionali e regionali; le istituzioni decentralizzate nei paesi e nelle regioni partners; le istituzioni finanziarie internazionali; le imprese; le istituzioni e le agenzie europee; gli organismi non governativi.

Possono partecipare i 28 paesi membri dell’UE, i paesi dell’EFTA contraenti dell’accordo SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), i paesi candidati (Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia), i candidati potenziali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, compreso il Kosovo). In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a seconda della gara alla quale si intende partecipare.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

I siti web dove si possono trovare ulteriori informazioni sono i seguenti:
European Union external action, Eu neighbourhood info centre  

 

Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani

Che cos’è?

“Lo Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani – EIDHR” (2014-2020), con una disponibilità finanziaria totale pari a 1332,75 milioni di euro, fornisce assistenza allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Il programma persegue 5 obiettivi fondamentali:

  1. Sostegno ai diritti umani e ai difensori dei diritti umani nelle situazioni in cui sono maggiormente a rischio;
  2. Rafforzare il ruolo della società civile nel promuovere i diritti umani e la riforma democratica nel sostenere la conciliazione pacifica degli interessi di gruppo e nel consolidamento della partecipazione politica e della rappresentanza;
  3. Sostenere e rafforzare il quadro internazionale e regionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, dello Stato di diritto e la promozione della democrazia;
  4. azioni di sostegno nei settori contemplati dagli orientamenti dell’UE: dialogo sui diritti umani, i difensori dei diritti umani, la pena di morte, la tortura, i bambini ei conflitti armati e la violenza contro le donne;
  5. Sostegno per aumentare la fiducia e migliorare l’affidabilità e la trasparenza dei processi elettorali democratici, in particolare attraverso il monitoraggio dei processi elettorali.

Chi può partecipare?

Possono partecipare:

  1. le organizzazioni della società civile;
  2. organizzazioni non-profit del settore pubblico e privato;
  3. organismi parlamentari nazionali, regionali e internazionali, dove la misura proposta non può essere finanziato mediante uno strumento comunitario di assistenza esterna;
  4. organizzazioni intergovernative internazionali e regionali;
  5. le persone fisiche, dove il loro aiuto è necessario per conseguire gli obiettivi della EIDHR.

Oltre ai 28 Stati Membri dell’Unione Europea, possono presentare domanda, i Paesi in via di adesione, nonché i Paesi dell’EFTA. In ogni call for proposals ed ogni call for tenders i criteri di eleggibilità vengono specificati, a seconda della gara alla quale si intende partecipare

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG EuropeAid

 

Strumento per la Stabilità

Che cos’è?

Lo Strumento per la Stabilità è la linea di finanziamento della Commissione Europea che finanzia le azioni di cooperazione allo sviluppo e le misure di cooperazione finanziaria, economica e tecnica dirette a fornire una risposta adeguata alle situazioni di instabilità e di crisi nei paesi terzi e alle sfide a lungo termine aventi aspetti connessi con la stabilità o la sicurezza.

L’assistenza copre situazione di emergenza, crisi o delinearsi di crisi, situazioni che rappresentano una minaccia per la democrazia, l’ordinamento giuridico e l’ordine pubblico; la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese o i paesi terzi interessati; assistenza in un contesto stabile per l’attuazione delle politiche comunitarie di cooperazione nei paesi terzi.

Lo strumento ha due componenti: una componente di breve termine (gestita dalla DG relazioni esterne) e una componente di lungo termine (suddivisa a sua volta in tre priorità, le prime due gestite dalla DG Europe Aid e la terza dalla DG Relazioni Esterne).

Il budget complessivo è di 2,06 miliardi di euro da erogare tra il 2007 ed il 2013; il 72% del budget totale è destinato alla prima componente ed il restante 23 % alla seconda. I finanziamenti comunitari possono consistere in progetti e programmi a sostegno del bilancio generale o settoriale, contributi a fondi internazionali, ecc. Le misure possono essere oggetto di cofinanziamento con gli Stati membri, qualsiasi altro paese donatore, le organizzazioni internazionali e regionali, le società, le imprese e le altre organizzazioni e imprese private, nonché con gli altri attori non statali, i paesi o le regioni partner beneficiari dei fondi e gli altri organismi ammissibili al finanziamento.

Chi può partecipare?

A seconda degli interventi, lo Strumento per la Stabilità è destinato  a coinvolgere sia amministrazioni specializzate degli Stati membri dell’UE (Protezione civile, Corpi di polizia, Amministrazioni giuridiche ecc) sia Organizzazioni non governative (libertà individuali, diritti civili ecc) e altri enti (Organizzazioni sanitarie, Università,  Organizzazioni Internazionali, Centri di ricerca ecc), appartenenti ai Paesi dell’UE, ma anche a regioni, paesi partners dell’UE che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della suddetta linea di finanziamento europea.

Come ci si candida?

Nella maggior parte dei casi, il finanziamento allo Strumento per la Stabilità (componente di lungo termine) è stanziato attraverso procedure negoziate, assegnazione diretta o accordi comuni con Organizzazioni internazionali.

Le calls for proposals/calls for tenders vengono utilizzate soltanto in rare circostanze. Nel caso di pubblicazione del bando i criteri di eleggibilità verranno specificati negli specifici documenti relativi al bando, pubblicato sia sulla Gazzetta Ufficiale, sia sul sito della DG Europe Aid.

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

Sito web DG EuropeAid> ,Sito DG RELEX>, European Union External Action

 

Strumento per la stabilità e la pace (IFS)

Che cos’è?

Lo strumento per la stabilità (IfS) è uno strumento progettato per affrontare in maniera strategica alcune sfide globali relative alla sicurezza e sviluppo insieme agli strumenti geografici. Con un budget di 2.338 milioni di euro, questo strumento è volto a sostenere   le politiche esterne dell’Unione incrementando l’efficacia e la coerenza delle azioni dell’Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti e calamità naturali, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e transregionali.
Gli obiettivi specifici di questo programma sono:

  • contribuire rapidamente, in una situazione di crisi o di crisi emergente, alla stabilità attraverso una risposta efficace progettata per aiutare a preservare, stabilire o ristabilire le condizioni indispensabili per la corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell’Unione a norma dell’articolo 21 TUE;
  • contribuire alla prevenzione dei conflitti e assicurare la capacità e la preparazione necessarie ad affrontare situazioni di pre e post crisi, nonché contribuire alla preservazione della pace;
  • far fronte a specifiche minacce mondiali e trans-regionali per la pace, la sicurezza e la stabilità internazionale

La componente a breve termine del programma è gestita dalla “Direzione generale Relazioni esterne”della Commissione, mentre la componente a lungo termine è gestita da “Europe Aid” (tranne che per la terza priorità, che è gestito anche dalla DG Relex). L’assistenza comunitaria viene attuata con l’ausilio di quattro tipi di documenti:

  • misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori
  • documenti di strategia multi-paese, documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali
  • programmi d’azione annuali
  • misure speciali e misure di sostegno

Come ci si candida?

I contributi sono assegnati come donazioni a soggetti terzi che svolgono attività di aiuto esterno. Le procedure di appalto vengono lanciate quando il soggetto contraente intende acquistare un servizio o dei beni in cambio di retribuzione. Le procedure di sovvenzione e le regole contrattuali che vigono all’interno del programma sono dettagliatamente spiegati nella “Guida pratica” consultabile on-line dal sito della Commissione “development and cooperation – Europeaid”.

Chi può partecipare?

I candidati possono essere cittadini o persone giuridiche stabilite in uno Stato membro, in un paese candidato o in uno Stato parte del SEE.
Gli attori non statali che possono beneficiare del sostegno finanziario a titolo di questo strumento sono: le organizzazioni non governative, organizzazioni rappresentative di popolazioni indigene, organizzazioni professionali e gruppi d’iniziativa locali, cooperative, sindacati, organizzazioni rappresentative degli interessi economici e sociali, organizzazioni locali coinvolte nella decentralizzazione, cooperazione e integrazione regionale, le organizzazioni dei consumatori, le donne e le organizzazioni giovanili, organizzazioni culturali, organizzazioni di ricerca e scientifiche, università, chiese e associazioni o comunità religiose, i media e tutte le associazioni non governative e fondazioni private e pubbliche che possono di contribuire allo sviluppo della dimensione esterna delle politiche interne .
Altri criteri di ammissibilità sono i seguenti:

  • per un paese terzo considerato come un Paese meno sviluppato, secondo i criteri stabiliti dall’OCSE, i bandi sono aperti su base globale;
  • per il supporto fornito in situazioni di crisi, i bandi sono aperti su base globale
  • per il supporto fornito in condizioni stabili, i bandi sono aperti a qualsiasi persona fisica o giuridica di un paese in via di sviluppo o di un paese in transizione, come definito dall’OCSE

Dove posso trovare ulteriori informazioni?

DG EuropeAid Sviluppo e cooperazione

 

Un aiuto per conoscere chi può accedere ai finanziamenti gestiti direttamente dalla Commissione Europea possono essere chiesti dagli

Enti Pubblici

Gli enti pubblici accedono a contributi comunitari per l’efficienza istituzionale, migliorare la qualità dei servizi pubblici e l’utilità dei progetti per le infrastrutture locali In questo ambito si gestiscono i contributi comunitari destinati al fine di accrescere l’efficienza istituzionale, migliorare la qualità dei servizi pubblici e l’utilità dei progetti per le infrastrutture di tutte le pubbliche amministrazioni nei seguenti settori:

PMI

Le piccole medie imprese (PMI) possono partecipare a programmi su obiettivi specifici – ambiente, ricerca, salute, competitività e innovazione – finanziati dalla Commissione Europea

Ricercatori

I ricercatori hanno a disposizione il Settimo programma quadro per il finanziamento alla ricerca su progetti che abbiano un valore aggiunto europeo dato dal loro carattere transnazionale

l Settimo Programma Quadro (PQ7) é lo strumento finanziario destinato alla ricerca con il fine di incoraggiare i ricercatori europei con due obiettivi generali:

  • rafforzare la base scientifica e tecnologica dell’industria europea
  • incoraggiare la sua competitività internazionale

I fondi sono disponibili nei seguenti settori:

ONG – Società Civile

Le organizzazioni non governative che perseguono uno scopo di interesse generale europeo o un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell’Unione possono beneficiare di finanziamenti diretti dell’UE

Sono disponibili finanziamenti nei seguenti ambiti:

Giovani

I giovani possono beneficiare dei programmi per studiare o svolgere tirocini all’estero. L’Unione Europea propone iniziative per favorire anche la mobilità dei giovani imprenditori

Si tratta di investimenti soprattutto a favore degli studenti  ma anche per i giovani che vogliano creare un’impresa o che ne dirigano una.

I fondi sono disponibili nei seguenti settori:

È una iniziativa di:Dipartimento Politiche Europee, Ufficio cittadinanza europea –  promuove l’informazione sulle politiche europee, sulle attività dell’Unione Europea e sulle iniziative promosse in tali ambiti dal Dipartimento.

EIPA – cura la formazione dei funzionari pubblici allo scopo di sviluppare le loro capacità nel trattare temi e problematiche riguardanti l’Unione Europea.Copyright © Finanziamenti Diretti 2014. All Rights Reserved.

 

Roma 10.02.2014

 

L’Aiccre e l’Unione Europa

È l’anno della svolta! È iniziato un corso virtuoso! È necessario proseguire nelle riforme e di cambiare seriamente.

Il rinvio o le elezioni sono da scongiurare: i Cittadini sono stanchi!

La prima riforma è in atto!  Riforme Istituzionali: Senato, Province titolo V… Regioni …macroregioni……

Quest’anno è decisivo:

  • le elezioni europee: un grande impegno da superare e l’Aiccre sarà protagonista.
  • dal 22 giugno entra in vigore il regolamento n.1302, le modifiche al Gect erano attese da anni………
  • il semestre Italiano, l’Aiccre auspica che si sappia sfruttare questa grande opportunità!
  • la macroregione Adriatico- Ionica, l’Alpina e poi il Mediterraneo. Momenti significativi per l’Italia, da seguire con particolare cura!
  • I gemellaggi: un grande strumento per realizzare progetti condivisi.

Elezioni, l’Aiccre continuerà a spiegare ai Cittadini l’importante ruolo che svolge l’UE, la grande intuizione dei “padri” il premio Nobel per la pace….promuovere e tutelare i valori….. L’Aiccre svolgerà una pressante azione per indurre i Cittadini a votare

L’Aiccre spronerà il Governo per realizzare l’Europa federale!  Perché rinviare?

 Reg.1302: Non ci sono più alibi è ora di pensare quali Gect intraprendere e con chi!

I GECT – Gruppi Europei di Cooperazione territoriale – sono un’ottima opportunità per realizzare progetti di crescita, di sviluppo, del benessere e la qualità dei servizi. Queste nuove forme di progettazione partecipata e condivisa aiuteranno i Comuni e le Istituzioni ad ottenere dall’U.E importanti finanziamenti. I Gect possono preparare progetti ed attingere al:

  • Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
  • Fondo sociale europeo (FSE);
  • Fondo di coesione.

A novembre 2013 i GECT realizzati erano 41 ed hanno coinvolto oltre 700 Enti locali e molti Stati.

L’Aiccre deve occuparsene ed ha costituito un gruppo di lavoro per:

  • garantire supporto tecnico alle Istituzioni al fine, tra l’altro, di individuare le necessità, le priorità ed i bisogni del territorio;
  • realizzare una rete, un continuo flusso di notizie;
  • individuare partner nazionali ed europei;
  • predisporre gli atti e gli adempimenti per costituire un Gect;
  • promozione e proposta di progetti di innovazione e sviluppo sostenibile;
  • seguire l’adozione, il finanziamento e l’attuazione dei progetti.
  • individuare, sviluppare ed utilizzare le potenzialità delle macroregioni.

Quindi, un ruolo di sostegno alle Istituzioni, un’agenzia tecnica a disposizione a costo zero.

 

Macroregioni: Le macro-regioni sono “nuove forme rafforzate” di governo dell’Unione Europea, “perché facilitano il consenso su temi di interesse comune, tra realtà territoriali di Stati membri appartenenti ad una stessa area” e “promuovono sinergie piuttosto che discriminazioni e sovrapposizioni”.

      In Europa le Regioni del Mar Baltico e del Danubio sono già una realtà

Nel semestre Italiano sarà costituita l’Adriatico Ionica determinante per la crescita e per uscire dalla crisi.

Realizzeranno quella Alpina e poi quella del Mediterraneo.

La Commissione per lo sviluppo regionale UE crede sull’utilità di realizzarla …. “Sottolinea che le macroregioni rappresentano un ambito favorevole alla partecipazione dei soggetti politici locali e degli attori non governativi, poiché tali regioni incoraggiano lo sviluppo di sistemi di coordinamento efficaci che facilitano gli approcci dal basso verso l’alto, al fine di garantire la significativa partecipazione della società civile al processo decisionale politico e la creazione di sinergie tra le iniziative esistenti al fine di ottimizzare le risorse e riunire gli attori coinvolti; La strategia macroregionale i progetti di cooperazione territoriale e lo strumento del GECT avrebbero un maggiore valore aggiunto e che in questo modo si rafforzerebbero le sinergie con le grandi strategie dell’UE come le reti transeuropee di trasporto o la politica marittima integrata; è del parere che tale approccio contribuirebbe altresì a facilitare il coinvolgimento di altri strumenti della politica europea, come quelli proposti dalla BEI; ritiene che tali approcci avrebbero come risultato un migliore coordinamento delle politiche europee a livello transnazionale e interregionale.

     Infine: “Il bacino del Mediterraneo condivide un medesimo ambiente naturale, e una medesima realtà storica e culturale ne lega le sponde. Il sud dell’Europa è ricco di grandi potenzialità, che non possono essere valorizzate senza il coordinamento e senza la visione d’insieme che la definizione di una strategia macroregionale consente” È una strategia che segnerà la svolta ed è una sfida che bisognerà affrontare con grande determinazione. Non possiamo perdere questa grande opportunità.  È tempo di operare concretamente. L’Italia diventerà protagonista di questa nuova Europa protesa nel Mediterraneo!

La nuova politica macroregionale porterà grandi benefici: programmare, individuare insieme le priorità, scegliere e progettare!

 

Gli Stati Uniti di EUROPA tesa verso il Sud….

  Martin Schulz dichiara:” ci vuole maggiore integrazione politica”.

Insieme, possiamo ottenere dei risultati lusinghieri!

L’Aiccre è impegnata a collaborare per far crescere l’Italia e l’Europa!

Giuseppe Abbati

 

Adriatico Mediterraneo, tanti eventi
nel segno di ponti per unire i popoli

Lucilla Niccolini

ANCONA – Ponti: eretti, distrutti e ricostruiti come quello di Mostar. Ai ponti, simbolo di unione, conoscenza e condivisione, è dedicata la nona edizione di Adriatico Mediterraneo, presentata ieri nella suggestiva sala all’ingresso della Cittadella di Ancona, sede del Segretariato Permanente dei Governi della Macroregione Adriatica. L’ormai tradizionale ospitalità offerta dal segretario, l’ambasciatore Fabio Pigliapoco, ha coinciso con la prima visita ufficiale alla sede dell’Iniziativa Adriatico-Ionica del governatore Luca Ceriscioli, che ha ribadito il suo impegno per la Macroregione. E che, intervenendo alla conferenza stampa di AdMed, ha confermato il sostegno della Regione Marche a una manifestazione che “interpreta un principio recentemente espresso ad Ancona dal ministro Gentiloni: la condivisione di attività economiche internazionali passa anche attraverso la storia, la musica, la conoscenza e la fratellanza tra i popoli”.

Volano di lavoro e di reciproca conoscenza: Adriatico Mediterraneo, oltre alla funzione di strumento operativo della Macroregione, rappresenta per l’assessore alla Cultura del Comune Paolo Marasca soprattutto un simbolo del dialogo tra culture. “In più, quest’anno porterà all’evidenza l’apertura della città al suo porto”. Infatti Adriatico Mediterraneo, che si apre il 29 agosto, si allarga a vaste aree del porto finora sbarrate da recinzioni.

“In tutto il piazzale tra l’Arco Clementino e il mare – ha confermato Tito Vespasiani, segretario generale dell’Autorità Portuale – sono in corso lavori di sgombero dei mezzi meccanici ormai inutilizzati e delle reti, oltre che di riqualificazione dell’arredo urbano. Il porto, in fondo, è un ponte ideale. Ed è giusto che AdMed 2015 trovi qui più ampi spazi, accessibili già dalla fine di luglio”. “Quando – ha aggiunto l’assessore alle Politiche internazionali e al Porto, Ida Simonella – una grande festa segnerà la riappropriazione del porto da parte degli anconetani”.

Con il Comune di Ancona e la Regione Marche, molti sono i sostenitori e i partner di Adriatico Mediterraneo, il cui direttore Giovanni Seneca elencandoli ha ricordato l’adesione della manifestazione a progetti europei: Euterpe, per la diffusione della musica tradizionale, e Direzione Generale dell’Unione Europea per l’allargamento, a rendere operativi quei principi di dialogo e cooperazione culturale che si prefigge. A essi si aggiungono i progetti del Distretto Culturale Evoluto: Adriatico, Adriatic Innovative Factory e Presidio Diffuso. Di questi ultimi due, è stato il presidente della Camera di Commercio di Ancona, Giorgio Cataldi, a dare più ampia illustrazione, mirati come sono alla promozione dell’imprenditoria transnazionale e all’accoglienza in occasione di Expo 2015.

E sarà la Camera di Commercio a offrire come ogni anno la location della Loggia dei Mercanti per ospitare i dibattiti e le presentazioni: uno dei tanti siti della manifestazione – con Marina Dorica, Chiesa del Gesù, Casa delle Culture – che ha come ogni anno il cuore alla Mole. Qui, la sera, come di consueto si accenderanno i concerti tra cui spiccano quelli di Antonella Ruggiero (già voce super dei Matia Bazar), dei tunisini C’Mon Tigre, degli sloveni Katalena. E l’apertura, il 29 agosto, sarà grande sagra musicale all’Arco di Traiano: Festa Adriatica, con la partecipazione dell’Orchestra di Scutari, dei Belo Platno dalla Serbia, dell’italiana Orchestrina Adriatica, e del gruppo croato dei Cinkusi. E poi, incontri con intellettuali come Giulio Giorello e Franco Cardini, Davide Rondoni; con Medici senza frontiere, sul Mediterraneo e sulla Grande Guerra, sul mare e sui migranti.

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Mercoledì 24 Giugno 2015 – Ultimo aggiornamento: 21:59

 

    N.B. All’ indirizzo: http://www.aiccre.it/wp-content/uploads/GECT…e-macroregioni-genn-131. pdf,  è disponibile un’ampia documentazione.

[1]          Riunionedell’Ufficio di presidenza del 5 dicembre 2006, punto 7, riferimento CdR 322/2006.

[2]          Riunione dell’Ufficio di presidenza del 26 gennaio 2011, punto 6, riferimento CdR 397/2010.

[3]          NI 2661/2012. “Elenco dei GECT notificati al CdR in virtù dell’articolo 5 del regolamento (CE) 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio” disponibile su www.cor.europa.eu/egtc.

Il resoconto delle riunioni è disponibile all’indirizzo www.cor.europa.eu/egtc

[9]          Parere CESE in merito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Comunicazione sulla migrazione COM (2011) 248 final, SOC/418 – CESE 1001/2011 (relatore generale: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS)

[10]        Parere CESE sul tema Promuovere la rappresentatività delle società civili nella regione euromediterranea, GU C 376 del 22.12.2011, pag. 32.

Parere CESE sul tema La regione del Mar Baltico: il ruolo della società civile organizzata nel rafforzamento della cooperazione regionale e nella definizione di una strategia regionale, GU C 277 del 17.11.2009, pag. 42.

[11]        Parere CESE in merito alla Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento, GU C 43 del 15.2.2012, pag. 89.

Parere CESE sul tema Il ruolo dell’UE nella costruzione della pace nel contesto delle sue relazioni esterne: buone pratiche e prospettive, GU C 68 del 6.3.2012, pag. 21.

[12]        Parere CESE sul tema L’agricoltura nel partenariato Euromed (compresa l’importanza del lavoro delle donne nel settore agricolo e il ruolo delle cooperative), GU C 347 del 18.12.2010, pag. 41.

[13]        Parere CESE sul tema Il ruolo delle parti economiche e sociali nella lotta alla corruzione nella regione euromediterranea, REX/353 – CESE 1426/2012 (relatore: Juan MORENO PRECIADO).

[14]        Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

[15]        http://www.interact-eu.net/about_us/about_interact/22/2911; http://www.interact-eu.net/ipvalencia/ipvalencia/117/619 (riguarda in modo specifico l’Antenna per il Mediterraneo di Valencia, Spagna).

[16]        http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm

  

Macroregione Mediterranea. Ecco il nuovo continente degli affari (e non solo)

di Federico Rendina
articolo 16 aprile 2015

Non solo Europa, America e Asia come protagonisti e Africa in un ruolo da comprimario. Il grande futuro degli affari potrebbe spostare decisamente il suo asse. Mutando, e non di poco, gli orizzonti e gli equilibri del grande business. E, perché no, della geopolitica. Questione di pochi quinquenni, o forse di anni. L’Italia? Potrebbe essere messa bene, anzi benissimo. Perché il nuovo grande agglomerato del pianeta, capace di canalizzare investimenti e affari, potrebbe assumere i contorni della nuova Regione Mediterranea, formata dai paesi che si affacciano sul grande mare ma estesa al Medio Oriente e ai paesi del Golfo. Con il nostro stivale destinato ad assumere un ruolo di fulcro tra la matura Europa e il nuovo mondo che verrà. Anzi, che sta già venendo. I segnali ci sono tutti, come anche gli accorgimenti da mettere in atto per concretizzare il sogno. Ce lo dice la ricerca realizzata da Ernst & Young attraverso il “Baromed Attractiveness survey 2015, The Next Opportunity”, al centro di un convegno internazionale che ha chiamato a Roma politici, investitori e analisti di tutti i paesi interessati, e non solo.
La mappa delle opportunità
Dall’energia alle telecomunicazioni, dalle reti alle infrastrutture capaci di dar corpo a prodotti e servizi avanzati. Tutto si dovrà muovere all’insegna della innovazione e naturalmente della velocità, si auspica nella ricerca. E concordano i convegnisti. «La visione delle opportunità nel Mediterraneo deve essere cruciale nella stessa agenda europea. Perché troppo spesso si vede la sponda sud solo come fonte di problemi», rimarca Maria Elena Boschi, ministro delle Riforme, nel suo intervento al convegno. I buoni segnali non mancano. Gli investitori sembrano già crederci. Nel 2013 gli investimenti stranieri diretti (Fdi) hanno baciato l’area – ci dice la ricerca di Ey -per 85 miliardi di dollari, più di quanto ha canalizzato su di sé la prorompente Cina, contribuendo ad alimentare un Pil che nell’area ha superato i 10mila miliardi di dollari materializzando tra il 2009 e il 2013 oltre 17mila progetti. «E prevediamo un’ulteriore crescita positiva», insiste Donato Iacovone, amministratore delegato di Ey in Italia e responsabile dell’area mediterranea. «Che rappresenta – rimarca Iacovone – il 15% del Pil mondiale, in un bacino che può contare oggi su 535 milioni di persone, il 7,1% della popolazione globale» e che accrescerà ulteriormente il suo peso da qui al 2040 sia negli indicatori demografici sia – si insiste nella ricerca – nel valore degli affari, anche grazie a un potere d’acquisto crescente.

Nuovo “ecosistema”
Certo «è necessario- sottolinea Maria Pinelli, vicepresidente di Ey per la crescita dei mercati strategici – costruire un ecosistema che permetta le nuove aziende di crescere fornire il know how e quel supporto finanziario necessario». Perché solo così si potrà contribuire a superare le principali criticità evidenziate in un sondaggio mirato: instabilità politica che contraddistingue ampie regioni dell’area (53%) e l’assenza di trasparenza nei processi politico amministrativo (29%). Ed ecco che il report individua nel Mediterraneo otto fattori di crescita per l’attrattività degli investimenti anche soprattutto dagli altri quadranti mondiali: «crescita del digitale, imprenditorialità, urbanizzazione, competitività, diversificazione industriale, energie rinnovabili, sviluppo sociale e trasparenza». Con tutto il carico di riforme che bisogna predisporre e attuare in sincronia tra i paesi. In ogni caso il Mediterraneo e considerato dagli interpellati un’area più attrattiva dell’Europa (51%), dell’Africa (60%) e dell’Asia (52%). Grazie a una crescita economica più rapida rispetto ad altre regioni e dunque alle migliori opportunità di business. Con investimenti su attività greenfield destinati a privilegiare i servizi alle imprese (15,4%), l’industria digitale (10,8%), i servizi finanziari (10,6%) mentre l’interesse alle acquisizioni sembra concentrarsi in particolare sulle telecomunicazioni, sui media e sulle tecnologie (17,3%), sulla vendita al dettaglio, sui prodotti di consumo (15,4%) e sull’energia(11,7%).

Potenziale inespresso
Tutto ciò l’insegna di un significativo potenziale inespresso, sottolineano gli esperti richiamando il grande sogno che può dare concretezza all’ipotesi. Quella della creazione di un efficiente mercato unico macro –regionale. Che possa contare su un coordinamento efficace. Ad esempio nelle politiche energetiche e per gli investimenti infrastrutturali. Che sappia omogeneizzare le regole e le opportunità di funzionamento dei mercati finanziari a sostegno di tutto ciò. Un sogno? Un bel sogno. «Oggi il Pil dell’area Mediterranea rappresenta oltre il 15% del fatturato mondiale e gli scambi interni hanno un valore di oltre 7mila miliardi di dollari, pari al 20% del commercio mondiale», rileva Ey citando le valutazioni di Oxford Economics. E «se l’area Mediterranea fosse un paese unico sarebbe oggi la seconda potenza mondiale, preceduta solo dagli Stati Uniti il cui Pil rappresenta il 22% dell’economia globale e che ha un valore stimato di oltre 19, 2 trillioni di dollari, e precederebbe seppur di poco anche un rivale come la Cina». Niente male se pensiamo – si sottolinea – che nell’area Mediterranea gli esseri umani sono (per ora) un terzo o poco più della popolazione cinese, circa 580 milioni contro oltre 1,360 miliardi.

Infrastrutture, Salini: il Mediterraneo torna a essere crocevia del mondo (Il Ghirlandaio) Roma, 17 apr.
Il Mediterraneo rappresenta una delle aree in cui sono fiorite fin dall’antichità culture differenti, e in cui popoli diversi hanno imparato a convivere e a scambiare beni e cultura attraverso le vie di comunicazione via via sviluppate. Già nel 180 AD il Mediterraneo rappresentava un crocevia per il trasporto terreste e marittimo con collegamenti dal nord dell’attuale Europa a Africa, Medio Oriente, Asia.

Oggi – secondo quanto dichiarato da Pietro Salini, CEO di Salini Impregilo, in relazione ai lavori dell’EY Strategic Growth Forum, che ha raccolto a Roma numerosi esperti per discutere delle prospettive di sviluppo del Mediterraneo – nel momento di crescita più contenuta dei Paesi per i BRICs, i paesi del Mediterraneo tornano a rappresentare una interessante nuova economia emergente, con il 15% del PIL mondiale ed una popolazione di 580 milioni di persone, prevista a 650 milioni nel 2030.

Le gravi carenze infrastrutturali, che riguardano le reti energetiche, le reti di trasporto e le reti di telecomunicazioni, di cui la regione mediterranea soffre lungo i suoi assi orizzontali e verticali, postula la necessità di prevedere adeguati piani di investimento. Se la medicina migliore contro nuovi regimi antidemocratici e violenti è rappresentata dall’evoluzione socioeconomica, gli investimenti in infrastrutture devono rivestire un ruolo chiave, sia per lo sviluppo degli asset che per la crescita dell’occupazione.

Questo significa dare un forte impulso alla costruzione delle infrastrutture necessarie, convogliando nell’area una parte significativa dei $57 trilioni stimati da autorevoli società di ricerca come risorse necessarie per finanziare investimenti in infrastrutture fino al 2030 (nei settori acqua, strade, energia). Se la Cina stanzia per investimenti in infrastrutture nel periodo 1992-2011 l’8.5% del PIL, e l’India circa il 4.7%, ci aspettiamo investimenti in Europa superiori al 2.6% registrato nello stesso periodo o al 3.6% registrato per Middle East e Africa (nel complesso).

Tale incremento può senza dubbio essere generato anche da nuove forme di funding, per le quali la regolamentazione pubblica gioca un ruolo determinante, soprattutto in termini di chiarezza di sistemi di regolamentazione e di giustizia. Questo vale in particolare per l’Italia, ha sottolineato Pietro Salini, che in questo scenario deve rappresentare il principale hub e motore di integrazione e scambio nell’area, come ai tempi dei romani, le cui infrastrutture (strade ed acquedotti) hanno resistito fino ai giorni nostri.

Se, come indicato in vari studi, ogni euro speso nel settore delle infrastrutture ne genera 3 di indotto, la ripresa degli investimenti nelle grandi infrastrutture strategiche in Italia è una scelta politica fondamentale per sostenere la ripresa dell’occupazione, soprattutto quella giovanile, oltre che per agganciare la ripresa a livello globale, con sistemi integrati che valorizzino la posizione strategica dell’Italia al centro del Mediterraneo. Ferrovie, autostrade e ponti, porti ed aeroporti che collegano l’Europa all’Africa e all’Asia, attraverso la Sicilia, sistemi integrati per la produzione e la distribuzione di energia e per la gestione del patrimonio idrico, per sfruttare le risorse dell’area in modo efficiente.

La Salini Impregilo, ha concluso Pietro Salini, intende giocare un ruolo chiave in questo processo di sviluppo, non solo attraverso la realizzazione di opere complesse in cui siamo specializzati, ma anche attraverso la formazione delle nuove generazioni, considerando che le stime suggeriscono che entro il 2015 il 60% delle nuove attività richiederanno skill che solo il 20% della popolazione possiede, in particolare in settori che traineranno lo sviluppo economico dell’area, tra cui quello ingegneristico.

Il Gruppo sta infatti sviluppando un programma di collaborazione con università in tutto il mondo per contribuire a migliorare la preparazione dei giovani nel nostro settore, mettendo a disposizione il nostro know how. Questo, per Pietro Salini, significa costruire insieme il futuro della macro regione del Mediterraneo.